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Oggetto: Diffida al Ripristino piano DAZN Full a € 19,99 - Preavviso attivazione procedure GU14 e GU

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

M. R.

A: Dazn

24/01/2026

Il sottoscritto avv. M. V. Ricciardi, titolare di account DAZN attivo e regolarmente pagante, espone quanto segue: 1. Rapporto contrattuale e condizioni pattuite In data 21 luglio 2025 DAZN comunicava formalmente al sottoscritto che l’abbonamento precedentemente denominato DAZN Standard veniva rinominato "DAZN Full", specificando espressamente che tale modifica: - non comportava alcuna variazione di prezzo; - non comportava alcuna riduzione dei contenuti inclusi; - garantiva la fruizione dell’offerta sportiva completa per l’intera stagione 2025/2026. Tale comunicazione costituisce pieno riconoscimento scritto delle condizioni contrattuali originarie, mai validamente modificate né risolte. 2. Pagamenti regolari tramite Wallet PayPal – insussistenza del mancato addebito. Tutti i pagamenti relativi all’abbonamento DAZN sono sempre avvenuti tramite Wallet PayPal, regolarmente attivo e funzionante, collegato a tre distinte carte di credito non prepagate (una principale e due di backup), con piena disponibilità di fondi anche nel mese di gennaio 2026. La documentazione di pagamento relativa al mese di dicembre 2025 riporta espressamente la dicitura “pagamento frazionato”, elemento che idoneo a ingenerare il legittimo affidamento circa la natura continuativa e stagionale del piano sottoscritto. In tale configurazione: - l’asserito “mancato addebito” della mensilità di gennaio 2026 risulta privo di qualsiasi plausibilità; - non è mai pervenuta alcuna notifica di pagamento non riuscito, né da DAZN né da PayPal; il 14 gennaio 2026 il sottoscritto, non riuscendo improvvisamente ad accedere agli abituali contenuti del piano "DAZN Full", effettuava a favore di DAZN . che integralmente incassava– l'abituale pagamento di € 19,99, con il medesimo Wallet PayPal, pur senza alcuna richiesta di aggiornamento delle modalità di pagamento, per mancato addebito. L’incasso del solito corrispettivo, in assenza di previa risoluzione del piano "DAZN FULL" comunicato in data 21/7/25, conferma la piena vigenza del pregresso rapporto contrattuale e obbliga il professionista all’erogazione integrale della prestazione pattuita. 3. Condotta del 14 gennaio 2026 e induzione in errore del consumatore. In occasione del tentativo di visione dell’evento Napoli–Parma, la fruizione veniva improvvisamente inibita mediante “catenaccio”, con invito a consultare una comunicazione DAZN recante il messaggio: “Manca un ultimo step per sbloccare i contenuti DAZN che desideri”. Tale comunicazione: -non indicava affatto la cessazione del piano DAZN Full; -non chiariva che l’operazione proposta non avrebbe -ripristinato le condizioni contrattuali originarie; - ometteva l’informazione essenziale che l’operazione avrebbe comportato l’attivazione di un piano radicalmente diverso, con riduzione di circa il 70% dei contenuti, a fronte del medesimo corrispettivo. Il sottoscritto, in buona fede, seguiva le istruzioni nella convinzione di ottenere il ripristino del servizio già pagato, ritrovandosi invece con un abbonamento fortemente peggiorativo. 4. Qualificazione giuridica della condotta La descritta modalità operativa integra: - pratica commerciale scorretta e ingannevole (artt. 20–22 Codice del Consumo), per omissione di informazioni essenziali idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio; - pratica commerciale aggressiva (artt. 24–25 Codice del Consumo), per indebita pressione esercitata mediante blocco improvviso del servizio in occasione di evento sportivo di particolare rilevanza; - modifica unilaterale vessatoria del rapporto contrattuale (art. 33 Codice del Consumo), a fronte di identico prezzo e drastica riduzione delle prestazioni; - violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.). - Tali condotte risultano pienamente censurabili alla luce degli orientamenti consolidati di AGCOM e AGCM in materia di servizi digitali in abbonamento e continuità della prestazione. Tutto ciò premesso, il sottoscritto DIFFIDA FORMALMENTE DAZN a: - ripristinare immediatamente il piano DAZN Full alle condizioni originarie (€ 19,99 mensili, contenuti completi); - regolarizzare la fruizione degli eventi sportivi illegittimamente inibiti; - fornire riscontro scritto entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della presente. - In difetto di riscontro o in caso di esito negativo, il sottoscritto procederà senza ulteriore preavviso: - all’attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria presso il Co.Re.Com. tramite piattaforma ConciliaWeb; - alla successiva richiesta di definizione e sanzione dinanzi all’AGCOM; - nonché alla segnalazione della pratica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le valutazioni di competenza. La presente viene trasmessa all'associazione di consumatori "ALTROCONSUMO", per richiederle la tutela ed assistenza del caso, e per valutare riassumere nei confronti di Dazn tutte le ulteriori iniziative che si rendessero necessarie a tutela dell'intera platea degli utenti dei servizi in pay per view forniti da tale azienda, considerato che quanto accaduto al sottoscritto, con ogni probabilità, sarà di frequente ricorrenza casistica nei rapporti tra gli utenti il provider monopolista della copertura integrale delle dirette di tutte le partite del campionato di calcio di serie A. La presente è inviata nell’ottica di una soluzione bonaria e immediata, idonea a evitare inutili aggravamenti procedimentali e giudiziari. Distinti saluti. Avv. Marcello Vito Ricciardi


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