Gentile Signora,
in riferimento al suo reclamo, presentato tramite Altroconsumo, e inviato alla Compagnia in data 03/11/2025, siamo spiacenti di dover raccogliere la sua insoddisfazione.
Desideriamo, tuttavia, informarla che, non avendo ricevuto, a seguito della nostra richiesta del 14/11/2025, le informazioni necessarie per individuare la polizza e il relativo sinistro, al momento non è stato possibile risalire a quanto indicato nel reclamo da lei presentato.
Per poter riscontrare le sue contestazioni, è indispensabile disporre di alcune informazioni di base. In particolare, abbiamo necessità del nome del Contraente/Assicurato, oltre agli altri dati utili. Pertanto, rinnoviamo la nostra richiesta di ricevere:
· -Nome, Cognome, Codice Fiscale e domicilio del Contraente/Assicurato;
· -Numero di polizza.
Potrà inviare tali informazioni all’indirizzo e-mail customerlife@it.zurich.com. Una volta ricevuti i dati, procederemo con le opportune verifiche.
Inoltre, siamo disponibili a contattarla telefonicamente per chiarire la situazione e fornirle il supporto necessario. Potrà indicare il suo recapito telefonico nell’e-mail sopra indicata.
Infine, come previsto dal Regolamento IVASS n. 24/2008, la informiamo che potrà rivolgersi all’IVASS o avvalersi dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, che trova elencati nella pagina successiva, prima di adire l’Autorità giudiziaria.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1) LA MEDIAZIONE CIVILE disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, con l'esclusione di quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. E' necessario presentare domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore e a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato.
2) L'ARBITRATO, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. E' attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista dalle condizioni generali del contratto, o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.
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E-mail: reclami@it.zurich.com
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