Spett. Garanzia 3,
sono titolare del contratto di estensione della garanzia n. 110067713.
Ho aperto in data 27/11/2025 la pratica di sinistro a seguito del guasto della mia smart TV Samsung mod. QE55Q60TAUXZT alla quale è associato il contratto con la Vs. Società n. 110067713.
Dopo aver inviato, a seguito di Vs. richiesta alcune foto ed un video del guasto in data 01/12/2025 ho ricevuto da Voi la seguente mail:
"Gentile cliente,
la informiamo che la Sua richiesta di assistenza non può essere presa in carico in quanto il difetto da Lei segnalatoci, non rientra nel regolamento di Garanzia3.
Le ricordiamo che Garanzia3 ricalca fedelmente le condizioni ufficiali di garanzia del marchio.
In particolare Garanzia3 interviene in tutti i casi in cui venga inficiata la funzionalità del prodotto e non in caso di danni accidentali o danni fisici, in quanto il televisore presenta un danno fisico al pannello nell'angolo in basso a destra.
Pertanto siamo spiacenti di non poterla aiutare.
Dalla Vostra mail si evince che la richiesta sarebbe stata respinta poiché il televisore “presenta un danno fisico al pannello nell’angolo in basso a destra” e che Garanzia3 “interviene in tutti i casi in cui venga inficiata la funzionalità del prodotto e non in caso di danni accidentali o danni fisici”."
Lo stesso giorno ho chiesto un riesame della valutazione in quanto la TV non ha subito alcun danno fisico, ma all'improvviso ha presentato il guasto segnalato.
Ad oggi, 22/12/2025 non ho mai ricevuto riscontro.
Osservo quanto segue:
Il difetto incide sulla funzionalità del prodotto, che risulta compromesso in modo tale da non consentirne l’uso normale secondo la destinazione d’uso. Non si tratta, pertanto, di un mero danno estetico, ma di un pregiudizio che coinvolge direttamente la fruibilità del televisore.
Nel Vostro diniego non viene indicata alcuna specifica clausola del regolamento di Garanzia3 che escluderebbe la copertura nel caso concreto, né viene fornito un riferimento puntuale agli articoli contrattuali applicabili. Ai sensi della normativa a tutela del consumatore (D.Lgs. 206/2005), le clausole limitative o di esclusione devono essere chiare, comprensibili e portate in modo trasparente a conoscenza del cliente.
Qualora riteniate di qualificare il caso come “danno accidentale” o “danno fisico” escluso dalla garanzia, siete tenuti a motivare in maniera dettagliata le ragioni tecniche della Vostra valutazione, che consenta una verifica effettiva e non meramente assertiva delle conclusioni raggiunte.
Tanto premesso,
chiedo il riesame della pratica con chiara indicazione delle condizioni di garanzia da Voi applicate, con espresso richiamo agli articoli del regolamento Garanzia3 ritenuti pertinenti;
Vi invito a fornire un riscontro motivato e completo alla presente entro 15 giorni dal ricevimento, avvertendo che, in difetto, mi riservo di adire gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie e/o l’Autorità Giudiziaria a tutela dei miei diritti, anche in via risarcitoria.