In allegato nostro riscontro,
cordiali saluti
-BR-
Unità Quality
Servizio Tutela Rischi
genertel.it
Informativa alla clientela ai sensi dell'art. 8.1 bis Regolamento ISVAP 24/2008 e successive modifiche
In caso di mancata soddisfazione sull'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini previsti, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze danni o su altre questioni contrattuali
In caso di controversie relativa alla determinazione e stima dei danni oppure che riguardino questioni contrattuali non riferibili ai sinistri, sarà necessario ricorrere all'Arbitro Assicurativo nei limiti e con le modalità consultabili sul sito www.arbitroassicurativo.org o alla mediazione obbligatoria - necessaria alla procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie in materia assicurativa – presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
In alternativa si potrà ricorrere alla negoziazione assistita facoltativa, tramite richiesta del proprio avvocato.
Le istanze dovranno essere trasmesse a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste – PEC:genertel@pec.genertel.it
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
In caso di controversie di natura medica relative a polizze infortuni o malattie, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, inoltrando istanza a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste – PEC:genertel@pec.genertel.it
Se invece si tratta di controversie nell'ambito di polizze infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure riguardino questioni contrattuali non riferibili ai sinistri, sarà necessario ricorre all'Arbitro Assicurativo, alla mediazione obbligatoria o alla negoziazione assistita facoltativa, così come descritte nella sezione precedente.
Controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale
Ove sia indicato in polizza il massimale relativo al ramo tutela legale e quindi sia operante la relativa garanzia (e ove quanto segue sia previsto nelle Condizioni di Assicurazione), in caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario, nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Das - Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona - PEC:servizio.clienti@pec.das.it
Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate, nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure che riguardino questioni contrattuali non riferibili ai sinistri, la legge prevede il ricorso all'Arbitro Assicurativo, la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita facoltativa, così come descritte nella sezione precedente.
Per maggiori informazioni, la invitiamo a consultare il sito internet della Compagnia www.genertel.it