Inchiesta sugli sconti online: pochi sono indicati correttamente
Che sia in periodo di saldi o meno, il prezzo scontato di un prodotto deve seguire nuove e stringenti regole, per favorire chiarezza e trasparenza. Purtroppo la nostra inchiesta tra i più noti siti di ecommerce dimostra che ben pochi sono virtuosi: la maggior parte interpreta la regola a proprio piacimento (aumentano la confusione nei consumatori). Ecco le troppe varietà di sconto che abbiamo trovato in rete.
- contributo tecnico di
- Monica Valente

Ormai siamo abituati a vedere prezzi scontati in qualsiasi momento dell'anno, non soltanto durante i Saldi o il Black Friday. Li vediamo entrando nei negozi e li vediamo quando acquistiamo online. Spesso li vediamo in percentuale sottoforma di sconto, ma quello che ci attira di più è il cosiddetto doppio prezzo, ovvero il confronto tra un prezzo di partenza (sul quale viene messa una barra come a volerlo cancellare) e il prezzo finale scontato. Questo confronto, spesso, ci dà il sentore di quanto possa essere vantaggioso il prezzo di un certo prodotto in quel preciso momento.
Negli anni abbiamo visto prezzi di partenza scelti arbitrariamente dai venditori: talvolta veniva messo il prezzo di listino (un prezzo irreale che già dopo poche settimane dal lancio di un prodotto nessuno più era disposto a pagare), altre volte viene indicato il "prezzo medio" o addirittura il prezzo più alto a cui è stato venduto il prodotto (perché la differenza col prezzo finale scontato risulti la più ampia possibile). Tuttavia, dal 1° luglio, questa arbitrarietà nella scelta del prezzo di partenza, non è più permessa. A partire da questa data è infatti entrata in vigore una modifica del Codice del Consumo che riguarda, tra le altre cose, anche le modalità con cui va esposto il doppio prezzo in caso di promozioni.
Torna all'inizioCome deve essere indicato lo sconto
Il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo dice infatti che "ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione". In pratica, per permettere al consumatore di confrontare i prezzi e comprendere se lo sconto è conveniente, ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti. Se gli sconti offerti sono progressivi, il prezzo di riferimento resta fisso.
Questa disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione, di fine stagione e alle vendite promozionali. Ricordiamo che per queste vendite straordinarie la legge già prevede che lo sconto effettuato debba essere espresso in percentuale sul prezzo di partenza e il prezzo scontato deve essere comunque esposto.
Oltre al prezzo di riferimento il venditore è libero di indicare anche altri prezzi applicati al prodotto, ad esempio il prezzo di listino o il prezzo medio di vendita nell’ultimo mese, ma tali informazioni devo essere date in aggiunta al prezzo di riferimento. È fondamentale, peraltro, che l’informazione su un prezzo di confronto sia inserita, anche graficamente, in un contesto che non crei confusione e non distolga l’attenzione del consumatore dalle informazioni essenziali.
Siti di ecommerce: un po' troppo "creativi"
I prezzi, quindi, devono essere indicati con chiarezza e la pubblicità non deve confondere il consumatore sulla reale convenienza dell’acquisto; infatti, è considerata pratica scorretta qualsiasi omissione, ambiguità e ogni informazione che crei confusione sul prezzo, sul modo in cui è calcolato o sugli sconti. E questo indipendentemente dal canale di vendita: queste regole infatti valgono non solo nei negozi fisici ma anche per le vendite sui siti online di ecommerce.
Ma come si stanno comportando i principali siti che vendono prodotti da quando è entrata in vigore la nuova norma sui doppi prezzi? La risposta è: in maniera molto creativa. Nel senso che se c’è chi si è virtuosamente adeguato alle nuove prescrizioni, c’è chi le ha applicate a modo suo e chi non ha modificato nulla rispetto al passato, cosicché risulta impossibile capire se si è adeguato o ha ignorato le nuove prescrizioni.
Per questa ragione, invieremo all'Antitrust i risultati di tutta la nostra indagine svolta sui più importanti siti di ecommerce, comprensiva ovviamente anche di tutti quei siti che in qualche modo non rispettano la nuova normativa, creando confusione sul reale sconto al consumatore. Ma vediamo nel dettaglio quali sono questi siti: nella nostra inchiesta abbiamo diviso i vari portali analizzati in siti che non indicano nulla, siti che hanno annunci non trasparenti, siti che applicano sconti sotto forma di coupon, ma anche siti promossi, che rispettano bene la nuova normativa.
Torna all'inizioSiti che non indicano nulla
La maggior parte dei siti di ecommerce passati al vaglio (ovvero quelli oggetto della nostra annuale valutazione sui negozi online) continua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato. Non è dato capire in alcun modo se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti oppure quello di listino o comunque il prezzo applicato originariamente ma che magari, nel mese precedente, aveva già subito delle riduzioni. Di seguito, riportiamo solo qualche esempio tra i siti più noti, ma ce ne sarebbero molti altri.
HM
ADIDAS
MANOMANO
MONDADORI STORE
Potremmo continuare. In casi del genere, il prezzo barrato dà chiaramente l’impressione di trovarci di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. Rientrano quindi nei casi di applicazione del nuovo art. 17 bis del Codice del Consumo: il prezzo oggetto di riduzione deve essere il più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Che sia effettivamente così, nei casi mostrati, non è dato verificarlo a meno che il consumatore non abbia rilevato i prezzi del mese precedente. In altre parole, bisogna fidarsi del professionista. Diciamo che si tratta di casi che non sono in linea con lo spirito della nuova normativa, che invece ha proprio lo scopo di rendere più trasparente al consumatore il confronto tra i prezzi esposti: in questi casi ciò non accade.
Torna all'inizioSiti con annunci poco trasparenti
Non ci sono però soltanto i siti che si sono limitati a lasciare la presentazione dei prezzi com'era prima della nuova normativa. Alcuni sembrano aver male interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo, secondo noi, non conforme o quanto meno in maniera poco chiara e trasparente.
Anche in questo caso abbiamo inserito solo alcuni esempi rappresentativi di molti altri risultati dalle nostre analisi. Le casistiche sono varie ma ognuna a suo modo non in linea con la norma e, di conseguenza, non in grado di mettere il consumatore nella condizione migliore per fare un raffronto effettivo tra l’ultimo prezzo più basso applicato su quel sito per quello stesso prodotto.
AMAZON
Partiamo con Amazon fosse solo per il suo ruolo di leader nel mercato online. Diciamo subito che i problemi non riguardano tutti i prezzi oggetto di riduzione: molti, infatti, sono correttamente indicati, come questo che segue.
In altri casi, però, Amazon presenta il prezzo barrato, esattamente come nei casi di riduzione rispetto all’ultimo prezzo più basso, facendo intendere che è stata applicata una scontistica sul prodotto. Peccato che il prezzo di riferimento non sia quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti ma, in alcuni casi, il “prezzo consigliato”, in altri il “prezzo mediano
Per quanto riguarda il confronto col prezzo consigliato dal produttore, la norma dice che "non è precluso al venditore che annunci una riduzione di prezzo di riportare anche altri prezzi di riferimento"; ma il Ministero delle Imprese e del Made in Italy specifica nelle FAQ sugli annunci di riduzione "purché siano indicati in modo chiaro e senza creare confusione o distogliere l’attenzione del consumatore dall’indicazione del “prezzo precedente” ai sensi della nuova normativa". In questo caso invece le modalità con cui vengono presentati i prezzi generano confusione dando tutta l’impressione di consistere in una scontistica vera e propria mentre ci si discosta semplicemente dal prezzo “consigliato dal produttore”: andrebbe quanto meno aggiunto il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti.
Il confronto col “prezzo mediano”, invece, è a nostro avviso del tutto irrilevante, poiché consiste, secondo la definizione di Amazon, nella media dei prezzi pagati dai clienti per quello stesso prodotto; inoltre, anche volendolo indicare, non dovrebbe essere presentato alla stessa stregua di uno sconto.
EBAY
Anche Ebay applica la riduzione su un “prezzo consigliato”, che poi, cliccando sull’icona esplicativa, risulta essere il prezzo di vendita recente fornito dal venditore. Anche se Ebay opera esclusivamente come marketplace, quindi espone prodotti di venditori terzi con i prezzi da questi stabiliti, dovrebbe comunque indicare il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori negli ultimi 30 giorni da quel venditore mentre, dalle informazioni fornite, non è chiaro se sia effettivamente così.
QVC
QVC snocciola una serie di prezzi barrati, quindi oggetto di riduzione, partendo talvolta da un prezzo pieno non meglio specificato, talvolta dal “prezzo QVC” senza che se ne capisca la differenza e approdando a prezzi speciali, prezzi “evento”, prezzi “outlet”. Ma in nessun caso è specificato quale sia stato il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
ASOS
Asos presenta con la stessa grafica dei prezzi soggetti a scontistica anche prezzi che paradossalmente nei 30 giorni precedenti erano più bassi (però almeno lo specifica quindi se il consumatore legge tutte le postille se ne dovrebbe accorgere).
ZALANDO
Zalando ogni tanto specifica il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti, altre volte indica solo un generico “Prima era …”. Significa che in questi casi è indicato solo il prezzo di listino e quindi manca il prezzo più basso precedente? Non è dato sapersi.
Torna all'inizioSiti con sconti sotto forma di coupon
Durante la nostra analisi abbiamo notato una pratica alquanto “creativa”, che pare ideata per sottrarsi all’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. Lo sconto non viene indicato da subito sul prezzo pieno, ma solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, che comunque ha come effetto quello di ridurre il prezzo di una serie di prodotti. A nostro avviso, trattandosi comunque di meccanismi che sottendono una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, andrebbero accompagnati dal prezzo precedente più basso, per capire se si tratta di uno sconto effettivo e conveniente o solo di uno specchietto per le allodole.
PRENATAL
ZOOPLUS
Siti promossi
Fanno bene alcuni operatori che indicano chiaramente che il prezzo barrato, soggetto ad offerta, è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente.
MEDIAWORLD
UNIEURO

COMET

MONCLICK
YOOX
SEPHORA
Le offerte sui volantini? Ancora "old style"
Anche i volantini pubblicitari, quando annunciano una riduzione di prezzo, devono rispettare il nuovo art. 17 del codice del consumo indicando, come prezzo di partenza, quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
Da una panoramica sui volantini attualmente in circolazione abbiamo notato come nella generalità dei casi i prezzi dei prodotti in offerta siano ancora indicati alla “vecchia maniera”: il prezzo di partenza, quello barrato insomma, non riporta nessuna ulteriore specifica. Sarà il prezzo di listino? O quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti? Impossibile capirlo. Accade anche ai negozi, come quelli di elettronica, che online si comportano virtuosamente. Ci aspettiamo anche in questi casi maggiore trasparenza.
Torna all'inizio