Milano 20/12/2019RE/vpOggetto: richiesta di finanziamento n. 21737197, a nome Pasquizi Massimo, non accolta.Gentile signor Pasquizi,con la presente riscontriamo la Sua del 21/11/2019, per precisarle quanto segue.desideriamo specificare che un obbligo generale di far credito è certamente estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve, appunto, essere orientata verso il rispetto di principi di sana e prudente gestione, che deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario.Ciò premesso, seppur spiacenti, Le confermiamo che in applicazione dei nostri criteri di valutazione del merito creditizio e di prevenzione del sovraindebitamento, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei prestiti, abbiamo ritenuto di non poter accogliere la Sua richiesta.Quanto sopra doverosamente premesso, desideriamo informarLa, per opportuna conoscenza, che, nel corso della fase istruttoria, abbiamo valutato, in piena autonomia, l'opportunità di concedere il credito in oggetto, sulla base di criteri nonché di fattori variabili quali, ad esempio:-i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali-i fattori socio-demografici-le caratteristiche della richiesta in oggetto-le eventuali iscrizioni in Banche Dati e l'eventuale storia creditizia-le politiche di valutazione del rischio e di sovraindebitamento adottate-la nostra politica di credito.Pertanto, ogni singola richiesta viene valutata con l'applicazione dei propri criteri di valutazione del c.d. "merito creditizio" e di prevenzione del sovraindebitamento, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei prestiti.Ad ogni modo, si precisa altresì che il rifiuto di una richiesta è ascrivibile a molteplici fattori, utilizzati contestualmente nella valutazione del citato "merito creditizio".Si ribadisce, inoltre, che il "merito creditizio" non si esprime attraverso un giudizio netto capace di determinare un cliente meritevole o non meritevole di credito: il mancato accoglimento di una richiesta non rappresenta, quindi, una "valutazione negativa" sul potenziale Cliente, in questo caso una valutazione "negativa" nei Suoi confronti, ma solo una nostra decisione sulla base dei fattori sopra descritti.Per qualsivoglia ulteriore necessità, La invitiamo a voler fare riferimento al nostro Servizio Clienti 02.48.24.44.12 a disposizione dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.Laddove ne sussistano i presupposti e prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il cliente ha la possibilità di adire, anche personalmente, senza l'ausilio di alcun professionista incaricato, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oppure di far ricorso alla Conciliazione Paritetica. Per sapere come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o all'intermediario, per far ricorso alla Conciliazione Paritetica è possibile consultare il sito www.compass.it.Cordiali saluti.Compass Banca S.p.A.Ufficio Reclami