Il recente DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 all'articolo 3 sospende fino al 30 aprile 2023 l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.Ciononostante è stata effettuata una variazione contrattuale unilaterale del mio contratto (iren gas e luce) che prevedeva una tariffa a prezzo bloccato per la durata di 2 anni. Come da par. 3.1 delle condizioni generali di contratto il contratto è a tempo indeterminato per cui la comunicazione con oggetto rinnovo di contratto non è un rinnovo né tantomeno il mio contratto è in scadenza come da riportato da iren, bensì è una modifica unilaterale relativa al prezzo di fornitura da effettuarsi al giorno 1 luglio 2022, in quanto solo in tale data 22.09.22 scadeva il vincolo di 24 mesi del prezzo bloccato.La variazione contrattuale unilaterale è però stata sospesa dal d.l. 115 richiamato in incipit.In conclusione, pur comprendendo le attuali dinamiche di mercato relative ai prezzi dell'energia, si ritiene che la norma citata ad inizio mail impedisca la variazione contrattuale da voi proposta e si richiede l'immediata correzione dell'ultima fattura ricevuta calcolata con la nuova tariffa nonché il mantenimento della precedente tariffa fino ad aprile 2023 come previsto dalla d.l. 115.