Le ganasce fiscali: cosa c’è da sapere
Quando il Fisco non riesce ad ottenere il pagamento delle cartelle ricorre alle ganasce fiscali per tutelarsi e al pignoramento per recuperare il proprio credito. Come liberarsi dalle ganasce fiscali? Come funziona l’ipoteca e la vendita all’asta degli immobili? Ecco tutto quello che è bene sapere.

Le ganasce fiscali, come viene gergalmente definito il fermo amministrativo dell’auto fanno parte delle procedure che l’Agenzia delle entrate Riscossione mette in atto per tutelare il credito che le è stato affidato per la riscossione da parte di un altro ente.
Esistono due tipo di procedure, quelle cautelari e il pignoramento che, a differenza delle prime, garantisce la copertura del debito del contribuente verso il fisco attraverso l’esproprio di alcuni beni. Vediamo insieme come tutelarsi da queste procedure.
Le procedure cautelari
Le procedure cautelari si dividono in due tipologie: fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili, per esser avviate da parte dell’Agenzia, il contribuente deve ricevere una comunicazione preventiva che gli dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola e saldare il debito, per il quale deve esser stato già avvertito tramite cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi che non ha pagato. In ogni caso, si è sempre in tempo per chiedere la rateizzazione del debito o la sospensione della riscossione.
Scaduti 30 giorni, Agenzia delle entrate Riscossione può iscrivere la procedura cautelare. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Cosa sono le ganasce fiscali?
Il fermo amministrativo, detto “ganascia fiscale” è un atto che di fatto blocca la circolazione di uno o più veicoli del contribuente debitore. Il fermo viene registrato al PRA e fino a quando il debito non viene saldato, l’uso del veicolo è vietato e sanzionato. Il proprietario del mezzo lo deve custodire in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Dato il fermo obbligato del mezzo non si è tenuti a pagare il bollo auto.
Il fermo non viene iscritto se entro i 30 giorni dal ricevimento della notifica il debitore dimostra:
- che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della sua professione. Per bloccare la procedura occorre presentare agli sportelli dell’Agenzia oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”, allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo;
- che il veicolo è adibito al trasporto di persone disabili. Per bloccare la procedura occorre presentare agli sportelli dell’Agenzia oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F3 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene ad uso persona diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per dimostrarlo.
Inoltre, in caso di cointestazione del veicolo le ganasce fiscali non possono scattare.
Come verificare le ganasce fiscali?
In caso di rateazione il pagamento della prima rata “libera” l’auto dalle ganasce fiscali. Al pagamento del debito, l’Agenzia delle entrate Riscossione si occupa di trasmettere la comunicazione al PRA, il contribuente non deve presentare alcuna domanda.
Per controllare se un mezzo sia sottoposto a fermo amministrativo basta controllare sul sito dell’ACI inserendo la targa, la tipologia e il codice fiscale del proprietario del mezzo. Questa pratica è molto utile per verificare a distanza di qualche giorno dal pagamento del debito che tutta la procedura di cancellazione del fermo sia andata a buon fine.
Quando l’Agenzia mette l’ipoteca sugli immobili?
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta su uno o più immobili del debitore, in caso di debiti superiori a 20 mila euro. Dopo 30 giorni dalla notifica, l’Agenzia delle entrate Riscossione procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se non si salda, non si rateizza il debito o non intervengono provvedimenti di sgravio o sospensione l’Agenzia delle entrate Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile tramite le procedure esecutive.
Il pignoramento dell’Agenzia delle entrate Riscossione
Il pignoramento è l’atto che avvia le procedure esecutive e può esser relativo a somme, beni mobili e beni immobili. Se la notifica della cartella di pagamento è avvenuta da più di un anno, l’Agenzia delle entrate Riscossione invia una notifica dell’avviso di intimazione a pagare, altrimenti scatta l’espropriazione forzata.
Dalla data di notifica il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto e anche in questo caso è possibile chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.Come avviene la vendita all’asta degli immobili
L’Agenzia delle entrate Riscossione rivalersi sui beni immobili del contribuente e quindi può pignorare e vendere all’asta dell’immobile solo se:
- l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o non sono intervenuti provvedimenti di sgravio/sospensione.
Tuttavia, il pignoramento immobiliare e la vendita all’asta non può essere effettuato se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente e non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è accatastato come A1, A8 o A9.
Il pignoramento immobiliare è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i cinque giorni successivi.
L’avviso contiene:
- le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede, la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali comprensive di destinazione urbanistica del terreno;
- il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate;
- il prezzo base dell'incanto e la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
- l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti e il termine di versamento del prezzo.
Il contribuente, con il consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, può vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui il primo non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto. In questo caso, l’intero incasso sarà versato direttamente all'Agenzia delle entrate riscossione che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
Quando si pignora lo stipendio o il conto corrente?
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate Riscossione quanto da lui dovuto al debitore.
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro, esistono alcuni limiti al pignoramento:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.