Il decreto Agosto è legge: la Camera conferma il testo già approvato dal Senato
Il decreto Agosto è diventato definitivamente legge dopo l'ok della Camera che ha confermato il testo già votato dal Senato. Rispetto alla bozza iniziale sono state confermate le novità su cashback, Superbonus al 110%, assemblee condominiali, buoni postali e incentivi per i veicoli poco inquinanti. Vediamo tutte le principali misure previste dal provvedimento.
- contributo tecnico di
- T. Oneta, A. Vizzari, I. Daelli
- di
- Roberto Usai

Dopo il Cura Italia e il Decreto Rilancio, anche il decreto Agosto è stato convertito in legge. Nel frattempo il DL 7 125/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 concede più tempo alle imprese per inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di cassa integrazione Covid-19. Infatti tutte le scadenze vengono posticipate al 31 ottobre 2020.
Vediamo nel dettaglio le principali misure contenute nel Decreto Agosto e come sono state modificate con la conversione in legge.
Doveva partire a luglio ma poi è stato rinviata a gennaio 2021, l’operazione che aveva come scopo la caccia al contante e il sostegno ai consumi attraverso uno sconto per chi paga gli acquisti in modo cashless. Adesso il Governo ha deciso di anticipare al 1° dicembre, ma serviranno successivi provvedimenti attuativi . Il ministro dell'economia, sentito il Garante privacy, stabilirà le condizioni e le modalità attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. Nel decreto è previsto un aumento del fondo pari a 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021. Inoltre vengono assegnate alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa) le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi. Il Senato ha specificato che il decreto attuativo dovrà arrivare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto. Dunque, se la legge entrasse in vigore il 13 ottobre il decreto potrebbe essere emanato entro il 27 novembre 2020. Un termine molto vicino al 1 dicembre giorno da cui dovrebbe partire il cashback.
Rifinanziato il fondo di 400 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 300 milioni per la rottamazione degli autoveicoli. Aumentano gli incentivi per l’acquisto di auto a emissioni ridotte. Infatti la fascia tra 61 e 110 CO2 g/km viene divisa in due parti, aumentando a 1.750 euro l’ecobonus se si rottama la vecchia auto e se ne acquista una nuova con emissione tra 61 e 90 grammi mentre resta di 1.500 euro per quelle tra 91 e 110 grammi di anidride carbonica. Se invece non si rottama una vettura, l’ecobonus aumenta a 1.000 euro per le vetture tra 61 e 90 grammi, mentre tra 91 e 110 grammi di CO2 rimane a 750 euro.
In via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico, è riconosciuto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 euro, oltre ad una contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
Per il 2020 viene istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 35 milioni di euro con lo scopo di:
- sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente;
- consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, un'efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico.
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio. Il buono può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio taxi ovvero di noleggio con conducente. Le persone residente nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, possono usufruire del bonus se:
- fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta;
- con patologie accertate, anche se accompagnate;
- appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno.
I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro 30 giorni dall'approvazione del decreto agosto, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, emanerà un nuovo decreto con il quale provvederà al trasferimento del fondo a favore dei Comuni che ne hanno diritto. Spetterà poi ai singoli Comuni individuare i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti che non beneficiano di altre misure di sostegno pubblico.
I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno ottenuto una sospensione delle tasse a marzo, aprile e maggio avranno una suddivisione dei pagamenti in due tranche.
- Il 50% delle somme dovute si verseranno, senza sanzioni e interessi, il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020.
- Il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
Mentre le partite Iva potranno versare la seconda rata seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 a patto di aver subito nel 1° semestre 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le misure a sostegno di imprese e lavoratori
Un'ampia parte del Decreto Agosto è dedicato alle misure a sostegno di lavoratori e imprese: dalla cassa integrazione alla sospensione dei licenziamenti: ecco tutte le novità.
Per il salvataggio di Alitalia, il decreto prevede la costituzione di una nuova società con un capitale di 20 milioni ai soli fini dell’elaborazione del piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla costituzione della società. Il piano verrà trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
A seguito della favorevole valutazione del piano da parte della Commissione europea verranno apportate le opportune modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, incluso l’adeguamento del capitale sociale. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. La durata massima è di nove settimane che possono essere prorogate di altre nove, ove le precedenti siano state già autorizzate. Le diciotto settimane devono effettuate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Eventuali periodi autorizzati dalla legge 24 aprile 2020 n.27 non ancora usufruiti e previsti dopo il 12 luglio verranno assorbiti dalle prime nove settimane.
Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio che vigila sulla finanza pubblica ha denunciato come molte aziende abbiano provato a ricorrere alla cassa integrazione Covid in modo massiccio sebbene non abbiano subìto cali di fatturato. Si stima, infatti, che più di un quarto del monte ore pagato con la cassa integrazione è finito nelle tasche di imprese che hanno continuato a produrre come prima del lockdown e non hanno registrato perdite di fatturato nei primi 6 mesi dell’anno nonostante la crisi. Per questo motivo è stato previsto che i datori di lavoro che intendono richiedere la cassa integrazione per le ulteriori nove settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Questo contributo addizionale non è dovuto se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20%. All’atto della domanda di richiesta all’Inps, il datore di lavoro si autocertifica, in seguito Inps e Agenzia delle Entrate faranno le verifiche.
Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, quindi settembre. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (15 agosto) se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane che salgono a 13 settimane per i lavoratori le cui associazioni sportive hanno sede in Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna.
Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate.
Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi al 30 novembre 2020.
Istituita anche un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e purché non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione, ne hanno diritto:
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 30 novembre 2020;
- i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata per il trattamento pensionistico, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. Questo bonus spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro
In alternativa viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Queste indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza come previsto dal Decreto Cura Italia, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità
Per il mese di dicembre 2020, viene erogata dalla società Sport e Salute S.p.A un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Possono usufruire dell'indennità quei lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Non possono richiedere questo bonus i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e di altre prestazioni presenti nelle legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione dl Salva Italia) e dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (conversione DL Rilancio).
Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza, devono essere presentate entro il 7 dicembre alla società Sport e Salute s.p.a. che le prende in carico secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro 7 giorni dal 15 agosto 2020, il ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, emanerà un ulteriore decreto con cui verranno individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dai DL emanati durante il periodo di pandemia l’indennità pari a 800 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima del 15 agosto 2020 possono presentare domanda di cassa integrazione con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».
Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
Alle domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente
Sull'onda del caso Airitaly, viene istituito il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Hanno diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale quelle aziende che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo di cui al presente comma.
Questo trattamento straordinario può essere autorizzato, con accordo stipulato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa;
- specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione o dalle Regioni interessate.
Con il Decreto Agosto è stato creato un Fondo per la formazione delle casalinghe, con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il 2020. Il fondo è finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.
I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con un decreto del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020.
Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS- Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020, le Regioni e le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. Diverse le misure previste, ad esempio: aumento del compenso straordinario per dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, reclutamento di nuovo personale a tempo determinato, 'coinvolgimento' dei medici specializzandi in corsia ma conlimiti ben precisi con preci limiti e aumento il monte ore dell'assistenza specialistica in convenzione.
Inoltre fino al 31 dicembre 2022, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età di medici specialisti, e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati secondo i rispettivi ordinamenti e comunque in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio
Agli enti locali che sono in difficoltà per la perdita di gettito locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono aumentati i fondi istituiti dal decreto rilancio di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L’incremento del fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento di cui al primo periodo verrà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dal 15 agosto 2020.
Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata è disposta l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.
Gli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi
è riconosciuto un contributo a fondo perduto se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
- 5% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.
L’ammontare minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche mentre l’ammontare massimo è pari a 150.000 euro.
Con lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da Covid-19 in aree con situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, viene concessa un'agevolazione ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro si trova:
- in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
- in Regioni con un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale.
L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Sono esclusi dall'agevolazione i datori di lavoro del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Questa agevolazione sarà in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Nella relazione che ne ha quantificato il costo ha anche indicato l’elenco delle regioni che soddisfano i requisiti: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Inoltre, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere se prevista in modalità videoconferenza, l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. Infine anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il termine di redigere entro centottanta giorni il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, è rinviato di sei mesi.
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi i pignoramenti di pensioni e stipendi presso terzi da parte del Fisco, effettuati prima del 20 maggio 2020.
Sono sospesi fino al 15 ottobre i termini di notifica di cartelle esattoriali e delle altre attività di riscossione dell’Agenzia delle entrate. Fino alla stessa data sono sospesi tutti i versamenti dovuti per cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. I versamenti sospesi dovranno esser effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione quindi entro il 30 novembre 2020.
Tutte le rateazioni in essere all’8 marzo 2020 e tutte quelle richieste con accoglimento entro il 15 ottobre 2020 decadono solo dopo il mancato pagamento di 10 rate e non 5 come previsto dalla normativa ordinaria.
I lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 non titolari di un rapporto di lavoro dipendente o pensione diretta o indiretta - ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità – e non percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di reddito di cittadinanza, hanno diritto fino al 31 dicembre 2020 a un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.
Fino al 31 dicembre 2020, i genitori con figli minori di 14 anni che vengono posti in quarantena (disposta dalla Asl per contatti avuti a scuola, o durante lo svolgimento di attività sportive o per la frequenza ad altre lezioni extrascolastiche) possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità di smart working. Se la prestazione non può esser svolta con modalità agile, uno dei genitori può astenersi dall’attività lavorativa per il periodo della quarantena, percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori di figli considerati disabili gravi ai sensi della legge 104/92 possono accedere allo smart working, se compatibile con la funzione svolta, in assenza di accordi individuali fino al 30 giugno 2021.