Spett. 3 Esse S.r.l.s.,
come noto, in data 13.12.2024, è avvenuta la consegna degli sgabelli oggetto dell’ordine effettuato in data 25.11.2024.
Alle ore 19.00 del medesimo giorno 13.12.2024, all’apertura dell’imballaggio di cartone e trovando il poggiapiedi di uno dei due sgabelli rotto, provvedevo tempestivamente a segnalare la cosa, inviando anche documentazione fotografica, chiedendo dunque di sostituire il prodotto viziato in garanzia senza addebito alcuno.
A seguito di richiesta in tal senso, inviavo altresì le foto attestanti la integrità dell’imballaggio.
Dopo numerosi solleciti, mi è stato proposto l’invio di uno sgabello in sostituzione di quello viziato a fronte del pagamento di non dovute spese di spedizione.
A seguito del rifiuto di sostenere tali spese, non dovute e non giustificate, è stato rifiutato l’invio dello sgabello in sostituzione e, alle successive missive, nessun riscontro è seguito.
Tale atteggiamento e contegno, che peraltro non pare essere isolato da quanto emerge da altri commenti rinvenibili in rete, risulta contrario ed in aperto contrasto con le condizioni generali di vendita pubblicate sul Vostro sito e che dichiarate di applicare, nonché con le norme poste a tutela del consumatore e con le norme generali del codice civile.
In forza di tali norme, di legge così come contrattuali, il venditore, e dunque la Vostra società, deve provvedere alla sostituzione del bene senza spese a carico del consumatore. Se non fosse in grado o non volesse provvedere alla sostituzione, dovrà comunicarlo e provvedere al ritiro del bene ed alla restituzione integrale del prezzo pagato.
Al fine di paralizzare le già pretestuose eccezioni sollevate nella precedente corrispondenza, si precisa che non vi è alcun obbligo di accettare con riserva una consegna in presenza di imballo integro, come era quello di cui si discute.
Peraltro, per quanto occorrer possa, il comportamento tenuto è perfettamente in linea con i Vostri suggerimenti di “ispezionare attentamente l‘integrità del pacco prima di apporre la firma a prova di avvenuta consegna”.
Irrilevanti rispetto ai rapporti contrattuali, sono i rapporti esistenti fra la Vostra società e i Vostri eventuali partner e fornitori terzi.
Rinnovo dunque l’invito a provvedere senza ritardo all’invio dell’articolo in sostituzione, dandone conferma per iscritto entro e non oltre il prossimo 20 marzo 2025, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 Codice del Consumo e dell’art. 11 delle condizioni di vendita.