Decreto Ristori bis: in totale ora sono otto i miliardi a sostegno di cittadini, lavoratori e attività
Il Governo ha approvato il decreto Ristori quater, per dare un sostegno alle attività commerciali chiuse o aperte parzialmente in seguito all'ultimo DPCM del 3 novembre. Abbiamo analizzato le principali misure in arrivo per supportare imprese, lavoratori e consumatori.
- Con il contributo esperto di
- I. Daelli, T. Oneta, A. Vizzari
- articolo di
- Roberto Usai

Grazie al decreto Ristori bis e al quater, le misure del decreto Ristori entrate in vigore a fine ottobre vengono ora estese anche alle attività chiuse o aperte parzialmente, secondo quanto previsto dal DPCM dello scorso 3 novembre. Ci saranno anche più categorie che avranno diritto ai contributi a fondo perduto. Complessivamente sono stati stanziati circa due miliardi di euro che vanno ad aggiungersi ai sei miliardi già previsti dal primo decreto Ristori: un totale di otto miliardi di euro per indennità, contributi a fondo perduto e altri sostegni per attività e lavoratori interessati dalle limitazioni. In molti casi si tratta di un'estensione delle misure già introdotte dal decreto Rilancio o dal decreto Agosto. Vediamo nel dettaglio le misure per le attività, i cittadini e i lavoratori.
Aiuti per i cittadini
Oltre agli aiuti al settore economico e produttivo, il decreto Ristori ha pensato a una serie di misure per i cittadini. Dall'esecuzione dei tamponi rapidi alle procedure di rimborso per i biglietti acquistati per concerti e spettacoli, ecco quali sono le principali:
Aiuti per le attività
Il decreti Ristori, Ristori bis e Ristori quater hanno introdotto una serie di misure a sostegno delle attività economiche e produttive colpite dalla panemia e dalle ulteriori limitazioni introdotte prima dal DPCM dello scorso 25 ottobre e poi dal DPCM del 3 novembre 2020. Vediamo le principali:
Andranno alle attività produttive e commerciali chiuse o limitate dai provvedimenti del 25 ottobre e poi del 3 novembre 2020. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO (si tratta di codici alfanumerici che identificano l’attività di appartenenza di una partita iva) riportati nell’allegato del decreto, elenco che è stato allargato sia con il decreto Ristori bis sia con il decreto Ristori quater. Quest’ultimo ha incrementato anche il fondo, che era di 3 miliardi di euro, di ulteriori 446 milioni per il 2020 e 338 milioni per il 2021. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ma il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per loro si prendono in considerazione come base su cui applicare le percentuali di cui parleremo dopo 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per gli altri. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando dei coefficienti moltiplicativi ad una base che per i soggetti che hanno già percepito contributi in base al decreto Rilancio è il contributo già erogato per i soggetti invece che stanno facendo la prima richiesta è calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa adesso e dei criteri stabiliti dal decreto Rilancio; non viene fatta distinzione tra piccole e grandi imprese ma se l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore ai 5 milioni di euro. Le quote di moltiplicazione sono differenziate per settore economico: si va dal 100% per taxi e noleggio con conducente, al 150% per le attività che potranno lavorare fino alle 18 (ad esempio gelaterie e pasticcerie), al 200% per chi ha subito un danno parziale, come i ristoranti, che a pranzo sono aperti e la sera possono lavorare solo con il servizio di asporto; stessa percentuale per i più danneggiati, ossia quelle attività costrette a chiudere (cinema, teatri, palestre, piscine, sale giochi, scommesse o bingo, centri termali, centri benessere e fiere); ristoro al 400% per quelle attività che erano state chiuse anche prima del nuovo Dpcm anche alla luce dell’impennata dei contagi registrata durante le vacanze (sale da ballo e discoteche). In ogni caso, l’importo complessivo del contributo (coefficienti inclusi) non può essere superiore a 150.000 euro.
Il decreto Ristori bis ha introdotto altre agevolazioni. In particolar modo per gelaterie, pasticcerie anche ambulanti, bar e pub con domicilio o sede nelle zone del paese considerate zone rosse o arancioni è riconosciuto un aumento del 50% del contributo a fondo perduto. Inoltre per tutte le attività che hanno sede in un centro commerciale il contributo a fondo perduto è incrementato del 30%. Dunque le attività prima non interessate dal contributo possono fare ora apposita domanda.
Sono previsti contributi a fondo perduto anche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle altre imprese che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco indicati nell’allegato al decreto. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Questo accredito dovrebbe avvenire entro il 15 novembre. Per i soggetti che non hanno già presentato istanza di contributo a fondo perduto il contributo è riconosciuto dopo la presentazione di una richiesta online usando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e già usato per il decreto Rilancio. Per loro il pagamento potrebbe arrivare solo a dicembre. Sul sito di Agenzia delle entrate è disponibile una pagina ad hoc.
Sospesi i versamenti dei contributi previdenziali, delle ritenute alla fonte e dell’IVA del mese di dicembre per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. La sospensione vale anche per chi ha iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019 e per le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, agenzie di viaggio ed alberghi nelle zone rosse.
Slitta dal 30 novembre al 10 dicembre il termine per la presentazione del Modello Redditi/2020 e del Modello IRAP/2020 e l versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga è in vigore anche per le attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, i ristoranti in zona arancione, senza il calo del fatturato.
Aiuti per i lavoratori
Misure per la cassa integrazione, reddito di emergenza (REM) e bonus per i lavoratori dei settori in crisi: sono alcune delle misure introdotte dal decreto Ristori per i lavoratori. Ecco le principali:
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies della legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies della legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati con il cd dl “agosto” https://www.altroconsumo.it/soldi/lavoro-pensione/news/decreto-agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, a questo periodo di sei settimane. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal dl “agosto” https://www.altroconsumo.it/soldi/lavoro-pensione/news/decreto-agosto nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Questo contributo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività. Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione.
L'Inps autorizza i trattamenti, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Queste categorie di lavoratori si dividono tra coloro che hanno già usufruito dell’indennità di 1.000 euro grazie al decreto agosto e che per questo si vedono riconosciuto direttamente lo stesso ristoro e le stesse categorie di lavoratori che possono farne richiesta, presentando la domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, cui è stata riconosciuta l'indennità di 1000 euro grazie al decreto agosto, viene erogata direttamente la stessa cifra una tantum.
Possono richiedere l’indennità di 1.000 euro anche le stesse tipologie di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo. Anche questi soggetti non devono esser ad oggi titolati di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
L’indennità una tantum di 1.000 euro viene erogata direttamente ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti e che hanno ricevuto lo stesso importo grazie al decreto agosto:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità una tantum di 1.000 euro può essere richiesta dai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’erogazione una tantum di 1000 euro viene riconosciuta direttamente a:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi contratti, devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita Iva con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Questi soggetti non devono esser titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione e devono aver ricevuto la stessa indennità già prevista con il decreto agosto. Devono invece richiedere l’indennità di 1.000 euro i:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto ristori;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto ristori siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Per questi contratti, devono essere iscritti alla data dell’entrata in vigore del decreto ristori alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita Iva con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata alla data dell’entrata in vigore del decreto ristori e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Questi soggetti non devono esser titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione
Viene riconosciuta direttamente un’indennità una tantum di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per queste tipologie di lavoratori, in caso di precedente ottenimento dell’indennità grazie al decreto agosto, lo stesso importo verrà riconosciuto direttamente, gli altri devono presentare la domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020.
Ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione sportiva viene riconosciuta un’indennità di 800 euro per la quale occorre presentare richiesta entro il 7 dicembre tramite la piattaforma digitale di Sport e Salute Spa. Coloro che hanno ottenuto l’indennità nei mesi precedenti non devono farne ulteriore richiesta perché verrà loro riconosciuta direttamente.
Ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che per l’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta un’indennità di 800 euro.
Questo importo non viene riconosciuto ai chi percepisce altri redditi da lavoro (dipendente, autonomo o di pensione), il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o di altre indennità previste con i decreti Cura Italia, Rilancio o Agosto.
La domanda deve essere presentata insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti entro il 7 dicembre tramite la piattaforma informatica della società Sport e Salute Spa, l’accoglimento della domanda avviene in ordine cronologico di presentazione.
Agli stessi lavoratori che hanno già beneficiato del contributo per i mesi di marzo aprile maggio, giugno o novembre, viene riconosciuta direttamente l’indennità di 800 euro senza dover presentare alcuna domanda.