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Omessa lavorazione e mancato riscontro a istanza di trasferimento del rapporto bancario trasmessa vi

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

A. R.

A: Unicredit

30/12/2025

Con la presente intendo segnalare una grave inadempienza da parte dell’intermediario bancario in relazione al trasferimento del mio rapporto bancario, regolarmente richiesto tramite posta elettronica certificata (PEC), in piena conformità con la normativa vigente. Il trasferimento è stato richiesto mediante PEC, strumento dotato di pieno valore legale ai sensi del DPR n. 68/2005, che equipara la PEC alla raccomandata con ricevuta di ritorno; del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che disciplina l’uso della PEC e riconosce la validità giuridica delle comunicazioni elettroniche; nonché delle linee guida della Presidenza della Repubblica (cosiddetta legge PEC “Mattarella”), che confermano l’obbligatorietà e l’efficacia della PEC nelle comunicazioni formali tra cittadino e intermediario. In data 2 settembre 2024 ho inviato una PEC alla filiale ( retail_bergamo@pec.unicredit.eu ) UniCredit di Bergamo, richiedendo il trasferimento del mio rapporto bancario dalla filiale di Santa Teresa di Riva (ME) alla suddetta filiale. Nonostante la comunicazione sia stata correttamente inoltrata, tracciabile e documentabile, non ho ricevuto alcuna risposta formale via PEC, né risulta avviato alcun effettivo processo di trasferimento del rapporto bancario, come espressamente richiesto. Successivamente, in data 6 settembre 2024, ho inviato un’ulteriore PEC, mettendo in copia anche l’indirizzo reclami@pec.unicredit.eu, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. La filiale di Bergamo non ha svolto alcuna attività, né ha provveduto a contattarmi telefonicamente o per iscritto, né ha fornito spiegazioni o aggiornamenti sullo stato della richiesta. Solo a seguito dell’apertura del ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) , ricorso che ha dato esito favorevole alla banca nonostante l’evidenza documentale delle PEC inviate, l’intermediario ha tentato di contattarmi telefonicamente. Prima di tale iniziativa, non vi era stata alcuna comunicazione, né risposta alle PEC trasmesse. Anche in questa fase, la banca si è limitata a fornire giustificazioni generiche, senza mai riconoscere esplicitamente l’errore o l’inadempienza commessa. Le PEC inviate, che si allegano alla presente, costituiscono prova inconfutabile dell’avvenuta richiesta e della mancata gestione della stessa da parte dell’intermediario. Si ricorda che l’utilizzo della PEC per il trasferimento di un rapporto bancario rientra pienamente tra i servizi bancari e finanziari, trattandosi di una comunicazione formale tra cliente e banca, prevista dalla normativa bancaria e dalla regolamentazione in materia di strumenti di pagamento e gestione dei rapporti contrattuali. Ne consegue che l’intermediario è tenuto a evadere la richiesta in tempi ragionevoli e a fornire un riscontro formale, pena l’insorgere di eventuali responsabilità a suo carico. Ritengo particolarmente grave che, mentre ai cittadini vengono applicate sanzioni e conseguenze immediate in caso di errori o inadempienze, l’istituto bancario continui a difendersi senza assumersi le proprie responsabilità, nonostante l’evidenza documentale prodotta

Messaggi (4)

A. R.

A: Unicredit

04/01/2026

Come si evince dai reclami presentati da diversi clienti UniCredit, visibili negli screenshot allegati, la mancata risposta alle comunicazioni inviate tramite PEC non rappresenta un episodio isolato. Anche il mio caso si inserisce in un contesto più ampio, nel quale più utenti segnalano difficoltà nel ricevere riscontri formali attraverso un canale che, per sua natura, dovrebbe garantire certezza e tracciabilità delle comunicazioni.

Unicredit

A: A. R.

05/01/2026

Spett.le Ente, ci riferiamo alla comunicazione in trascinamento inviata nell’interesse del signor Russo Antonio Giuseppe per segnalare che i dati forniti non sono sufficienti per poter identificare il Vostro associato. Inoltre, segnaliamo che la genericità della contestazione non consente di esperire particolari approfondimenti. Non risultano indicate le PEC rimaste prive di seguito né tantomeno i contenuti delle stesse. Rappresentiamo, inoltre, che gli screenshot forniti non consentono di identificare i nostri clienti rilevando una carenza di legittimazione da parte del Vostro assistito. Restiamo in attesa di ulteriori elementi al fine di verificare la vicenda. Distinti saluti UniCredit SpA Customer Satisfation Claims Sud

A. R.

A: Unicredit

05/01/2026

Spett.le Ente in riscontro alla comunicazione da parte di UniCredit . S.p.a si rappresenta quanto segue : le affermazioni secondo cui i dati forniti non sarebbero sufficienti a identificare il sottoscritto e che la contestazione risulterebbe generica risultano del tutto infondate e prive di riscontro documentale le comunicazioni oggetto della contestazione sono state inviate tramite Posta Elettronica Certificata strumento avente pieno valore legale ai sensi del D P R n 68 del 2005 e del Codice dell Amministrazione Digitale disposizioni introdotte proprio per garantire certezza giuridica tracciabilità delle comunicazioni e tutela dei cittadini nei rapporti con soggetti pubblici e privati di rilevanza economica e istituzionale pertanto UniCredit S.p.A non può in alcun modo calpestare tali norme o disattendere la loro ratio le PEC risultano regolarmente accettate e consegnate ai destinatari UniCredit come comprovato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna già prodotte e allegate le stesse riportano chiaramente il mittente identificabile nel sottoscritto Antonio Giuseppe Russo titolare del rapporto bancario i destinatari UniCredit la data e il contenuto della richiesta avente ad oggetto il trasferimento del rapporto bancario tali elementi consentono l identificazione certa e inequivocabile del cliente e della richiesta rendendo infondata qualsiasi eccezione in ordine alla legittimazione con riferimento alla presunta genericità della contestazione si precisa che le comunicazioni contengono dati completi e documentati e non possono essere considerate generiche o insufficienti per esperire alcun approfondimento il PDF allegato alla segnalazione riportava inoltre chiaramente il mio numero di telefono a ulteriore prova della possibilità di contatto diretto con il sottoscritto e della tracciabilità della richiesta l affermazione secondo cui non risulterebbero indicate le PEC rimaste prive di seguito né i contenuti delle stesse è contraddetta dalla documentazione prodotta che individua chiaramente tutte le PEC inviate e il contenuto delle stesse gli screenshot allegati sono forniti esclusivamente a supporto visivo e non costituiscono prova principale della legittimazione la legittimazione del sottoscritto discende dalla titolarità del rapporto bancario e dall invio delle PEC regolarmente accettate e consegnate pertanto non sussiste alcuna carenza di legittimazione e gli screenshot non possono essere utilizzati per contestare tale legittimazione si richiama inoltre che la filiale destinataria della comunicazione PEC dove doveva avvenire il trasferimento di rapporto bancario è la filiale di Bergamo AREA CORP TOP LOMBARDIA NORD ciò conferisce ulteriore rilievo alla vicenda trattandosi di un punto operativo di primaria importanza e non di una semplice filiale di periferia alla luce di quanto sopra della piena validità delle PEC inviate e della documentazione allegata e del fatto che i DPR e le norme vigenti non possono essere calpestati si richiede pertanto un riscontro puntuale e nel merito evitando ulteriori risposte meramente formali o dilatorie e si precisa che la presente vicenda sarà portata avanti con determinazione fino alla sua piena definizione distinti saluti .

A. R.

A: Unicredit

05/01/2026

Spett.le Ente, in riscontro alla nota di UniCredit S.p.a , si ritiene opportuno soffermarsi sull’affermazione secondo cui “gli screenshot forniti non consentono di identificare i nostri clienti”, osservazione che appare, nei termini espressi, logicamente e giuridicamente contraddittoria. Si rappresenta, infatti, che l’invio di comunicazioni a mezzo PEC non presuppone, né può presupporre, una preventiva qualificazione del mittente quale “cliente” o “associato” del destinatario. La Posta Elettronica Certificata costituisce uno strumento formale di comunicazione avente valore legale, idoneo a comprovare con certezza l’identità del mittente, la data e l’ora di invio nonché l’avvenuta consegna del messaggio, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante. Ne consegue che l’eventuale mancato riscontro a una comunicazione PEC non può essere giustificato sulla base della mancata riconoscibilità del mittente come cliente, poiché ciò equivarrebbe ad affermare che le comunicazioni formali debbano essere prese in considerazione solo se provenienti da soggetti già previamente qualificati, circostanza che non trova alcun fondamento normativo né nella disciplina della PEC né nei principi generali di correttezza e buona amministrazione. Peraltro, gli screenshot prodotti non erano finalizzati a dimostrare l’esistenza di un rapporto associativo, bensì a documentare l’avvenuto invio di comunicazioni formali rimaste prive di riscontro, elemento che rileva a prescindere dalla qualificazione soggettiva del mittente. Alla luce di quanto sopra, l’argomentazione prospettata appare denotare una non corretta comprensione della funzione e degli effetti giuridici della PEC, che, si ribadisce, non è uno strumento riservato esclusivamente ai rapporti interni con i propri clienti, ma un mezzo di comunicazione legalmente opponibile nei confronti di qualsiasi destinatario.


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