Oggetto: Riscontro alla Vostra nota Prot. 10425-2025/10638 – ID: 2025/G/113467215
Spett.le Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.,
con riferimento alla Vostra comunicazione del 14 aprile 2025, Prot. 10425-2025/10638, desidero innanzitutto ringraziarVi per il riscontro fornito. Tuttavia, ritengo opportuno sollevare alcune osservazioni di merito.
La sanzione amministrativa applicata in relazione alla violazione dell’art. 7 del Codice della Strada, comma 15.1, appare, per quanto concerne il calcolo della tariffa da recuperare, non conforme alla ratio della norma.
Tale comma stabilisce che:
"Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento."
Tuttavia, il legislatore fa espresso riferimento al “recupero della tariffa non corrisposta”, il che implica logicamente che debba essere escluso dal computo l’importo già corrisposto per la sosta, che nel caso specifico ammonta a € 0.47 per il periodo dalle 17:45 alle 17:55 alla tariffa di € 2,80 per ora.
Imputare al sottoscritto anche tale importo già versato, come da Voi fatto, equivale a una duplicazione della tariffa per lo stesso intervallo temporale, in palese violazione del principio di equità e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Inoltre, si contesta con fermezza la richiesta di pagamento per l’intera giornata tariffaria (dalle ore 8:00 alle ore 19:30), inclusiva di fasce orarie antecedenti l’effettivo inizio della sosta, avvenuto, come da Voi stessi indicato, alle ore 17:45.
Tale richiesta risulta del tutto priva di fondamento normativo, in quanto il recupero dovrebbe essere limitato al solo periodo successivo al termine della validità del ticket, e non può comprendere ore in cui il veicolo non si trovava in sosta e, pertanto, non stava usufruendo del servizio.
Alla luce di quanto sopra, chiedo formalmente la rettifica dell’importo richiesto, con:
la detrazione dell’importo di € 0,47 già versato,
l’esclusione delle ore antecedenti all’effettivo inizio della sosta, che non possono essere oggetto di tariffazione.
In difetto, mi riservo di proporre opposizione in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada.
In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Gianluca Zaffiro