Spettabile Altroconsumo,riscontriamo la segnalazione con il riferimento di cui all'oggetto, promossa dal Signor Grossi, polizza n. 450181707.Precisiamo che la garanzia Eventi Naturali, diversamente dalla garanzia RC Auto, in quanto garanzia accessoria non è obbligatoria per legge: l'offerta di tali garanzie è soggetta a valutazione da parte della Compagnia che sulla base di dati statistici ne valuta la concedibilità.Ricordiamo infine che il Contraente, prima di effettuare il pagamento, è tenuto a verificare tutti i dati presenti nel preventivo.Spiacenti del disappunto espresso dal Signor Grossi, ricordiamo che eventuali riscontri o comunicazioni sul tema dovranno essere inviate utilizzando uno dei canali indicati nell'Informativa sui reclami che segue per opportuna visione.Cordiali saluti.Ufficio Gestione ReclamiAllianz Direct SpAINFORMATIVA SUI RECLAMISi ricorda cheper inoltrare un reclamoad Allianz DirectS.p.A. sono a disposizione i seguenti canali:- Form presente sul sito web della Compagnia- Postascrivendo ad Allianz DirectS.p.A.- Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri, 3 20145 MilanoReclami relativi al comportamento degli IntermediariAssicurativi (Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni)Reclami relativi al comportamento degli Intermediari iscritti in Sezione A del Registro e dei loro dipendenti e collaboratori Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari GenialPiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Iscritti in Sezione B e D del Registro e loro dipendenti e collaboratoriIreclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni. I reclami c.d. 'misti', vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall'Intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.Qualora l'esito del reclamo non vi soddisfi o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potete rivolgervi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando all'indirizzo sotto indicato un esposto a cui deve essere allegata la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia.IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - ItaliaLe informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad Ivass, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili accedendo al sito internetwww.ivass.it, Sezione PER IL CONSUMATORE Come presentare un reclamo.Si segnala che prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è possibile e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:- mediazione (L. 9/8/2013, N. 98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it- negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia- l'Arbitrato, solo se espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia. Per la risoluzione delle sole controversie relative a sinistri R.C. Auto:-la Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a Eur 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa ci si può rivolgere ad una delle associazioni dei consumatori aderenti al sistema , indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei sitiwww.ivass.it(alla sezione 'Per il Consumatore') ewww.ania.it(alla sezione 'Consumatori') 'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI' - I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati e conservati nell'archivio elettronico dei reclami istituito dall'impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP con Regolamento n. 24 del19 maggio 2008. Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, in favore e a tutela dell'interessato.