Cartelle pazze: come contestarle e sospendere subito il pagamento
Lo stanno vivendo sulle loro spalle molti cittadini romani, alle prese con migliaia di accertamenti emessi dall'ufficio Tari di Ama che non corrispondono a debiti realmente dovuti. Le cosiddette “cartelle pazze”, possono riguardare richieste di pagamenti già avvenuti o sanzioni per problemi amministrativi come indirizzi e dati anagrafici errati. È essenziale intervenire immediatamente per tutelarsi, vediamo come.
Dopo l'invio di decine di migliaia di accertamenti con evidenti errori da parte dell'ufficio Tari dell'Agenzia Municipale Ambiente di Roma (AMA), si è riacceso l'interesse sulle cosiddette "cartelle esattoriali pazze" e su come i cittadini si debbano comportare di fronte a queste richieste di pagamento. Nel recente caso romano, si parla di cartelle che contestano omessi pagamenti di utenze interrotte da più di 10 anni, accertamenti inviati utilizzando dati catastali vecchi, errori grossolani nella trascrizione degli indirizzi e comunicazioni inviate a utenti che nel mentre avevano già venduto casa.
Ma come si devono comportare i cittadini? Come si fa contestare questa richiesta di pagamento? A chi vanno inviate le contestazioni? Esistono tre vie principali per contestare una cartella esattoriale errata: richiedere la sospensione della riscossione all’Agenzia delle entrate Riscossione, chiedere l'annullamento all’ente creditore (autotutela) o, in ultima istanza, fare ricorso al Giudice. Cerchiamo di capire come fare a scegliere la via migliore per il proprio caso.
Torna all'inizioCosa sono le cartelle pazze e perché intervenire subito
Quando si riceve una cartella esattoriale, è fondamentale prestare attenzione al dettaglio di quanto richiesto. A volte, infatti, la richiesta di pagamento potrebbe non essere dovuta. Si parla di cartella pazza quando l'atto fa riferimento a debiti che sono stati già regolarmente pagati o a disguidi amministrativi, come nel caso degli errori anagrafici.
Per tutelarsi occorre prima di tutto raccogliere tutta la documentazione necessaria a dimostrare l’errore. Per questo motivo è sempre essenziale conservare correttamente i propri documenti. In questo articolo trovi tutte le informazioni su per quanto tempo bisogna tenere i documenti.
Torna all'inizioTre modi per contestare le cartelle pazze
Se una cartella notificata dall’Agenzia delle entrate Riscossione risulta errata, si possono percorrere tre strade distinte per la tutela:
- chiedere la sospensione della riscossione all’Agenzia delle entrate Riscossione;
- chiedere l’annullamento, cioè lo sgravio, all’Ente creditore che ha contestato il debito utilizzando lo strumento dell’autotutela, che permette di interfacciarsi direttamente con l’ente creditore per dimostrare di esser nel giusto;
- chiedere l’annullamento al Giudice.
Come ottenere la sospensione della cartella esattoriale
La richiesta di sospensione, presentata direttamente all'Agenzia delle entrate Riscossione, è una via per impugnare la cartella e far verificare la situazione all'ente creditore. Il vantaggio principale di questa istanza è che, una volta presentata, sospende immediatamente le procedure di riscossione in attesa della risposta dell'ente.
Quando è possibile chiedere la sospensione
È possibile presentare la domanda di sospensione se le somme richieste dall’ente creditore sono:
- già state versate autonomamente anche in ritardo, ma prima che il debito fosse iscritto a ruolo, cioè prima che l’ente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate Riscossione quanto deve richiedere per suo conto al contribuente;
- oggetto di un provvedimento di sgravio già emesso dall'ente creditore per correggere il proprio errore, cioè quando l’ente stesso ha riconosciuto l’errore e ha annullato la richiesta;
- in prescrizione o decadenza, verificando la data in cui il ruolo è diventato esecutivo o la data di emissione della cartella;
- già state sospese in via amministrativa o giudiziale, o se esiste una sentenza che abbia annullato la pretesa, anche se l'Agenzia delle entrate Riscossione non ha partecipato al giudizio.
Le cartelle che non possono esser sospese
Alcuni atti non si possono sospendere tramite l'Agenzia delle entrate Riscossione e richiedono di rivolgersi direttamente agli enti creditori, come quelli non notificati dall’Agenzia delle entrate Riscossione, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate o gli avvisi di addebito INPS.
Come e quando presentare l’istanza di sospensione
L’istanza di sospensione non è ripetibile e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione. Per presentare la domanda di sospensione è possibile:
- accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia entrate Riscossione, utilizzando la CIE la SPID o a CNS e utilizzare il servizio online;
- scaricare il modulo SL1 da presentare a uno sportello fisico dell’Agenzia dopo aver preso appuntamento;
- inviare via PEC il modello SL1 debitamente compilato.
È necessario allegare una copia dei documenti che giustificano la richiesta (come la prova del pagamento o la documentazione che attesti la prescrizione) e il proprio documento d'identità. Una volta ricevuta l'istanza, l’Agenzia delle entrate Riscossione la trasmette all'ente creditore e sospende le procedure di riscossione.
Occorre aspettare 220 giorni, se entro questo termine non arriva nessuna risposta da parte dell'Ente creditore, il debito viene annullato. In caso contrario, l'Ente invia una comunicazione di accoglimento o rigetto. In caso di rigetto, l'Agenzia delle entrate Riscossione riprende l’attività di riscossione.
Facciamo un esempio. Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del Comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. In questo caso puoi rivolgerti direttamente ad Agenzia delle entrate Riscossione, così la cartella è immediatamente sospesa in attesa che il Comune corregga l’errore.
Torna all'inizioCome annullare la cartella con l’autotutela all’Ente
L'annullamento della cartella, o in gergo tecnico sgravio della cartella, deve essere richiesto direttamente all’ente pubblico creditore che ha dato il via alla richiesta di pagamento come, ad esempio, il Comune per la tassa sui rifiuti o l’INPS. Per richiedere la correzione dell’errore e l’annullamento della cartella occorre presentare l’istanza di autotutela, cioè un documento ufficiale da compilare in tutte le sue parti allegando quanto abbiamo in mano che prova l’infondatezza della pretesa.
Il nostro consiglio è quello di consultare il sito dell’ente stesso o di richieder all'ufficio tributi di riferimento, infatti, spesso sono disponibili moduli preimpostati per questo scopo. Se l’ente creditore accetta di annullare il debito, invia lo “sgravio” all'Agenzia delle entrate Riscossione, che è così obbligata a cancellare il tributo dalla cartella. Se lo sgravio non viene ricevuto, l’Agenzia è obbligata per legge a procedere con la riscossione.
Sospensione o annullamento della cartella?
Abbiamo visto che esistono due strade da percorrere ma, mentre l'istanza di sospensione blocca subito gli effetti della cartella, l'istanza di autotutela presentata all’ente creditore non sospende gli effetti della cartella. Questo significa che, una volta scaduta la cartella, l’Agenzia può comunque procedere con i provvedimenti esecutivi, come le ganasce fiscali e il pignoramento. Per questo motivo, benché non ci sia un termine specifico per l'autotutela, è fondamentale agire immediatamente dopo il ricevimento della cartella.
Riassumendo, se la cartella riguarda un importo già pagato di cui si ha prova è bene scegliere la sospensione, negli altri casi, come ad esempio il calcolo errato della TARI o contributi Inps non dovuti è bene rivolgersi all’Ente creditore con istanza di annullamento in autotutela.
| Sospensione presentata all’Agenzia delle entrate Riscossione | Autotutela presentata all’Ente creditore | |
|---|---|---|
| Obiettivo | Bloccare la riscossione | Far correggere o annullare l’errore dell’ente |
| Quando usarla | Pagamenti già effettuati, sgravio già emesso, prescrizione/decadenza, sospensione preesistente, sentenza favorevole | Errori dell’ente (es. TARI, INPS, multe) |
| Effetto immediato | Sospensione della riscossione | Nessuna sospensione |
| Competenza | Agenzia delle Entrate-Riscossione | Ente creditore (Comune, INPS, ecc.) |
| Termini | Entro 60 giorni dalla notifica; risposta entro 220 giorni | Nessun termine fisso previsto |
| Rischio | L’istanza non può essere ripresentata | Decorso il termine della cartella, l’Agenzia delle entrate Riscossione può procedere al pignoramento |
Il ricorso al giudice tributario
Se le vie amministrative non sortiscono effetto, si può ricorrere all’autorità giudiziaria competente per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito. Generalmente, la competenza ricade sul giudice tributario. Se il giudice accoglie il riscorso e quindi ti dà ragione, l’ente dovrà annullare il debito.
La cartella esattoriale contiene tutte le informazioni per effettuare il ricorso davanti al giudice tributario, anche se rimane l’ultima via da intraprendere perché è la più onerosa e lunga.
Torna all'inizioContestare un avviso di accertamento errato
Un discorso a sé invece è rappresentato dagli avvisi di accertamento che sono emessi dall’Agenzia delle entrate e oltre a esser esecutivi, senza bisogno di passare dall’Agenzia delle entrate riscossione, seguono un iter differente qualora risultino errati. In questo caso, l’istanza di autotutela va presentata all’agenzia delle entrate.
La richiesta di autotutela deve esser presentata tramite:
- i servizi telematici nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- tramite PEC;
- recandosi presso uno degli sportelli fisici dell’Agenzia;
- chiedendo assistenza a un CAF o a un commercialista.
Nell’istanza di autotutela vanno riportati:
- i dati identificativi del contribuente;
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta;
- gli estremi dell’atto di accertamento di cui si chiede l’annullamento;
- una dettagliata descrizione di quanto dimostra che la richiesta dell’Agenzia non è corretta.
Inoltre, bisogna allegare ogni documentazione utile all’esame della richiesta. L’Agenzia ha 90 giorni di tempo dalla ricezione dell’istanza per analizzarla e rispondere, ma bisogna ricordare che la presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza dei termini indicati nell’atto per il suo pagamento.
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