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Cartelle pazze: come contestare

Quando arriva una cartella esattoriale sbagliata è bene intervenire subito per chiederne l’annullamento. Quali sono le modalità per contestare la cartella esattoriale e gli avvisi di accertamento? È meglio chiedere la sospensione o l’annullamento della cartella esattoriale? Vediamo insieme come presentare l’istanza di autotutela.

  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
21 novembre 2022
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
persone che fanno i contieggi

Quando arriva una cartella esattoriale o un avviso di accertamento esecutivo occorre prestare molta attenzione a quanto viene richiesto, perché talvolta potremmo aver ricevuto una richiesta di pagamento che in realtà non è dovuta.

Comunemente questa situazione viene definita come “cartella pazza”, proprio perché fa riferimento a debiti che in realtà abbiamo già regolarmente saldato o sanzioni per adempimenti che risultano svolti erroneamente per tempi e/o modi per disguidi puramente amministrativi.

Come contestare una cartella esattoriale

Se la cartella che ci è arrivata dall’Agenzia delle entrate Riscossione è sbagliata si possono intraprendere diverse strade per tutelarsi, l’importante è raccogliere tutta la documentazione necessaria a dimostrare la contestazione indebita.

Le strade da percorrere sono tre:

  • chiedere la sospensione della riscossione all’Agenzia delle entrate Riscossione;
  • chiedere l’annullamento all’ente creditore che sta contestando il debito;
  • chiedere l’annullamento al Giudice.

Sospendere la cartella esattoriale

Una delle strade percorribili per impugnare la cartella è quella di presentare una richiesta di sospensione direttamente all’Agenzia delle entrate Riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.

È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore sono state:

  • già versate autonomamente, anche in ritardo ma prima che sia stato iscritto a ruolo il debito contestato dall’ente creditore;
  • l’ente creditore ha già emesso un “provvedimento di sgravio”, cioè ha già corretto il proprio errore;
  • il debito è ormai in prescrizione o in decadenza, da verificare rispetto alla data in cui il ruolo è diventato esecutivo, da quando è stata emessa la cartella esattoriale;
  • è in corso una sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale o ci sia già la sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.

Alcune cartelle non si possono sospendere, si tratta degli atti che non vengono notificati dall’Agenzia delle entrate Riscossione, come ad esempio gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate o quelli di addebito dell’INPS o i provvedimenti che contestano un mancato adempimento come la presentazione di una dichiarazione entro tempistiche definite. In questi casi, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Come presentare la domanda di sospensione della cartella

L’istanza di sospensione non è ripetibile e va presentata entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate Riscossione ti ha notificato la cartella.

Per presentarla, si può utilizzare il canale online dell’Agenzia, accedendo con SPID, CIE o CNS alla propria area riservata, inserendo i dati anagrafici, una mail, i dati del documento di cui si chiede la sospensione e allegando una copia dei documenti che giustificano la richiesta oltre al proprio documento d’identità.

In alternativa è possibile prenotare un appuntamento online o fisico presso uno degli sportelli dell’Agenzia o inviare una mail agli indirizzi indicati nel modulo SL1 che in questo caso va compilato e allegato alla mail.

Ricevuta l'istanza, l'Agenzia la trasmette all'ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. A questo punto occorre aspettare 220 giorni, trascorsi i quali, se non è arrivata risposta da parte dell’Ente il debito viene annullato, altrimenti arriva una comunicazione che informa dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza. In questa seconda ipotesi l’Agenzia delle entrate Riscossione riprende l’attività di riscossione del ruolo.

Facciamo un esempio: se ricevi una cartella da Agenzia delle entrate Riscossione per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del Comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Se presenti ricorso al giudice o vai in Comune per chiedere lo sgravio, l’Agenzia delle entrate Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se, invece, ti rivolgi direttamente all'Agenzia con l’istanza di sospensione, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l’errore.

Come annullare la cartella esattoriale

L’Agenzia delle entrate-Riscossione che invia la cartella esattoriale ha il compito di riscuotere ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori.  Lo “sgravio della cartella”, cioè il suo annullamento va chiesto direttamente all’ente creditore che sta contestando per il tramite dell’Agenzia.

Facciamo un esempio: se il Comune chiede all'Agenzia delle entrate-Riscossione di riscuotere la tassa sui rifiuti ma tu sei esentato dal pagarla o devi pagarne solo una parte, dovrai chiedere al Comune di annullare la richiesta in tutto o in parte.

Per chiedere la correzione dell’errore all’ente e quindi l’annullamento della cartella, occorre presentare richiesta di autotutela. Per farlo è bene far riferimento al sito dell’ente stesso o al relativo ufficio tributi, in cui spesso si trovano anche modulistica preimpostata da utilizzare per questo scopo.

Se l’ente annulla in tutto o in parte il debito, invia all'Agenzia delle entrate Riscossione lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia, in questo modo, cancellerà quel tributo dalla cartella. Se invece l'Agenzia non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione. Infatti, la differenza principale con la richiesta di sospensione presentata direttamente all’Agenzia è che, con l’istanza di autotutela presentata all’ente, non si sospendono gli effetti della cartella, pertanto, una volta scaduta permette all’Agenzia di procedere con i provvedimenti esecutivi.

Per questo motivo, benché non ci sia un termine per presentare l’istanza di autotutela, è bene agire immediatamente dopo il ricevimento della cartella.

Come contestare un avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è emanato direttamente dall’Agenzia delle entrate, quindi per contestarlo occorre far riferimento direttamente a questo ente. Pertanto, quando si riceve un avviso di accertamento che non ci risulta corretto, occorre presentare istanza di autotutela per chiedere che l’atto venga annullato del tutto o solo nelle parti non corrette. In questa seconda ipotesi l’Agenzia riemette l’avviso e si può procedere con il pagamento, anche rateale, delle somme correttamente contestate.

Per presentare l’istanza ci sono diversi canali:

  • compilare il modello di istanza e inviarlo via PEC con tutti gli allegati all’ufficio territoriale che ha emesso l’atto;
  • utilizzare il servizio Civis messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate che permette di compilare l’istanza direttamente online e trasmettere l’istanza restituendo l’esito della lavorazione in pochi giorni.

Civis è utilizzabile anche per contestare gli avvisi di irregolarità, così detti bonari, per comunicare dati ed elementi non considerati dall’Agenzia nella valutazione della dichiarazione dei redditi che risulta, appunto, irregolare.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è una possibilità che viene data al contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento, di aprire un dialogo con l’Agenzia delle entrate per presentare nuovi elementi e ridiscutere la propria posizione.

Questa pratica è estremamente vantaggiosa perché, qualora vada a buon fine, permette al contribuente di ridurre le sanzioni dovute sulle maggiori imposte accertate a un terzo del minimo.

La domanda di accertamento con adesione va consegnata direttamente, o inviata tramite posta, all’ufficio che ha emesso l’atto, entro 60 giorni dalla notifica, senza avviare però alcun ricorso contro l’avviso. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio invita il contribuente a comparire. Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

In caso di ridefinizione condivisa delle maggiori imposte dovute, si stipula un atto che indica gli elementi e le motivazioni dell’adesione, le imposte, le sanzioni, gli interessi e le altre eventuali somme dovute. La procedura si conclude soltanto con il versamento degli importi dovuti, o della prima rata, se il contribuente ha optato per il pagamento rateale.

Il ricorso al giudice tributario

Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella si può anche, in ultima istanza, fare ricorso all’autorità giudiziaria competente. Nella cartella ci sono tutte le informazioni su come effettuare il ricorso e a quale giudice inviarlo che nella maggior parte dei casi è quello tributario. In diverse situazioni è previsto il ricorso a una mediazione preventiva, prima di arrivare davanti al giudice.

Se il giudice dà ragione, accogliendo il riscorso, l’ente dovrà annullare il debito. Occorre prestare attenzione perché il giudizio è lungo e comporta delle spese, quindi è bene ricorrere, ove possibile, agli altri metodi appena visti.