Ricetta medica: tipologie e varietà

A seconda della prestazione di cui necessiti, può cambiare il tipo di ricetta medica che il medico deve usare. Ecco tutte le tipologie e le modalità d'uso.
Cos’è una ricetta medica
La ricetta medica è un vero e proprio documento, redatto da un medico abilitato e iscritto all’albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica.
Esistono due tipi di ricetta:
- quella del ricettario regionale, che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario regionale;
- la cosiddetta ricetta “bianca” del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino.
I farmaci, i presidi e ausili, gli esami, le visite specialistiche, le prestazioni terapeutiche possono essere prescritte sulla ricetta del servizio sanitario o sulla ricetta “bianca" a seconda di chi li prescrive e delle condizioni di prescrivibilità: non tutti i medicinali o gli approfondimenti diagnostici possono essere prescritti a carico del servizio sanitario (secondo quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza), oppure per tutti i cittadini (secondo le Note AIFA) né tutti i medici possono prescrivere a carico del servizio sanitario.
Esistono però anche altri tipi di ricetta, come:
- La ricetta ministeriale a ricalco è una ricetta speciale che il medico compila per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti. È compilata su di un ricettario differente, in triplice copia, di modo che una copia rimanga al medico, una al paziente e una al farmacista.
- La cosiddetta ricetta limitativa è quella che può essere compilata solo da medici di una determinata branca specialistica oppure da medici operanti in centri ospedalieri, corredata dalla redazione di un piano terapeutico.
Scopri in cosa consistono le tre tipologie di ricetta medica: rossa, bianca ed elettronica.
La cosiddetta ricetta “rossa” o “rosa” è così definita per la bordatura colorata dei campi che il medico compila con i dati necessari. Questo tipo di ricetta può essere compilata solamente dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale e viene utilizzata per la prescrizione di una terapia farmacologica, la prescrizione di un esame diagnostico o una visita specialistica a carico del servizio sanitario. L’uso di una ricetta rossa non permette l’erogazione a carico del servizio sanitario di farmaci o prodotti parafarmaceutici non compresi tra le formulazioni del prontuario farmaceutico regionale, né di esami, visite o terapie non comprese nei Livelli Essenziali d’Assistenza o nelle disposizioni della propria regione.
I medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario utilizzano questo ricettario solo nell'ambito dell'esercizio della loro attività di medici del servizio sanitario nazionale. Se un medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci, viste o esami a carico del SSN, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca". Lo stesso vale anche per il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intramoenia: in quell'ambito non può usare il ricettario regionale.
La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, perché assicura al paziente di ritirare i farmaci che richiedono prescrizione medica, ma al di fuori della propria regione di residenza, a fronte della dispensazione del farmaco il paziente dovrà pagare l’intero importo. Nella propria regione, invece, l’assistito dovrà solo corrispondere l’importo del ticket e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a costo più basso. I problemi legati alla validità regionale della ricetta sono superati dalla trasformazione della ricetta cartacea in ricetta elettronica.
La ricetta bianca è quella che il medico compila su carta bianca, sulla quale siano però riportati:
- il nome e cognome del medico;
- la data;
- luogo;
- la firma autografa del medico.
In questo caso, il nome dell’assistito non è strettamente necessario. Su ricetta bianca possono essere prescritte tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di norma correlate alla propria branca di specializzazione e i farmaci, prestazioni che saranno sempre a carico del cittadino assistito. Per la prescrizione a carico del servizio sanitario è infatti necessaria la ricetta del ricettario regionale ed è valida in tutte le farmacie italiane.
La ricetta bianca può essere considerata “ripetibile” e “non ripetibile”:
- è considerata “ripetibile” quando prescrive un farmaco che la legge prevede sia dispensabile più volte in un arco temporale definito. Secondo la normativa attuale, un farmaco dispensabile con ricetta ripetibile può essere venduto fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Se il medico invece precisa un numero di confezioni maggiore di uno, la ripetibilità decade e la ricetta permette di ritirare solo quel quantitativo specifico. L’unica eccezione riguarda le ricette ripetibili contenenti la prescrizione di alcuni farmaci (come quelli presenti nella sezione E della tabella della sostanze attive stupefacenti e psicotrope), nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni.
- Se invece la ricetta prescrive un farmaco soggetto a prescrizione non ripetibile, la ricetta è utilizzabile dal paziente una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta al momento della consegna del farmaco.
La ricetta rossa, una volta cartacea, è ora sempre più sostituita dalla ricetta elettronica o dematerializzata. Non si tratta di una ricetta rossa compilata al computer ma di una vera e propria ricetta virtuale, che il medico compila usando uno specifico programma del sistema sanitario della regione, per cui è abilitato. Per permettere a noi cittadini di prenotare esami e visite e ritirare i farmaci, il medico stampa un “promemoria” su carta comune, che riporta campi e informazioni dello stesso tipo della ricetta rossa del servizio sanitario. Infatti, il medico inserisce al computer le stesse informazioni di cui necessita per compilare la ricetta rossa cartacea. Non c’è alcuna differenza, ma solo vantaggi: si risparmia il costo della carta della ricetta rossa (che è di un tipo particolare) e la ricetta dovrebbe essere più precisa ed esaustiva, grazie all’assistenza del programma informatico.
La ricetta elettronica ha le stesse caratteristiche della ricetta rossa in termini di capacità di prescrizione da parte del medico e di validità temporale. C’è però un grande vantaggio: al contrario della ricetta cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione diversa dalla propria senza pagare il prezzo del farmaco, ma solo il ticket della propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a più basso costo. Nel caso in cui la farmacia non riesca ad accedere alla prescrizione elettronica e ai dati del paziente tramite il sistema informatico (ad esempio, per colpa di un mancato funzionamento della linea), il farmacista dispenserà comunque il farmaco sulla base del promemoria del paziente, ma applicherà il ticket in vigore nella regione in cui la farmacia esercita l’attività.
Non tutte le prescrizioni possono essere a oggi dematerializzate e la ricetta rossa è ancora indispensabile per:
- ossigeno;
- farmaci stupefacenti;
- sostanze psicotrope;
- farmaci in distribuzione per conto;
- farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA;
- farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.
Cos'è il promemoria della ricetta elettronica?
Quando la compilazione della ricetta elettronica va a buon fine, il medico consegna un promemoria da portare in farmacia per ritirare i medicinali o prenotare visite ed esami. Il promemoria è una copia cartacea della ricetta dematerializzata (l'originale della ricetta dematerializzata è quella informatizzata presente sul sistema regionale). È stampato su di un foglio di carta normale, di formato A5 e riporta tutti i dati presenti di norma sulla ricetta del servizio sanitario, compresi il Numero Ricetta Elettronica (NRE) che identifica univocamente la ricetta e il codice di autenticazione emesso dal sistema a validare l’avvenuta trasmissione. Il medico stampa e consegna all’assistito il promemoria cartaceo, che garantisce al cittadino la possibilità di ottenere il farmaco anche in caso di assenza di collegamento e/o in presenza di qualsiasi altro inconveniente legato all’accesso al sistema regionale. Qualora il sistema di trasmissione della ricetta dematerializzata non risultasse funzionante o il sistema impiegasse un tempo superiore agli 8 secondi per stampare il promemoria, parte in automatico la stampa della tradizionale ricetta rossa. Se si perdesse il promemoria, a differenza della ricetta cartacea, si potrà comunque acquistare il farmaco perché la prescrizione è registrata nei database, accessibili da tutte le farmacie. In attesa che la ricetta elettronica venga adottata ovunque, per le ricette cartacee valgono ancora le vecchie regole. Il processo di implementazione prevede in futuro che il promemoria non sarà più necessario.
La validità, cioè il periodo di tempo in cui la ricetta può essere utilizzata per prenotare prestazioni o ritirare farmaci dipende sia dal tipo di ricetta, che dal tipo di prestazione che prescrive:
Validità della ricetta medica per farmaci
Le ricette del servizio sanitario regionale (cioè le ricette rosse o le ricette elettroniche) che prescrivono farmaci, hanno una validità di 30 giorni. ciò vuol dire che possiamo usufruire della ricetta (per una volta e per il quantitativo di scatole prescritto) fino a 30 giorni dalla data di compilazione della ricetta, che è visibile sulla ricetta stessa.
Caso differente per le ricette bianche, quelle del ricettario personale del medico: la ricetta bianca con prescrizione di farmaci vale 6 mesi. Ciò vuol dire nell’arco di sei mesi, la ricetta può essere utilizzata per acquistare il farmaco fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa indicazione da parte del medico. È per questo, infatti, che la si definisce “ripetibile”. L’unica eccezione riguarda le ricette bianche contenenti sostanze attive stupefacenti e psicotrope, nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni; oppure ricette che prescrivono farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile (ad esempio, la nimesulide), per cui il paziente può usare la ricetta una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta al momento della consegna del farmaco.
Validità della ricetta medica per una visita specialistica
La ricetta del servizio sanitario regionale (la ricetta rossa o elettronica) che prescrive viste o esami ha una durata variabile da regione a regione. Il nostro Servizio Sanitario ha dei principi generali valevoli per tutti i cittadini salvo poi dare alle singole regioni un margine di autonomia. Per quanto riguarda la durata delle ricette del SSN non esiste una normativa nazionale che definisce la validità per esami e visite. Per alcune regioni (come Lombardia) la durata è di un anno ma ora in sempre più regioni (come Emilia Romagna) la validità è di 6 mesi e addirittura in Piemonte fino poco tempo fa era di due mesi (riportata di recente a 6 mesi). Anche in questo caso, la validità è il periodo di tempo che decorre dalla data di compilazione: ciò vuol dire che il cittadino può prenotare la prestazione che gli è stata prescritta entro, per esempio, i sei mesi dal rilascio della ricetta.
Attenzione però a non invalidare la priorità stabilita dal medico: sulla ricetta, infatti, il medico dovrebbe sempre identificare con quale priorità la prestazione vada erogata al cittadino. Quindi, anche se la ricetta vale sei mesi, è necessario prenotare l’esame o alla visita per tempo per mantenere valida la priorità segnata sulla ricetta. Se il medico ha segnato una priorità U (urgente) questa deve essere fornita dal servizio sanitario entro 72 ore dalla prescrizione, ma i cittadini perdono questa priorità se non prenotano la prestazione entro le 48 ore. Si passa così alla priorità successiva. Lo stesso vale per le altre classi di priorità: se abbiamo una priorità D e aspettiamo più di 30 giorni per prenotare l’esame prescritto, cadiamo nella classe successiva, la priorità P (che adesso è a 120 giorni). insomma, il nostro consiglio è quelli di prenotare appena possibile l’esame o la visita, sia per non dimenticarcela nel cassetto, sia per mantenere valida il tempo d’attesa previsto dalla nostra ricetta. È sempre possibile poi posticiparla o annullarla in caso di bisogno.
Spesa finanziata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015.Per la prescrizione di farmaci, esami e visite esistono una serie di regole a cui i medici devono attenersi. Ve le spieghiamo in funzione della tipologia di prestazione e del tipo di ricetta utilizzata.
Quanti e quali farmaci si possono prescrivere con una ricetta medica?
Una ricetta del servizio sanitario comporta l’erogazione di non più di 2 confezioni per farmaco. Fanno eccezione i pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica, per i quali una recente normativa permette di ottenere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, solo quando il farmaco sia già utilizzato dal paziente da almeno 6 mesi. In precedenza, il limite era di 3 confezioni per ricetta, per un massimo di 60 giorni di terapia. I farmaci contemplati da questa norma sono quelli relativi alla specifica patologia cronica, non altri. Gli antibiotici in confezione monodose, le soluzioni di medicinali somministrate per fleboclisi e gli interferoni a favore di soggetti affetti da epatite cronica possono essere prescritti fino ad un massimo di 6 confezioni per ricetta. Per i medicinali stupefacenti, il limite è di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni.
Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita al medico la prescrizione di un solo pezzo per ricetta e non possono essere rilasciate allo stesso paziente più ricette con prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terapeutico entro 7 giorni.
Quante e quali visite ed esami si possono prescrivere con una ricetta medica?
Ciascuna ricetta può contenere prescrizioni afferenti ad una sola branca specialistica: ogni ricetta avrà quindi una sola visita specialistica per branca. Per branche specialistiche diverse sono necessarie ricette distinte. Ciascuna ricetta può contenere al massimo 8 diverse prestazioni appartenenti alla stessa branca, che siano esami di laboratorio o di diagnostica strumentale. Una ricetta non può contenere prestazioni erogabili in regime di esenzione e prestazioni non erogabili in regime di esenzione.
Quali farmaci sono dispensati senza ricetta medica?
La ricetta rappresenta l'autorizzazione del medico a dispensare al cittadino un farmaco per cui la legge stabilisce la necessità di una prescrizione medica. Non tutti i farmaci richiedono, infatti, una ricetta medica per essere acquistati. I cosiddetti farmaci di automedicazione sono per legge dispensabili dalla farmacia senza obbligo da parte del cittadino di presentare ricetta medica e sono in libera vendita, a carico del cittadino. I farmaci da automedicazione si distinguono per la presenza di un bollino di riconoscimento: una croce rossa con un volto sorridente al centro circondata dalla scritta "farmaco senza obbligo di ricetta". I farmaci di automedicazione sono in genere vecchi farmaci, in vendita da molti anni (quindi ben noti nei loro effetti indesiderati e desiderati) indicati per la cura a breve termine (non più di 4-5 giorni) di disturbi e sintomi lievi, che i cittadini hanno ormai imparato a curare in piena autonomia, con l’ausilio del bugiardino. Tra i farmaci di libera vendita si distinguono i SOP (“senza obbligo di prescrizione”) e gli OTC (“over the counter”, cioè farmaci da banco). Sono entrambi vendibili, oltre che in farmacia, nelle parafarmacie e negli ipermercati in presenza di un farmacista; l’unica differenza tra SOP e OTC sta nel fatto che solo per gli OTC è consentita la pubblicità.
I cittadini sono invece obbligati a presentare ricetta per ritirare o acquistare gli altri farmaci. Solitamente, tutti i farmaci che richiedono diagnosi, monitoraggio e rivalutazione della terapia da parte di un medico e tutti i farmaci di nuova generazione, da poco immessi in commercio, sono di solito classificati come farmaci dispensabili solo dietro ricetta. Questi farmaci riportano infatti l'indicazione "farmaco da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
Quali farmaci sono dispensati senza ricetta medica?
A parte il caso delle urgenze, per cui il cittadino può recarsi nei Pronto soccorso ospedalieri senza un’impegnativa del medico, generalmente l’impegnativa è necessaria per prenotare e sottoporsi ad esami o visite di approfondimento specialistico. Esistono però alcuni specifici casi in cui l’impegnativa del medico di base non è necessaria per prenotare un esame o una visita: è il caso delle prestazioni di diagnosi e cura, anche non urgenti, relative alle specialità di odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria (per gli assistiti che non sono in carico ad un pediatra convenzionato), psichiatria e neuropsichiatria infantile e oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche) e attività dei servizi di prevenzione e consultori.
Quando i farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quando sono a carico del cittadino
Così come non tutti i farmaci richiedono ricetta medica, non tutti i farmaci possono essere prescritti a carico del servizio sanitario. La ricetta medica, infatti, non determina di per sé la dispensazione del farmaco a carico del servizio sanitario, ma solo l’autorizzazione a consegnarlo al paziente. L’uso di una ricetta rossa del ricettario regionale o la sua versione elettronica non permette, infatti, di porre a carico del servizio sanitario il farmaco da porre a carico del cittadino. I farmaci sono infatti classificati in tre classi, a seconda del tipo di dispensabilità a carico del Servizio Sanitario:
- classe (o fascia) A: raggruppa tutti i farmaci dispensabili dal SSN, ritirabili in farmacia dietro il solo pagamento del ticket, solo quando prescritti su ricetta rossa cartacea o elettronica e se recanti la corretta Nota Aifa (quando previsto);
- classe H: farmaci di utilizzo ospedaliero, somministrati o forniti dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali direttamente al cittadino senza alcuna contribuzione richiesta al cittadino;
- classe C: farmaci a carico del cittadino, pagati interamente dal cittadino, tranne per invalidi di guerra, assistiti affetti da malattia rara (se il medicinale è presente nel Piano Terapeutico predisposto da uno specialista di struttura di riferimento della Rete per le malattie rare), cittadini trapiantati d’organo. Tra i farmaci di classe C troviamo i sopracitati SOP e OTC, disponibili senza ricetta, e i farmaci denominati di “classe C con ricetta” dispensabili dietro ricetta bianca del medico.
Fuori dalla mia regione, che validità ha la ricetta rossa con prescrizione di farmaci?
In attesa che la ricetta elettronica venga adottata ovunque e che si superino gli eventuali intoppi tecnici, per le ricette cartacee del servizio sanitario regionale valgono ancora le vecchie regole. La ricetta rossa ha, quindi, validità regionale: fuori dalla propria regione, il cittadino che necessita di un farmaco potrò sicuramente ritirarlo, ma dovrà pagarlo interamente (sia chiaro, anche se ha la ricetta del servizio sanitario della sua regione di residenza e anche se è esente dalla contribuzione nella sua regione), altrimenti può rivolgersi alla guardia medica per una richiesta di compilazione di ricetta valida in quella regione, pagando però la prestazione del medico (conviene quindi usufruire di questo servizio solo nel caso in cui il farmaco costi di più).
Di fronte ad una prescrizione elettronica, invece, la farmacia eroga il farmaco al cittadino e fa pagare solo il ticket in vigore nella regione di residenza dell’assistito (quando tenuto); questo è possibile perché con la ricetta elettronica la farmacia è poi in grado di richiedere direttamente il rimborso all’azienda sanitaria territorialmente competente (è una questione amministrativa che non ha ricadute sul cittadino).
Nel caso in cui la farmacia non riesca ad accedere alla prescrizione elettronica e ai dati del paziente tramite il sistema informatico (ad esempio, per colpa di un mancato funzionamento della linea), il farmacista dispenserà comunque il farmaco sulla base del promemoria rilasciato al paziente dal medico, ma applicherà il ticket in vigore nella regione in cui la farmacia esercita l’attività.
Con la ricetta rossa della mia regione posso prenotare una visita o un esame in un’altra regione?
A differenza della ricetta cartacea utilizzata per l’erogazione di farmaci, la ricetta utilizzata per la prescrizione di visite specialistiche e diagnostiche ha validità nazionale quindi il cittadino potrà liberamente prenotare in una regione diversa da quella di residenza, chiamando i centri di prenotazione unici della regione.
Ogni medico si assume personalmente la responsabilità delle prescrizioni che redige. Pertanto il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta non è tenuto a trascrivere sul ricettario regionale le prescrizioni di altri medici, sia che provengano da strutture ospedaliere o ambulatori pubblici, sia da strutture private accreditate, men che meno se provenienti da strutture private, qualora non le condivida.
I medici specialisti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionati con il servizio sanitario, sono oggi dotati di ricettario regionale per prescrivere tutti gli accertamenti ed esami ritenuti necessari, così come le terapie farmacologiche afferenti alla loro branca di specializzazione, cosa che sono tenuti a fare. Quindi, in questi casi, il paziente non ha bisogno di andare dal medico di medicina generale per far trascrivere le ricette bianche degli specialisti, perché lo specialista dipendente pubblico o accreditato al SSN è tenuto a provvedere direttamente e personalmente (i ricettari sono personali). I medici in regime di libera professione non possono prescrivere su ricettario regionale, ma solo su ricetta bianca. Il medico di famiglia può accogliere i suggerimenti dello specialista (redatti sul referto della visita), se li condivide, ma non è tenuto a copiare su ricettario regionale le prescrizioni fatte dallo specialista privato o pubblico.
A volte può capitare di aver bisogno di un farmaco per cui serve la ricetta, ma di essere sprovvisti della prescrizione medica. Premesso che parte del problema potrà essere risolta con il pieno implemento della ricetta elettronica, la legge italiana ha comunque previsto delle situazioni di necessità e urgenza che permettono ad un cittadino di poter avere il farmaco anche se non ha con sé la ricetta del medico. Queste situazioni sono ben dettagliate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008.
- Necessita di proseguire il trattamento di diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica. In queste circostanze, il farmacista può consegnare il medicinale al paziente solo se ci sono elementi che confermino che il paziente è in trattamento con quel farmaco, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto proprio il farmaco richiesto; oppure l’esibizione da parte del cittadino di un documento rilasciato da autorità sanitaria, attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; oppure di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica e il farmaco utilizzato per il trattamento; o ancora una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni, che il farmacista annoterà affinché non venga riusata. Anche la conoscenza diretta da parte del farmacista del paziente, del suo stato di salute e del trattamento in corso è condizione di erogabilità senza ricetta.
- Necessità di non interrompere un trattamento, quale ad esempio la prosecuzione di una terapia antibiotica. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; oppure, l’esibizione, da parte del cliente di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
- Proseguire trattamento dopo dimissione ospedaliera. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
In tutti i casi previsti il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. La legge non prevede la consegna di medicinali a carico del SSN. Questi saranno quindi pagati dal cittadino. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina e agli antibiotici monodose. Non è invece ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.
Il cittadino sarà tenuto ad informare il medico curante fornendogli una scheda che il farmacista gli consegnerà, dove sarà indicata la specificazione del medicinale consegnato. Il cittadino è inoltre tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro dove annoterà la procedura di consegna di farmaci in urgenza, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco.