Consigli

Ecobonus 2026: quali documenti servono per la detrazione

Per ottenere l’Ecobonus non basta che il lavoro sia agevolabile: occorre utilizzare il bonifico corretto, verificare fatture e documenti tecnici, trasmettere la pratica all’ENEA e conservare le nuove dichiarazioni richieste per l’abitazione principale e per l’utilizzo diretto della detrazione.

Con il contributo esperto di:
08 luglio 2026
ragazza che prende faldone da libreria

Per ottenere l’Ecobonus non basta che l’intervento rispetti i requisiti tecnici. Chi sostiene la spesa deve verificare prima del pagamento che fattura e bonifico contengano i dati corretti, farsi consegnare la documentazione tecnica, trasmettere la scheda all’ENEA e conservare tutti i documenti necessari per il 730 e per gli eventuali controlli.

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione è generalmente pari al 36% e sale al 50% per il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento quando l’intervento riguarda l’abitazione principale. Per applicare l’aliquota più elevata occorre conservare anche una dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza di questi requisiti.

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La documentazione tecnica

Al fine di poter detrarre le spese di riqualificazione energetica, occorre documentare il risparmio energetico conseguito tramite gli interventi eseguiti sull'immobile. In particolare serve ottenere e conservare tre documenti che devono esser redatti da tecnici abilitati, cioè soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari). Per alcuni beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento possono essere attestati, in alternativa, dai produttori stessi.

In caso di più opere costituenti un intervento complesso, è importante la corretta dicitura della tipologia di intervento che sia, cautelativamente, il più comprensiva possibile delle opere accessorie e va concordata con il progettista in sede di definizione di tutti gli interventi previsti. Infatti, il nostro consiglio è quello, in caso di interventi ingenti o particolari, di rivolgersi a professionisti esperti che dirigano i lavori in qualità di terzi rispetto all’esecutore delle opere: anche queste spese rientrano tra quelle detraibili.

L’asseverazione tecnica

Un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, dottore agronomo, ecc.) deve certificare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti. L’asseverazione può esser resa anche dal Direttore dei lavori, che dichiara la conformità del progetto alle opere realizzate. Il tecnico attesta la rispondenza ai requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per l'intervento realizzato, inoltre insieme all'asseverazione deve esser redatto il computo metrico. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori in caso di sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kW, pompe di caloredi potenza elettrica assorbita minore di 100 kW e dispositivi multimediali.   

L'attestato di prestazione energetica

Il contribuente, successivamente all’esecuzione degli interventi, deve richiedere a un tecnico abilitato l’attestato di prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio. L’attestato non è più richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.

La scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. 

La scheda deve contenere i dati identificativi dei soggetti che hanno sostenuto le spese, i dati identificativi dell’edificio, la tipologia dell’intervento eseguito, il risparmio annuo di energia che ne è conseguito, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione e il costo delle spese professionali. In caso di più interventi è bene compilare una scheda per ogni singolo intervento.

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Come pagare le spese con il bonifico parlante

Per fruire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con bonifico, anche postale o online, dal quale risulti:

  • la causale del versamento, cioè il riferimento alla Legge 296/2006 (per le schermature solari e per gli impianti con generatori di calore a biomasse indica Legge 190/2014, per i dispositivi multimediali indica Legge 208/2015) e preferibilmente il riferimento alla fattura che si sta pagando che possibilmente abbia data antecedente a quella del bonifico;
  • il codice fiscale dei beneficiari della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La ritenuta sui bonifici è dell'11%

Quando il pagamento viene accreditato, la banca o Poste Italiane trattiene una parte dell’importo a titolo di acconto sulle imposte dovute dall’impresa o dal professionista che ha eseguito i lavori. La ritenuta era pari all’8% per i bonifici effettuati fino al 29 febbraio 2024 ed è passata all’11% per quelli effettuati dal 1° marzo 2024.

La ritenuta:

  • non è una spesa aggiuntiva per il contribuente;
  • non deve essere calcolata o sottratta da chi effettua il pagamento;
  • viene applicata direttamente dalla banca o da Poste sull’importo accreditato al beneficiario.

Cosa fare se hai sbagliato il bonifico

Se il bonifico è incompleto o contiene errori che impediscono alla banca o a Poste di applicare la ritenuta, la soluzione ordinaria consiste nel chiedere al beneficiario la restituzione dell’importo ed effettuare un nuovo bonifico compilato correttamente. Non tutti gli errori hanno però le stesse conseguenze:

  • se per errore è stata utilizzata la causale prevista per il bonus ristrutturazioni anziché uella dell’Ecobonus, la detrazione non viene persa;
  • la sola omissione del numero della fattura non obbliga a ripetere il bonifico, se la banca ha comunque potuto applicare la ritenuta;
  • se non è possibile ripetere il pagamento (ad esempio perché ti sei accorto solo quando devi fare il 730, quindi l'anno successivo a quello del pagamento), la detrazione può essere riconosciuta quando l’impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che il corrispettivo ricevuto è stato correttamente contabilizzato ai fini della determinazione del proprio reddito. La dichiarazione dell’impresa deve essere consegnata al Caf o al professionista che predispone la dichiarazione e conservata per gli eventuali controlli.
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Come deve essere intestata la fattura

Le fatture di spesa in linea generale devono contenere i dati di tutti i beneficiari della ristrutturazione. Tuttavia, se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più proprietari, la detrazione spetta anche ai soggetti che non risultano indicati nei documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno. L’annotazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, perché non è poi possibile modificarla.

Non è necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera in fattura per permettere la detrazione.

Per i lavori avviati a partire dal 27 maggio 2022, che ammontino complessivamente a più di 70.000 euro, nelle fatture o nel contratto deve esser indicato il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente impiegato nell’opera di ristrutturazione. In pratica, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa nuova prescrizione normativa si applica a chiunque si occupi dell’intervento, anche se fosse un general contractor.

In sede di apposizione del visto di conformità, se manca questa dicitura in fattura, non si perdono le detrazioni ma l’indicazione del CCNL deve esser obbligatoriamente indicato nell’atto di affidamento. Rimane però obbligatorio richiedere un’autocertificazione all’impresa che attesti il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.

Questo obbligo riguarda esclusivamente le imprese che si occupano dei lavori edili che impiegano lavoratori dipendenti.

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Quali documenti servono per i lavori condominiali

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, l’amministratore devconservare tutta la documentazione richiesta in originale e consegnare a ogni condomino una certificazione contenente la dichiarazione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, oltre alla somma detraibile da ciascuno in base alle proprie quote condominiali.

In particolare devono risultare:

  • le generalità e il codice fiscale di chi rilascia la certificazione;
  • gli elementi identificativi del condominio;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
  • la quota parte millesimale imputabile al singolo condomino al quale viene rilasciata la certificazione.
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Comunicazione ad ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento. Quando richiesti per la specifica tipologia di lavoro, devono essere trasmessi anche i dati relativi all’attestato di prestazione energetica. Gli obblighi documentali cambiano in base all’intervento eseguito.

L’invio della documentazione deve essere effettuato in via telematica, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/ raggiungibile anche da https://detrazionifiscali.enea.it/ ottenendo la ricevuta telematica.

La data di fine lavori coincide con la data del collaudo oppure dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Non è possibile autocertificare la data di fine lavori.

Non ho inviato i documenti ad Enea, perdo la detrazione dell'Ecobonus? 

Se hai omesso di inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, non perdi il diritto alla detrazione se la invii entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva e paghi contestualmente 250 euro di sanzione.

I documenti inviati ad Enea sono errati, posso correggerli?

Se dopo aver inviato i documenti all’Enea, ci si accorge di aver commesso errori nella compilazione della scheda informativa, è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si vuole inserire la spesa detraibile, inviando telematicamente una scheda che annulla e sostituisce la precedente. 

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I controlli di Enea

Enea può effettuare controlli a campionesia sui documenti inviati tramite il sito per il riconoscimento della detrazione, che in loco per controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato quanto effettivamente realizzato.

I controlli documentali vengono fatti tra i contribuenti che:

  • per la natura dell'intervento dichiarato hanno diritto a una percentuale di detrazione più alta;
  • hanno effettuato una spesa particolarmente elevata;
  • presentano criticità in relazione ai requisiti d'accesso alla detrazione o ai massimali di spesa.

L'Enea avvisa il contribuente del controllo documentale in atto, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), richiedendo l'eventuale invio dei documenti necessari al riconoscimento della detrazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per effettuare i controlli sul posto, l'Enea avvisa gli interessati, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione, indicando anche il nominativo dell'addetto al controllo. L'appuntamento può esser rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante l'ispezione, i tecnici possono richiedere atti, documenti, schemi tecnici e fare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo. 

L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato da Enea all'Agenzia delle entrate tramite relazione motivata, al fine di procedere con l'eventuale decadenza della detrazione.

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Documentazione da conservare

Per ottenere la detrazione e non perderla a seguito di un controllo fiscale è bene conservare:

  • stampa originale della scheda descrittiva riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea;
  • l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato insieme al computo metrico;
  • la scheda tecnica dei prodotti installati;
  • stampa dell'e-mail inviata da Enea contenente il codice CPID a garanzia del corretto invio della documentazione;
  • le fatture;
  • i bonifici bancari o postali parlanti;
  • altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni ecc.);
  • l’autocertificazione in cui dichiari di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
  • eventuale copia della comunicazione della prosecuzione lavori;
  • se i lavori sono stati sostenuti dall’affittuario o dal comodatario, copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
  • in caso di vendita dell’immobile oggetto dell’intervento, copia dell’atto di cessione se si mantiene la detrazione e non la si passa all’acquirente;
  • in caso di successione dell’immobile, l’autocertificazione che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta;
  • per le spese sulle parti comuni, la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • per gli interventi strutturali, tutti gli elaborati progettuali presentati alle amministrazioni competenti, firmati da Tecnico abilitato e iscritto all’albo.

Se hai utilizzato la percentuale di detrazione maggiorata relativa agli interventi sull'abitazione principale devi conservare l'attestazione in cui dichiari che:

  • sei proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;
  • l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale (questa condizione può verificarsi anche solo al termine dei lavori);
  • l'intervento riguarda questo immobile.
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Domande frequenti

Rispondiamo alle domande più frequenti sull'ecobonus.

Ho fatto un bonifico errato, come faccio a non perdere la detrazione?

Al fine della detraibilità della spesa, è fondamentale che sul bonifico venga applicata la ritenuta d’acconto da parte della banca nei confronti di chi riceve il pagamento. Infatti, nel momento in cui viene accreditato il bonifico la banca trattiene l'11% dell'importo come acconto sulle imposte da pagare a fine anno da parte dell'impresa o del professionista. Pertanto, se il bonifico risulta incompleto in uno dei dati fondamentali, la detrazione non può avvenire, a meno che il contribuente lo riesegua in maniera corretta indicando tutti i dati necessari. Per farlo, ci si deve accordare con chi ha ricevuto il bonifico, per farci restituire la somma e ribonificarla in modo corretto. Tuttavia, se l'impresa fornisce un'autocertificazione in cui dichiara che i pagamenti ricevuti sono stati inclusi correttamente nella contabilità al fine di essere ricompresi nel reddito d'impresa, non è necessario rifare il bonifico e non si perdono le detrazioni.

Come detrarre le spese di ristrutturazione in caso di finanziamento?

Si può ottenere la detrazione anche in caso di finanziamento, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il fornitore con un bonifico bancario che riporti tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) e ne consegni una copia al contribuente. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria.

Per quali spese non serve il bonifico?

Benché siano detraibili, non è necessario pagare con bonifico gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per concessioni, le autorizzazioni e denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo e la TOSAP.

Intestazione di fattura e bonifico non coincidono, perdo la detrazione?

No, in questo senso l'Agenzia delle entrate è sufficientemente flessibile, infatti basta annotare in fattura la corretta ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto, anche nel caso estremo in cui uno di questi non risulti né in fattura né nel bonifico. In questo modo, in caso di controllo il Fisco rileva la corrispondenza tra la documentazione con le annotazioni e l'inserimento della detrazione in dichiarazione dei redditi.

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