Classifica aziende
- Reclami totali
- 123
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- 28
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- 78%
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Ultimi reclami
Errori di calcolo rimborsi polizza sanitaria
Buongiorno, sono Margherita Ninni (11/03/1992), familiare convivente dell’assicurato Nicola Simone (04/06/1991) dipendente presso Gartner. La polizza sanitaria è erogata da Generali tramite intermediario AON con il quale noi ci interfacciamo per le richieste di rimborso. A tal proposito, a partire dall’inizio dell’erogazione della polizza abbiamo notato ripetuti errori nel calcolo dei rimborsi rispetto a quanto previsto dal piano sanitario che allego. Già dal 2025 abbiamo chiesto la rivalutazione di una serie di pratiche ad AON telefonicamente, via pec e tramite le risorse umane dell’azienda, senza ottenere risposta né il ricalcolo delle pratiche in questione. Elenco pertanto le pratiche interessate, sperando che possa intervenire nella risoluzione direttamente Generali, e colgo l’occasione per sottolineare la totale inadeguatezza di AON nella gestione della polizza, anche rispetto all’immagine di Generali e all’ottima esperienza che abbiamo avuto in passato quando la polizza era gestita direttamente senza intermediario. Di seguito: - pratica 16033360 farmaci per 67€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 53,6€ invece ne sono stati corrisposti 46,9 applicando quindi uno scoperto del 30% - pratica 16225566 farmaci per 31,63€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 25,3€ invece ne sono stati corrisposti 22,14 applicando quindi uno scoperto del 30% - pratica 20618860 farmaci per 67,2€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 53,76€ invece ne sono stati corrisposti 37,2 applicando quindi uno scoperto di 30€ (il piano sanitario invece dice che la spesa deve essere MINIMO di 30€) - pratica 20618875 farmaci per 40€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 32€ invece ne sono stati corrisposti 10 applicando quindi uno scoperto di 30€ (il piano sanitario invece dice che la spesa deve essere MINIMO di 30€) - pratica 20618892 farmaci per 58,04€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 46,43€ invece ne sono stati corrisposti 28,04 applicando quindi uno scoperto di 30€ (il piano sanitario invece dice che la spesa deve essere MINIMO di 30€) - pratica 20700635 farmaci per 51€; con scoperto del 20% previsto dal piano sanitario dovevano essere corrisposti 40,8€ invece ne sono stati corrisposti 21 applicando quindi uno scoperto di 30€ (il piano sanitario invece dice che la spesa deve essere MINIMO di 30€) - pratiche 20700648 e 20700652 entrambi ticket SSN di 36€ ciascuno per gastroscopia ed esame istologico correlato, sono stati rifiutati entrambi nonostante il piano sanitario preveda il rimborso integrale dei ticket SSN per gli esami diagnostici, sembra perché la gastroscopia è stata considerata come intervento ma invece è un esame diagnostico. Preciso che tutte le pratiche citate sono state corredate da parte mia di prescrizione medica e ricevuta del pagamento, e che risalgono sia al 2025 che al 2026. Attendo un gentile riscontro da parte vostra e il ricalcolo delle pratiche citate. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.
Problema polizza infortuni
Buongiorno sono caduto in moto frattura scomposta 7 costola. Ambulanza ospedale due giorni e 30 giorni per ritornare al lavoro. Polizza 100€ giornaliera offerta 25€ a giornata. Io non ho lavorato per 30 giorni confidando nel risarcimento e ho chiuso aspettando la guarigione. Non risarciscono perché non sono stato ricoverato il reparto e non avendo usufruito di tutori o arto ingessato. La mia richiesta è stata chiara al momento della stipola avere la certezza di un reddito se non avessi potuto lavorare a parole tutto bene dal primo problema ti scaricano.
Rimborso spese mediche
Da molti anni per un problema di salute che deve essere sottoposto a screening regolarmente sono in cura presso un medico specialista che monitora l'andamento della situazione ad intervalli regolari. Ultimamente questo medico riceve anche presso un poliambulatorio convenzionato. Ho fatto la richiesta di autorizzazione per la forma diretta che è stata rifiutata con la motivazione che la struttura è convenzionata ma il medico no. Conseguentemente dopo la visita ho fatto richiesta di rimborso, che è stata accettata, ma a cui è stata applicata una franchigia maggiorata del 50% in quanto visita effettuata presso struttura convenzionata senza attivare la forma diretta. Quindi in pratica la forma diretta mi è stata rifiutata, mentre il rimborso in forma indiretta è stato penalizzato perchè avrei dovuto utilizzare, secondo le vostre parole, la forma diretta (che mi avevate precedentemente rifiutato). Mi sembra una contraddizione paradossale, per cui come ci si muove si sbaglia. Quando ho chiamato il vostro numero verde, ciliegina sulla torta, la vostra operatrice mi ha risposto che devo cambiare medico... e su questo non commento (nè sul modo, nè sull'opportunità, nè sulla competenza). A questo punto chiedo che mi venga applicata la franchigia della forma diretta, rimborsandomi quanto trattenuto in eccesso.
clausola contrattuale vessatoria ed inapplicabile
Il giorno 29/05/2026, a seguito di un guasto alla mia autovettura, assicurata con Generali, Europassistance provvedeva al traino pressa un'officina di mia fiducia per diagnosi e riparazione. La filiale di Generali mi informava della possibilità di avere un'auto sostitutiva - sino a max 5 giorni - e mi indicava il numero verde da contattare: 800 880 880. Al contatto, con spiegazioni verbali, faceva seguito il ricevimento del seguente messaggio, via sms: " Gentile Cliente, il preventivo dell officina dovrà riportare timbro/firma, data entrata/uscita del veicolo, descrizione lavori e ore manodopera. La informiamo che la documentazione potrà essere inviata all'indirizzo email: autosostitutiva@europassistance.it. Pratica di riferimento n. 12027173 - Cordiali saluti, Europ Assistance". Richiedevo all'officina di preparare ed inviare quanto richiesto. Il primo preventivo veniva rifiutato per scarsità di dati. Il secondo, completo di quanto richiesto, e sotto allegato, veniva nuovamente respinto in quanto "le ore indicate per la riparazione è inferiore ad 8 - otto". Tale dettaglio non compariva nelle istruzioni. Discutendo con l'operatore, dicevo che, avendolo saputo prima, avrei fatto indicare le 8 ore richieste. A questo punto l'operatore mi comunicava che anche se l'avessi fatto, la richiesta sarebbe stata bocciata in quanto avrebbero fatto la comparazione con la precedente dichiarazione. Ora: è ovvio che si tratta di una clausola vessatoria e truffaldina, per almeno 3 motivi: 1 - non esite alcun nesso tra "manodopera" ed effettivo ritorno alla disponibilità dell'auto propria. Anche se la riparazione potesse essere fatta in un'ora, ma gli impegni dell'officina non permettessero la riparazione IMMEDIATA, e la vettura fosse messa in attesa, il cliente rimarrebbe senza vettura; esattamente come successo a me. 2 - anche se la riparazione richiedesse 8 ore, ma l'officina fosse disponibile ad una riparazione IMMEDIATA, l'auto sostitutiva non avrebbe senso, se non al massimo per una giornata. E sicuramente non avrebbe senso se la disponibilità dell'auto non fosse relativamente vicina all'officina. 3. le indicazioni, ricevute via SMS, VOLUTAMENTE omettono la questione "manodopera" necessaria alla riparazione; ciò al preciso scopo e finalità di NON fornire la vettura sostitutiva. Nel mio caso specifico, per una riparazione valutata in 5 ore, rimarrò senza auto per 12 giorni. Di nuovo, è dimostrato che non esiste alcun nesso tra "manodopera" e data/momento di effettiva disponibilkità della vettura riparata. Questo caso è esemplare della vessatorietà e della truffaldineria della polizza "auto sostitutiva" che, di fatto, non viene fornita. Non mi riguardano e non mi interessano i rapporti tra Europ Assistance e Generali; io ho pagato a Generali, e loro sono responsabili della vessatorietà e truffaldineria delle clausole "auto sostitutiva". Per cui, avendo con Generali due polizze per due auto, di cui una in prossima scadenza, ovviamente NON RINNOVERO' quella in scadenza; nè la prossima.
Difformità tra accordo precontrattuale e polizza emessa — Agenzia di Sassuolo — Trattativa chiusa se
Segnalo la seguente vicenda relativa a una trattativa precontrattuale con un agente dell'Agenzia Generale di Sassuolo di Generali Italia (Belfasti Montanari Spagni S.r.l., Via Manin 2, Sassuolo). La trattativa si è conclusa senza alcuna sottoscrizione da parte mia, ma ritengo che la condotta dell'intermediario meriti di essere documentata. CRONOLOGIA DELLA TRATTATIVA 13 maggio 2026 — Il consulente Matteo Corsalini mi invia due preventivi separati: una polizza DAS Per Te di tutela legale (96€ annui) e una polizza Generali di responsabilità civile vita privata (72€ annui), per un totale base di 168€ annui. 13-14 maggio 2026 — Chiedo per iscritto integrazioni precise alla polizza DAS: modulo Abitazione (proprietà), opzione "Affidati a DAS" con anticipo delle spese legali da parte della compagnia, copertura delle controversie contrattuali con fornitori, garanzia vizi occulti fino a 8.000€. L'agente conferma per iscritto tutti i punti, incluso testualmente che "la copertura delle spese legali, processuali, investigative e peritali sarà prestata, a seconda del caso concreto, mediante: 1) anticipo delle spese da parte di DAS; 2) rimborso delle spese da lei sostenute; oppure 3) mediante una combinazione delle due modalità." 15 maggio 2026 — Aggiungo richiesta di copertura per due immobili da me locati a terzi. L'agente propone una polizza integrata comprensiva di tutti gli elementi a 453€ annui, con applicazione di sconto direzionale a 400€ annui (33€ mensili). Accetto formalmente per iscritto la proposta rimodulata. 18 maggio 2026, ore 10:35-12:18 — Fornisco al consulente carta d'identità, IBAN e indirizzi precisi dei due immobili da locazione (P.le Giuseppina Strepponi 15 - Parma; Stradello Ernani 10 - Parma). 18 maggio 2026, poche ore dopo — Mi viene trasmessa via cellulare, con richiesta di firma elettronica via OTP, la polizza Generali n. 460647005. Confrontando il contenuto con quanto pattuito via email: - Nessuna polizza DAS di tutela legale - Nessun modulo Abitazione - Nessuna copertura per i due immobili locati (per i quali avevo fornito gli indirizzi poche ore prima) - Nessuna copertura vizi occulti - Nessun anticipo delle spese legali - Solo la polizza RC vita privata base a 72€ annui — esattamente il primo preventivo del 13 maggio, antecedente a tutte le integrazioni concordate - Clausola di durata vincolante di 5 anni mai discussa né concordata in alcuna fase della trattativa, con applicazione dello sconto del 5% ex Legge 99/2009 e clausola di irrecedibilità anticipata 19 maggio 2026 — Contesto formalmente per iscritto la difformità tra accordo precontrattuale e contratto sottoposto a firma, ponendo CC all'agenzia generale. L'intermediario risponde riconoscendo per iscritto l'errore sulla clausola di durata di 5 anni ("Confermo che, per la polizza RC Generali, l'indicazione di una durata di 5 anni è frutto di un errore di emissione, per cui mi scuso"), ma riformulando l'intera difformità come "sequenza logica di emissione in due tempi": prima la RC base, poi la DAS che sarebbe arrivata successivamente. Questa ricostruzione non corrisponde al modo in cui la trattativa era stata condotta via email, dove era stato sempre presentato un pacchetto integrato a 400€ annui comprensivo di tutti gli elementi. 19 maggio 2026 — Comunico formalmente la chiusura della trattativa, chiedendo di non procedere all'emissione di alcuna ulteriore polizza e di cancellare i dati personali forniti, ai sensi del GDPR. ELEMENTI CHE RITENGO DI INTERESSE GENERALE 1. La modalità di trasmissione del contratto via cellulare, con firma OTP immediata, riduce strutturalmente la capacità del cliente di confrontare il contratto sottoposto con gli accordi precedentemente formalizzati via email. La maggior parte dei consumatori non scarica i PDF su PC per fare il confronto riga per riga, e firma sostanzialmente alla cieca. 2. L'inserimento in polizza di una clausola onerosa di durata pluriennale con irrecedibilità anticipata (ex Legge 99/2009), mai discussa né concordata nella fase precontrattuale, costituisce inserimento unilaterale di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., che richiederebbe specifica approvazione consapevole del contraente. 3. La completa difformità tra accordo concluso via email su un pacchetto integrato a 400€ e contratto effettivamente emesso a 72€ con solo la RC base — pari a una riduzione del 75% sul prezzo e a una riduzione equivalente sulle coperture — rappresenta una difformità qualitativamente sostanziale, non un mero errore tecnico. 4. La difformità è stata gestita dall'intermediario, in risposta alla mia contestazione, attraverso una riformulazione narrativa retrospettiva ("sequenza logica di emissione in due tempi") che non trova riscontro nella corrispondenza scritta intercorsa. Le email del 14 e 15 maggio presentano sempre il pacchetto come integrato e unitario. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - Thread email integrale (16 messaggi) della trattativa 13-19 maggio 2026 - Polizza Generali n. 460647005 emessa il 18/05/2026 - Raccomandazione Personalizzata - Profilo Cliente - Set Informativo Immagina Adesso - Allegato Tecnico Non ho subito danno economico, in quanto non ho firmato e non ho effettuato alcun pagamento. La trattativa è stata chiusa unilateralmente da me prima di qualsiasi sottoscrizione. Cosa chiedi / Esito desiderato NON RICHIEDO RIMBORSI NÉ ASSISTENZA INDIVIDUALE, in quanto: - Non ho firmato alcun contratto - Non ho effettuato alcun pagamento - Ho chiuso autonomamente la trattativa con comunicazione formale all'intermediario - Ho richiesto direttamente all'intermediario la cancellazione dei dati personali ex GDPR Sottopongo invece a Generali Italia le seguenti richieste, di natura non risarcitoria: 1. Conferma scritta della chiusura formale della pratica precontrattuale relativa alla polizza n. 460647005 e dell'eventuale ulteriore pratica DAS in fase di emissione, con garanzia che non venga emessa alcuna ulteriore documentazione a mio nome. 2. Conferma scritta della cancellazione dei dati personali da me forniti in fase precontrattuale (copia carta d'identità, coordinate bancarie IBAN, indirizzi dei due immobili in locazione), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, salvo quanto strettamente necessario per obblighi di legge. 3. Valutazione interna della condotta dell'intermediario, dal punto di vista del rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza e adeguatezza precontrattuale previsti dagli artt. 119-bis e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS 40/2018. 4. Comunicazione dell'esito della valutazione di cui al punto 3, nelle forme che Generali Italia riterrà opportune nel rispetto della propria normativa interna. Resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti o documentazione integrativa.
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