Pratica commerciale scorretta: come segnalarla all’Autorità Garante e cosa succede dopo
Pubblicità ingannevole, pressioni insistenti per vendere un prodotto, informazioni false sulle caratteristiche di un servizio: quando un professionista adotta comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori all’interno dell’Unione Europea, è possibile chiedere l’intervento dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Vediamo come funziona, quali sono i comportamenti considerati scorretti, chi può segnalare e come presentare correttamente la segnalazione.
In questo articolo
Quale autorità è responsabile della vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette? In Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nota anche come Antitrust. L’AGCM vigila sul corretto funzionamento del mercato e interviene per sanzionare la presenza delle clausole vessatorie nei contratti e per contrastare le pratiche scorrette.
Se l’Autorità accerta l’esistenza di una pratica commerciale scorretta, emette un provvedimento con cui:
- vieta la continuazione della pratica;
- ordina la rimozione degli effetti;
- può obbligare l’azienda a pubblicare una rettifica o un comunicato;
- impone una sanzione economica.
- adotta provvedimenti urgenti nei casi più gravi.
Non si occupa invece di riconoscere direttamente un risarcimento al singolo consumatore o l’annullamento del contratto stipulato. Per questi casi, il consumatore deve rivolgersi al giudice ordinario, promuovendo un’azione individuale.
Torna all'inizioQuali sono le pratiche commerciali vietate perché scorrette
Una pratica commerciale è scorretta quando:
- è contraria alla diligenza professionale;
- altera o può alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
Le pratiche scorrette si dividono in due grandi categorie: ingannevoli e aggressive.
Sono ingannevoli le pratiche che contengono informazioni false o fuorvianti, ad esempio:
- pubblicità con caratteristiche del prodotto non veritiere;
- falsi sconti o promozioni;
- uso improprio di certificazioni o marchi di qualità;
- comissione di informazioni rilevanti (es. costi nascosti).
Anche un’informazione formalmente vera, ma presentata in modo tale da trarre in errore può essere considerata ingannevole.
Sono aggressive, invece, le pratiche che limitano la libertà di scelta del consumatore e tutti i comportamenti del professionista che impediscono di fatto al consumatore di fare valere i suoi diritti, anche utilizzando molestie, coercizione e indebito condizionamento anche attraverso:
- pressioni indebite;
- molestie ripetute (telefonate insistenti);
- minacce o intimidazioni;
- sfruttamento di situazioni di vulnerabilità.
Chi può segnalare una pratica commerciale scorretta
Chiunque rilevi un comportamento scorretto di un professionista può presentare una segnalazione all’AGCM:
- il singolo consumatore;
- un’associazione dei consumatori;
- un’impresa concorrente;
- una pubblica amministrazione;
- qualsiasi soggetto anche non direttamente coinvolto.
Non è necessario essere assistiti da un avvocato.
Torna all'inizioCome fare segnalazione all’AGCM
Sul sito dell’AGCM si trovano tutte le informazioni utili per fare la segnalazione per via telematica, compresi il web form da compilare e la lista dei documenti da allegare.
La segnalazione può essere inviata:
- tramite il web form online disponibile sul sito;
- via PEC all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- chi preferisce può inviare la segnalazione tramite posta ordinaria a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma.
È importante indicare:
- i dati del segnalante Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica
- i dati della società o del professionista;
- il prodotto (bene o servizio) interessato;
- la descrizione dettagliata dei fatti;
- documenti (contratti, pubblicità, screenshot, registrazioni).
Alcuni esempi di documentazione utile:
- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)
Lettera segnalazione comportamento scorretto
Se preferisci scrivere una lettera qui di seguito trovi un modello da compilare ed adattare per la segnalazione. Ti basterà, una volta copiato, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo.
Mittente
[Nome e cognome]
[Indirizzo]
[Telefono]
[E-mail]
All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Giuseppe Verdi, 6/A
00198 ROMA
Luogo e data
[Luogo e data]
Oggetto: Segnalazione di pratica commerciale scorretta della società [denominazione della società]
Con la presente Vi segnalo il comportamento a mio parere scorretto della società [denominazione completa] relativamente ai fatti che descrivo qui di seguito.
In data [data], la società ha posto in essere il seguente comportamento: [descrivere dettagliatamente i fatti: modalità di contatto, contenuto della pubblicità, pressioni ricevute, caratteristiche del prodotto, eventuali importi pagati].
Ritengo che tale comportamento integri una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto [indicare se ingannevole o aggressiva e perché].
Chiedo pertanto che l'Autorità, verificata la scorrettezza della pratica commerciale individuata:
- Ne accerti l'ingannevolezza o l'aggressività;
- Ne inibisca la prosecuzione;
- Adotti eventuali provvedimenti cautelari urgenti;
- Sanzioni il professionista responsabile.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Si allega:
[lista degli allegati]
Distinti saluti,
[Firma]
Torna all'inizioCosa succede una volta inviata la segnalazione
Dopo la segnalazione, l’Autorità verifica i fatti segalati e valuta se ci sono i presupposti per aprire un’istruttoria oppure archiviare la segnalazione questa fase può durare 180 giorni.
Se ritiene fondata la segnalazione, l’Autorità avvia l’istruttoria vera e propria per l’accertamento delle violazioni con l’ausilio di polizia e guardia di finanza.
L’impresa segnalata può, in qualsiasi momento, proporre impegni per correggere la condotta contestata. Se l’Autorità ritiene gli impegni adeguati il procedimento viene archiviato e si chiude senza sanzioni. Altrimenti il procedimento va avanti fino all’erogazione della sanzione.
Non tutte le segnalazioni portano automaticamente a un procedimento formale.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intenderà archiviata o un non luogo a provvedere.
Tuttavia, gli elementi acquisiti con le segnalazioni dei consumatori possono essere utilizzati e valutati dall’AGCM nel caso emergano nuovi fatti.
Torna all'inizioQuali sono le sanzioni previste
Il regime sanzionatorio è stato rafforzato dal d.lgs. 26/2023, che ha recepito la cosiddetta Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161.
Le sanzioni amministrative possono essere molto elevate, anche fino a diversi milioni di euro, in base alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’impresa:
- con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione;
- da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e inibitori, o di rimozione degli effetti, o in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza;
- per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro dell’UE, l’importo massimo delle sanzioni è del 4 per cento del fatturato annuo del professionista.
Inoltre, in presenza di particolare gravità e urgenza, l’AGCM può:
- sospendere provvisoriamente la pratica commerciale per un periodo non superiore a trenta giorni;
- ordinare la cessazione immediata.
Segnala ad Altroconsumo
Pensi che la tua segnalazione possa essere d’interesse per altri consumatori? Se hai rilevato una pratica scorretta da parte di un'azienda o più semplicemente se devi chiedere l'esercizio di un diritto negato, Altroconsumo ti può aiutare. Scrivici compilando il form a questo link, analizzeremo la tua segnalazione e valuteremo una possibile iniziativa. Torna all'inizioQuale autorità è responsabile della vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette? In Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nota anche come Antitrust. L’AGCM vigila sul corretto funzionamento del mercato e interviene per sanzionare la presenza delle clausole vessatorie nei contratti e per contrastare le pratiche scorrette.
Se l’Autorità accerta l’esistenza di una pratica commerciale scorretta, emette un provvedimento con cui:
- vieta la continuazione della pratica;
- ordina la rimozione degli effetti;
- può obbligare l’azienda a pubblicare una rettifica o un comunicato;
- impone una sanzione economica.
- adotta provvedimenti urgenti nei casi più gravi.
Non si occupa invece di riconoscere direttamente un risarcimento al singolo consumatore o l’annullamento del contratto stipulato. Per questi casi, il consumatore deve rivolgersi al giudice ordinario, promuovendo un’azione individuale.
Una pratica commerciale è scorretta quando:
- è contraria alla diligenza professionale;
- altera o può alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
Le pratiche scorrette si dividono in due grandi categorie: ingannevoli e aggressive.
Sono ingannevoli le pratiche che contengono informazioni false o fuorvianti, ad esempio:
- pubblicità con caratteristiche del prodotto non veritiere;
- falsi sconti o promozioni;
- uso improprio di certificazioni o marchi di qualità;
- comissione di informazioni rilevanti (es. costi nascosti).
Anche un’informazione formalmente vera, ma presentata in modo tale da trarre in errore può essere considerata ingannevole.
Sono aggressive, invece, le pratiche che limitano la libertà di scelta del consumatore e tutti i comportamenti del professionista che impediscono di fatto al consumatore di fare valere i suoi diritti, anche utilizzando molestie, coercizione e indebito condizionamento anche attraverso:
- pressioni indebite;
- molestie ripetute (telefonate insistenti);
- minacce o intimidazioni;
- sfruttamento di situazioni di vulnerabilità.
Chiunque rilevi un comportamento scorretto di un professionista può presentare una segnalazione all’AGCM:
- il singolo consumatore;
- un’associazione dei consumatori;
- un’impresa concorrente;
- una pubblica amministrazione;
- qualsiasi soggetto anche non direttamente coinvolto.
Non è necessario essere assistiti da un avvocato.
Sul sito dell’AGCM si trovano tutte le informazioni utili per fare la segnalazione per via telematica, compresi il web form da compilare e la lista dei documenti da allegare.
La segnalazione può essere inviata:
- tramite il web form online disponibile sul sito;
- via PEC all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- chi preferisce può inviare la segnalazione tramite posta ordinaria a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma.
È importante indicare:
- i dati del segnalante Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica
- i dati della società o del professionista;
- il prodotto (bene o servizio) interessato;
- la descrizione dettagliata dei fatti;
- documenti (contratti, pubblicità, screenshot, registrazioni).
Alcuni esempi di documentazione utile:
- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)
Se preferisci scrivere una lettera qui di seguito trovi un modello da compilare ed adattare per la segnalazione. Ti basterà, una volta copiato, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo.
Mittente
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All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Giuseppe Verdi, 6/A
00198 ROMA
Luogo e data
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Oggetto: Segnalazione di pratica commerciale scorretta della società [denominazione della società]
Con la presente Vi segnalo il comportamento a mio parere scorretto della società [denominazione completa] relativamente ai fatti che descrivo qui di seguito.
In data [data], la società ha posto in essere il seguente comportamento: [descrivere dettagliatamente i fatti: modalità di contatto, contenuto della pubblicità, pressioni ricevute, caratteristiche del prodotto, eventuali importi pagati].
Ritengo che tale comportamento integri una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 18 e seguenti del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto [indicare se ingannevole o aggressiva e perché].
Chiedo pertanto che l'Autorità, verificata la scorrettezza della pratica commerciale individuata:
- Ne accerti l'ingannevolezza o l'aggressività;
- Ne inibisca la prosecuzione;
- Adotti eventuali provvedimenti cautelari urgenti;
- Sanzioni il professionista responsabile.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Si allega:
[lista degli allegati]
Distinti saluti,
[Firma]
Dopo la segnalazione, l’Autorità verifica i fatti segalati e valuta se ci sono i presupposti per aprire un’istruttoria oppure archiviare la segnalazione questa fase può durare 180 giorni.
Se ritiene fondata la segnalazione, l’Autorità avvia l’istruttoria vera e propria per l’accertamento delle violazioni con l’ausilio di polizia e guardia di finanza.
L’impresa segnalata può, in qualsiasi momento, proporre impegni per correggere la condotta contestata. Se l’Autorità ritiene gli impegni adeguati il procedimento viene archiviato e si chiude senza sanzioni. Altrimenti il procedimento va avanti fino all’erogazione della sanzione.
Non tutte le segnalazioni portano automaticamente a un procedimento formale.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intenderà archiviata o un non luogo a provvedere.
Tuttavia, gli elementi acquisiti con le segnalazioni dei consumatori possono essere utilizzati e valutati dall’AGCM nel caso emergano nuovi fatti.
Il regime sanzionatorio è stato rafforzato dal d.lgs. 26/2023, che ha recepito la cosiddetta Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161.
Le sanzioni amministrative possono essere molto elevate, anche fino a diversi milioni di euro, in base alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’impresa:
- con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione;
- da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e inibitori, o di rimozione degli effetti, o in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza;
- per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro dell’UE, l’importo massimo delle sanzioni è del 4 per cento del fatturato annuo del professionista.
Inoltre, in presenza di particolare gravità e urgenza, l’AGCM può:
- sospendere provvisoriamente la pratica commerciale per un periodo non superiore a trenta giorni;
- ordinare la cessazione immediata.
Pensi che la tua segnalazione possa essere d’interesse per altri consumatori? Se hai rilevato una pratica scorretta da parte di un'azienda o più semplicemente se devi chiedere l'esercizio di un diritto negato, Altroconsumo ti può aiutare. Scrivici compilando il form a questo link, analizzeremo la tua segnalazione e valuteremo una possibile iniziativa.
