Decreto imprese ora è legge, arrivano novità per rendere più veloci i prestiti alle piccole aziende
Con il voto in Senato della legge di conversione, arrivano novità interessanti per superare gli ostacoli ai prestiti facilitati (e garantiti dallo Stato) per le piccole aziende in difficoltà. È uno dei provvedimenti già contenuto nel decreto imprese, ma alcune banche hanno imposto paletti non previsti dalla normativa. Ora la situazione potrebbe cambiare.

Un provvedimento molto importante con diverse norme dal rinvio degli adempimenti fiscali alla procedura semplificata per richiedere il pin per accedere al sito dell'Inps, dai contratti di mutui e prestiti a distanza al rafforzamento del Golden power. Inoltre il decreto avrebbe dovuto far arrivare sul mercato prestiti veloci e facili garantiti dallo Stato sotto forma di garanzie per venire incorntro a grandi, piccole e medie imprese messe in ginocchio dal lockdown dovuto al coronavirus. Un prestito quindi che i titolari delle imprese possono chiedere alle banche o alle finanziarie a condizioni di favore e con la garanzia dallo stato. Ma prioprio su questo punto, in particolar modo per i prestiti destinati alle piccole aziende in difficoltà (sotto i 500 dipendenti), alcune banche stanno rendendo la vita difficile ai titolari delle imprese. Con la legge di conversione arrivano delle novità per eliminare questi ostacoli. Eccole.
Novità per i prestiti garantiti al 100% alle piccole e medie imprese
Cambiano le caratteristiche dei prestiti garantiti al 100% dal Fondo Piccole e medie imprese che potranno avere durata fino a 120 mesi (prima era 72 mesi) e potranno avere capitale pari al max al 25% del fatturato 2019 oppure al costo salariale per le aziende costituite dal 1 gennaio 2019 in avanti. L’importo massimo non potrà comunque superare i 30.000 euro (prima era 25.000 euro). Viene anche esplicitato che la garanzia del Fondo PMI viene anche concessa a imprese o persone fisiche che esercitano arti e professioni, e che presentano anche prima del 31 gennaio 2020 esposizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate purché al momento della richiesta del prestito non siano più classificate come deteriorate. I prestiti già concessi da aprile ad oggi possono essere adeguati alle nuove condizioni. Inoltre, viene introdotta una autocertificazione del soggetto che chiede il prestito sulle caratteristiche della sua attività e questo dovrebbe ridurre la richiesta di documentazione da parte delle banche. Saranno sempre prestiti agevolati con inizio del pagamento delle rate solo dopo 24 mesi dalla concessione e un tasso di interesse che non potrà superare il rendimento medio dei titoli di Stato di pari durata (Rendistato) maggiorato dello 0,2%. Il modulo per la richiesta lo si può scaricare su www.fondidigaranzia.it.
Si tratta di una procedura che ha avuto molti ritardi e per cui avevamo anche segnalato ad Antitrust due banche. Dalla nostra indagine risulta che finora 4 imprese su 10 si sono viste rifiutare la loro richiesta dalle banche. La procedura è semplice:
- l’impresa deve scaricare un modulo dal sito del Fondo di garanzia (si tratta dell’allegato 4 bis);
- lo deve compilare e sottoscrivere:
- lo deve inviare, usando anche una semplice email con allegato un documento di identità, alla banca o alla finanziaria che chiedono la garanzia del Fondo per concedere il prestito.
Tuttavia, alcune banche hanno aggiunto una loro propria modulistica, ma soprattutto hanno inserito alcune clausole e condizioni che non sono in nessun modo previste o richieste dalla legge (il riferimento è l’articolo 13 comma 1 lettera m del dl 23 del 2020, il cosiddetto decreto liquidità imprese). Si tratta di comportamenti scorretti che abbiamo segnalato ad Antitrust. In effetti le banche richiedono delle condizioni non previste dalla norma e dunque impediscono al soggetto di poter usufruire delle facilitazioni visto che riceve dall’operatore delle informazioni non corrette che lo portano a fare delle scelte anche economiche che non avrebbe fatto o avrebbe fatto in altro modo se avesse avuto le giuste informazioni. La situazione è aggravata dal fatto che stiamo parlando di soggetti in difficoltà che a maggior ragione dovrebbero avere informazioni corrette per evitare ripercussioni negative. Ci auguriamo che le novità introdotte dalla legge di conversione possano risolvere le problematiche.
Novità per la sospensione dei mutui: si velocizza la procedura. Arriva nuova estensione.
La procedura di sospensione diventa più rapida per i mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale per i quali opera il Fondo di solidarietà Consap. Fino al 31 dicembre 2020, per le domande pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 e delle quali sono state verificate la completezza e la regolarità formale dal punto di vista di compilazione del modulo e degli allegati di prova, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza subito dopo la data di presentazione della domanda. Prima bisognava aspettare l’ok dal Fondo Consap e quindi la sospensione necessitava per partire di un periodo compreso tra 45 e 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ora invece il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. E vige il principio del silenzio assenso: decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Inoltre arriva un ulteriore estensione dei casi coperti dal Fondo Consap: la sospensione delle rate coperta dal Fondo di solidarietà riguarda anche le quote di mutuo per abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Sarà un regolamento del MEF (da emanare entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione) a individuare la quota di mutuo da sospendere.
Altra novità la sospensione delle segnalazioni alle Centrali rischi private e alla Centrale rischi di Banca d’italia.
Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate da banche e finanziarie alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, del Cura Italia (sospensione rate per piccole imprese) sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse. La stessa disposizione vale anche per le segnalazioni alle Centrali rischi private. Ci auguriamo che in uno dei prossimi provvedimenti questa novità venga estesa anche alle sospensioni delle rate chieste dai consumatori. Proporremo delle modifiche in tal senso. Le famiglie e le imprese hanno subito ostacoli e lungaggini che in molti casi li hanno costretti a pagare in ritardo le rate.
Prestiti alle aziende grandi e medio-piccole
Oltre ai prestiti destinati alle piccole imprese (di cui abbiamo appena parlato), con il decreto imprese sono arrivate misure dedicate anche alle grandi imprese. Per assicurare alle imprese con sede in Italia liquidità Sace (società specializzata nel credito alle imprese che fa parte del gruppo Cassa Depositi e prestiti) concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie italiane ed internazionali per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti da SACE sono di massimo 200 miliardi di euro. Con la legge di conversione anche in questo caso per facilitare la concessione viene introdotta una autocertificazione del richiedente il prestito (il titolare o il legale rappresentante dell’impresa) in cui dichiara che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza COVID-19 e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi e che è consapevole che i prestiti devono rispettare alcune condizioni. Tra cui:
- i finanziamenti devono essere di massimo sei anni (eventualmente ci può essere un preammortamento di 24 mesi);
- l'impresa doveva trovarsi in buone condizioni prima dell'emergenza Covid-19. In particolare l'impresa al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare tra le imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non doveva risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca;
- la garanzia ammonta al valore maggiore tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio del costo del personale nel 2019.
La garanzia copre il:
- 90% dell’importo del finanziamento
per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; - 80% dell’importo del finanziamento
per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; - 70% dell’importo del finanziamento
per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese a Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sull’importo garantito la commissione è lo 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie le commissioni sull’importo garantito crescono e diventano: 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Gli altri provvedimenti del decreto imprese
Restano altri provvedimenti già introdotti dal decreto liquidità:
- rinvio degli adempimenti fiscali da parte delle imprese;
- difesa delle attività produttive italiane;
- provvedimenti per facilitare la vita del singolo in questa fase in cui gli spostamenti sono limitati.
Sì ai contratti di mutui e prestiti a distanza
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2020 sarà possibile formalizzare i contratti bancari a distanza. In pratica per dare il consenso a un qualsiasi contratto (mutuo, prestito, richiesta carta di credito, conto corrente etc) sarà possibile usare una email ordinaria (anche non certificata) con allegata copia del documento di identità. Il cliente riceverà comunque copia del contratto cartaceo alla prima occasione utile al termine dello stato di emergenza; allo stesso modo per chiudere un rapporto (ad esempio un conto, recedere da una carta, etc) sarà possibile usare una email con allegata la carta di identità. Questa procedura è stata estesa con il decreto rilancio anche ai contratti assicurativi e di investimento. A distanza possono inoltre essere sottoscritti anche i contratti di acquisto di buoni postali dematerializzati senza la firma dell'acquirente.
Procedura semplificata per chiedere il Pin dell'Inps
Fino al 31 luglio 2020, quindi fino al termine dello stato di emergenza, arriva la possibilità di richiedere il Pin in maniera semplificata che consente l'accesso a tutti i servizi online dell'Inps. L'istituto è infatti autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente. Rimane comunque imprescindibile la verifica con l'identificazione diretta tramite riconoscimento facciale da remoto, quando l'emergenza sanitaria sarà terminata.
Stop a contributi, Iva e ritenute per due mesi
Sospesi i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, l’assicurazione obbligatoria, Iva, ritenute alla fonte e addizionali regionale e comunale (per chi opera come sostituto d’imposta) per i mesi di aprile e maggio, quindi quelli relativi alle scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. Per poter essere sospesi, i pagamenti devono rispettare alcune caratteristiche: i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di interessi o sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020.
- Imprese e autonomi con ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni di euro, ma solo se si è verificata sia nei mesi di marzo e aprile una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (il limite di reddito non vale per chi ha sede a Bergamo, Brescia, Cremona Lodi e Piacenza). Se i ricavi o i compensi nel 2019 superano i 50 milioni di euro, ma solo se si è verificata sia nei mesi di marzo e aprile una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
- Soggetti economici che hanno avviato un'attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.
- Enti non commerciali, del terzo settore e religiosi che svolgano attività istituzionale di interesse generale non in forma di impresa.
Sospese le ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, rappresentanti di commercio e procacciatori d’affari da parte dei sostituti d’imposta. Per ottenere la sospensione questi soggetti devono aver ricevuto nel 2019 compensi o ricavi inferiori a 400 mila euro e non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente quello di sospensione che opera solo per i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. Il versamento delle ritenute non fatte dal sostituto d’imposta deve esser fatto entro il 31 luglio 2020 in un’unica soluzione o entro un massimo di 5 rate mensili a decorrere da luglio senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rafforzato il Golden Power
Per evitare scalate e acquisizioni delle imprese italiane in settori particolarmente delicati e strategici del Paese viene rafforzato il Golden Power. Si tratta di una misura di deterrenza che prevede che per un anno venga esteso in via transitoria lo scudo anti-acquisizioni straniere all'approvvigionamento alimentare e alle infrastrutture o tecnologie critiche in materia di salute che si aggiungono ai settori del biotech, della robotica, delle assicurazioni e delle banche, già coperti dal Golden Power. I poteri di veto del Governo saranno estesi anche alle operazioni di acquisizioni all'interno dell'Unione europea, non solo per controllo, ma anche per acquisizione di quota dal 10% in su.