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Sconti online: sei su dieci non sono corretti

La nostra analisi degli sconti di 208 siti di ecommerce tra i più diffusi mostra che in sei casi su dieci non sono indicati come previsto dalla legge per consentire al consumatore di valutarne la convenienza. Abbiamo mandato i risultati all'Antitrust.

Con il contributo esperto di:
articolo di:
12 febbraio 2026
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Difficile resistere allo sconto. Secondo diversi studi di marketing comportamentale, anche solo l’idea di fare un affare scatena una piccola scarica di dopamina, l’ormone del piacere e della motivazione. Tanto più se lo sconto è online e basta cliccare su “acquista” senza pensarci troppo. Ormai gli sconti ci sono sempre, non solo durante i Saldi o il Black Friday sia nei negozi sia online. Sui siti di ecommerce siamo abituati a vedere prezzi barrati e percentuali di sconto permanenti, spesso basati su un “doppio prezzo” che suggerisce un grande affare. Come si fa a capire se si tratta di una reale riduzione di prezzo? Uno sconto è reale solo se il prezzo di partenza è verificabile. Ecco cosa dice la legge.

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Come deve essere indicato lo sconto

Da due anni ormai (dal primo luglio 2023) è entrata in vigore una modifica del Codice del Consumo che stabilisce come deve essere indicato lo sconto:"ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione". Grazie all’art. 17-bis del Codice del Consumo, non è più possibile scegliere arbitrariamente il prezzo di partenza di uno sconto. L’obiettivo è permettere al consumatore di capire se lo sconto è davvero conveniente, tutelandolo contro “sconti gonfiati” o prezzi aumentati poco prima della promozione.

Secondo l’articolo 17-bis del Codice del Consumo:

  • ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti;
  • per i prodotti sul mercato da meno di 30 giorni, deve essere indicato il periodo di tempo a cui si riferisce il prezzo precedente;
  • il venditore può indicare altri prezzi (come il prezzo di listino o il prezzo medio) solo in aggiunta al prezzo più basso dei 30 giorni e senza creare confusione;
  • in caso di sconti progressivi è sufficiente indicare il prezzo antecedente alla prima riduzione, ma solo se si tratta della stessa campagna promozionale.
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Sconti online, sei su dieci non rispettano la legge

Nonostante il chiaro obbligo di legge di inserire sempre il prezzo di riferimento, il 62% dei 208 siti di ecommerce tra i più diffusi, analizzati nel gennaio scorso, non lo rispetta creando confusione sul reale sconto praticato. Infatti, il 21% non indica correttamente il prezzo di riferimento dello sconto, ma lo calcola sulla base del “prezzo medio o mediano” o del “prezzo consigliato”. Non solo. Ben il 41% non indica proprio nulla, mette solo un prezzo pieno barrato e il prezzo scontato. Così risulta difficile capire se il risparmio è reale.

Abbiamo inviato i risultati della nostra indagine all'Antitrust. Abbiamo chiesto all'Autorità di valutare un intervento di moral suasion volto a ristabilire trasparenza nelle comunicazioni di prezzo e a prevenire un ulteriore ampliamento del fenomeno. Abbiamo anche suggerito la diffusione di linee guida specifiche sugli annunci di riduzione di prezzo per impedire ai professionisti di operare in modo ambiguo.

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Un affare? Non è dato saperlo

Il 41% dei 208 siti di ecommerce passati al vaglio (ovvero quelli oggetto della nostra annuale valutazione sui negozi online) continua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato. Non è dato capire in alcun modo se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino o comunque il prezzo applicato originariamente ma che magari, nel mese precedente, aveva già subito delle riduzioni. Ecco qualche esempio.

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In questi due casi il prezzo barrato dà chiaramente l’impressione di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita rispetto a quello precedentemente applicato. Non sappiamo, però, se quel prezzo è  il più basso applicato nei 30 giorni precedenti come previsto dalla legge. Che sia effettivamente così non è dato verificarlo a meno che il consumatore non abbia rilevato i prezzi del mese precedente. In altre parole, bisogna fidarsi del venditore. Diciamo che si tratta di casi che non sono in linea con lo spirito della nuova normativa, che ha proprio lo scopo di rendere più trasparente al consumatore il confronto tra i prezzi esposti: in questi casi ciò non accade.

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Sconti poco trasparenti

Il 21% de 208 siti di ecommerce analizzati non indica correttamente il prezzo di riferimento dello sconto, cioè il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, ma lo calcola sulla base del “prezzo medio o mediano” o del “prezzo consigliato”. Il prezzo di listino o consigliato dal produttore è un prezzo irreale che già dopo poche settimane dal lancio di un prodotto nessuno più è disposto a pagare e anche il “prezzo medio o mediano” è un'entità non ben definita, da alcuni indicato come la media dei prezzi pagati dai clienti per quello stesso prodotto. C'è persino chi usa come prezzo di riferimento il “prezzo più alto a cui è stato venduto il prodotto”.

L’obiettivo è di far sì che la differenza col prezzo finale ribassato risulti la più ampia possibile. Resta il fatto che una riduzione è effettiva solo se il prezzo di partenza è reale e verificabile come quello previsto dalla legge. Il venditore può anche indicare altri prezzi, ma solo in aggiunta al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti e senza creare confusione. Ecco alcuni casi.

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Sconti che si possono valutare

Solo il 24% dei 208 siti di ecommerce analizzati rispetta la legge e indica in modo chiaro, trasparente e immediato il prezzo più basso applicato nel mese precedente, come prezzo di riferimento dello sconto praticato. Grazie al prezzo di riferimento si può valutare la reale consistenza dello sconto e la sua convenienza. Ecco alcuni esempi virtuosi. 

 

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Domande frequenti

Come posso capire se uno sconto è vero?

Deve essere indicato il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti. In periodo di saldi, se possibile, fai un giro (anche online) prima della data di inizio: potrai verificare se il prezzo è effettivamente ribassato.

Il prezzo “consigliato dal produttore” o “di listino” può essere usato come prezzo di riferimento?

Può essere indicato solo come informazione aggiuntiva, ma non può sostituire il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti.
 

Le regole valgono solo per l'online?

Valgono anche per i negozi fisici e i volantini.

I marketplace (come Amazon, eBay, ePrice...) sono responsabili degli sconti applicati dai venditori terzi?

Non sono responsabili dei prezzi applicati dai singoli venditori, ma quando mostrano un prezzo scontato devono comunque garantire che le informazioni siano chiare e non fuorvianti.

Chi controlla il rispetto delle regole?

Principalmente l’Antitrust, ossia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche dietro segnalazione del singolo consumatore. 

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