Adempimenti per la detrazione sulla riqualificazione energetica nel 730
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Adempimenti per la detrazione sulla riqualificazione energetica nel 730

17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
energia
17 febbraio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

Lo scopo è uno: incentivare al massimo gli interventi per la riqualificazione energetica di abitazioni e edifici. Per questo motivo i lavori che possono essere detratti sono molti e le percentuali di detrazione sono elevate. Ecco tutte le informazioni.

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito alcuni adempimenti e di conseguenza conservare la relativa documentazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, l'Enea può effettuare controlli a campione, sia sui documenti inviati tramite il sito per il riconoscimento della detrazione, che in loco per controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato quanto effettivamente realizzato.

I controlli documentali vengono fatti tra i contribuenti che:

  • per la natura dell'intervento dichiarato hanno diritto a una percentuale di detrazione più alta;
  • hanno effettuato una spesa particolarmente elevata;
  • presentano criticità in relazione ai requisiti d'accesso alla detrazione o ai massimali di spesa.

L'Enea avvisa il contribuente del controllo documentale in atto, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), richiedendo l'eventuale invio dei documenti necessari al riconoscimento della detrazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per effettuare i controlli sul posto, l'Enea avvisa gli interessati, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione, indicando anche il nominativo dell'addetto al controllo. L'appuntamento può esser rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante l'ispezione, i tecnici possono richiedere atti, documenti, schemi tecnici e fare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo. 

L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato da Enea all'Agenzia delle entrate tramite relazione motivata, al fine di procedere con l'eventuale decadenza della detrazione. 

Pagamento con bonifico bancario

Per fruire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con bonifico, anche postale o online, dal quale risulti:

  • la causale del versamento, cioè il riferimento alla Legge 296/2006 (per le schermature solari e per gli impianti con generatori di calore a biomasse indica Legge 190/2014, per i dispositivi multimediali indica Legge 208/2015) e preferibilmente il riferimento alla fattura che si sta pagando che deve avere data antecedente a quella del bonifico;
  • il codice fiscale dei beneficiari della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di bonifico sbagliato (dati incompleti o errati…), per non perdere la detrazione occorre mettersi d’accordo con la ditta che effettua i lavori per riavere i soldi del primo bonifico e poterne effettuare uno nuovo corretto.

Ricorda: se ti accorgi dell’errore nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui vuoi iniziare a inserire la detrazione, il diritto alla stessa decorre dall’anno successivo. Infatti, la detrazione segue la data del bonifico e non quella della fattura cui si riferisce.

Attenzione ai casi particolari:

  • Al fine della detraibilità della spesa, è fondamentale che sul bonifico venga applicata la ritenuta d’acconto da parte della banca nei confronti del soggetto che riceve il pagamento. Pertanto, se il bonifico risulta incompleto in uno dei dati fondamentali, la detrazione non può avvenire, a meno che il contribuente lo riesegua in maniera corretta indicando tutti i dati necessari. Tuttavia, se l'impresa fornisce un'autocertificazione in cui dichiara che i pagamenti ricevuti sono stati inclusi correttamente nella contabilità al fine di essere ricompresi nel reddito d'impresa, non è necessario rifare il bonifico e non si perdono le detrazioni.
  • Se nel bonifico è stata inserita la causale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, la detrazione non viene persa.
  • Si può ottenere la detrazione anche in caso di finanziamento, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il fornitore con un bonifico bancario che riporti tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) e ne consegni una copia al contribuente. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.
  • Benché siano detraibili, non è necessario pagare con bonifico gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per concessioni, le autorizzazioni e denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo e la TOSAP.

Intestazione delle fatture

Le fatture di spesa in linea generale devono contenere i dati di tutti i beneficiari della ristrutturazione. Tuttavia, se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più proprietari, la detrazione spetta anche ai soggetti che non risultano indicati nei documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da loro. L’annotazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, perché non è poi possibile modificarla.

Non è più necessaria l’indicazione del costo della manodopera in fattura per permettere la detrazione.

Per i lavori avviati a partire dal 27 maggio 2022, che ammontino complessivamente a più di 70.000 euro, nelle fatture o nel contratto deve esser indicato il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente impiegato nell’opera di ristrutturazione. In pratica, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa nuova prescrizione normativa si applica a chiunque si occupi dell’intervento, anche se fosse un general contractor.
In sede di apposizione del visto di conformità, se manca questa dicitura in fattura, non si perdono le detrazioni o il diritto alla cessione del credito, ma l’indicazione del CCNL deve esser obbligatoriamente indicato nell’atto di affidamento. Rimane però obbligatorio richiedere un’autocertificazione all’impresa che attesti il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.
Questo obbligo riguarda esclusivamente le imprese che si occupano dei lavori edili che impiegano lavoratori dipendenti.

Comunicazione all'Asl

La comunicazione all’ASL deve essere inviata (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione in cui si trova l’immobile) prima di iniziare i lavori e, deve contenere:

  • le generalità del committente dei lavori e dove vengono svolti;
  • la natura dell’intervento da realizzare;
  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte sua, del rispetto degli obblighi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e sulla contribuzione;
  • la data di inizio dei lavori.

Tuttavia, la comunicazione non deve essere fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Documentazione condominiale

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, l’amministratore deve conservare tutta la documentazione richiesta in originale e consegnare a ogni condomino una certificazione contenente la dichiarazione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, oltre alla somma detraibile da ciascuno in base alle proprie quote condominiali.

In particolare devono risultare:

  • le generalità e il codice fiscale di chi rilascia la certificazione;
  • gli elementi identificativi del condominio;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
  • la quota parte millesimale imputabile al singolo condomino al quale viene rilasciata la certificazione.

Documentazione tecnica

Al fine di poter detrarre le spese di riqualificazione energetica, occorre documentare il risparmio energetico conseguito tramite gli interventi eseguiti. In particolare serve ottenere e conservare alcuni documenti: ecco quali.

  • L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, dottore agronomo, ecc.) deve certificare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può esser unica e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori quando siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche in caso di sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100KW, installazione di pannelli solari,sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, installazione di schermature solari o di dispositivi multimediali. Per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 il tecnico attesta la rispondenza ai requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per l'intervento realizzato, inoltre insieme all'asseverazione deve esser redatto il computo metrico.  L’asseverazione può esser resa anche dal Direttore dei lavori, che dichiara la conformità del progetto alle opere realizzate
  • L'attestato di prestazione energetica. Il contribuente, successivamente all’esecuzione degli interventi, deve richiedere a un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio se introdotto dalle norme locali, oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio. L’attestato non è più richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.
  • La scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda deve contenere i dati identificativi dei soggetti che hanno sostenuto le spese, i dati identificativi dell’edificio, la tipologia dell’intervento eseguito, il risparmio annuo di energia che ne è conseguito, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione e il costo delle spese professionali. In caso di più interventi è bene compilare una scheda per ogni singolo intervento.

I documenti elencati devono esser redatti da tecnici abilitati, cioè i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari). Per alcuni beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento possono essere attestati, in alternativa, dai produttori stessi.

In caso di più opere costituenti un intervento complesso, è importante la corretta dicitura della tipologia di intervento che sia, cautelativamente, il più comprensiva possibile delle opere accessorie e va concordata con il progettista in sede di definizione di tutti gli interventi previsti. Infatti, il nostro consiglio è quello, in caso di interventi ingenti o particolari, di rivolgersi a professionisti esperti che dirigano i lavori in qualità di terzi rispetto all’esecutore delle opere: anche queste spese rientrano tra quelle detraibili.

Invio della documentazione all'ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori si deve inviare all’Enea:

  • copia dell’attestato di prestazione energetica;
  • la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

L’invio della documentazione deve essere effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet https://detrazionifiscali.enea.it ottenendo la ricevuta telematica. Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi disponibili sul sito, è possibile inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice indirizzandola a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galleria (Roma).

La data di fine lavori coincide con la data del collaudo oppure dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Non è possibile autocertificare la data di fine lavori.

Attenzione ai casi particolari

  • Se hai omesso di inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, non perdi il diritto alla detrazione se la invii entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva e paghi contestualmente 250 euro di sanzione.
  • Se dopo aver inviato i documenti all’Enea, ci si accorge di aver commesso errori nella compilazione della scheda informativa, è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si vuole inserire la spesa detraibile (si fa riferimento al modello Unico, ora Redditi, quindi entro il 30 settembre), inviando telematicamente una scheda che annulla e sostituisce la precedente. 


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