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Affitti brevi: stop al check-in a distanza

Il check-in da remoto (mediante invio telematico dei documenti e accesso agli alloggi tramite key box) non sarà più consentito. A vietarlo, per motivi di sicurezza, è una circolare del ministero dell’Interno che ribadisce l’obbligo (già previsto dalla legge) per i gestori di tutte le strutture ricettive di verificare personalmente la corrispondenza tra documenti e l’identità della persona

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03 dicembre 2024
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Stop al check-in da remoto

Stop al check-in da remoto. A disporlo è una circolare del ministero dell’Interno. Nel provvedimento viene ribadito, infatti, l’obbligo – già previsto dalla legge – da parte dei gestori di strutture recettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità dei propri ospiti tramite verifica “de visu”, cioè di persona, verificando l’esatta corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti. Inoltre, entro le 24 ore successive all’arrivo (o entro 6 ore se il soggiorno dura meno di 24 ore), il gestore dell’alloggio deve comunicare le generalità dei propri ospiti alla questura.

La norma vale sia per gli hotel che per gli affitti brevi. Anche per gli appartamenti affittati su piattaforme come Airbnb e Booking è sempre obbligatorio il controllo di persona dei documenti dei clienti.

Chi deve effettuare il riconoscimento? Il proprietario o un'altra persona?

La responsabilità del controllo ricade sul gestore della struttura o sui "soggetti legittimati al ricevimento dell'avventore". Questo significa che anche i proprietari che affittano il proprio appartamento attraverso le piattaforme on line dovranno organizzarsi per garantire la presenza fisica di qualcuno al momento dell'arrivo degli ospiti. Non basta più inserire i propri dati on line per accedere all'alloggio: ogni ospite deve essere identificato fisicamente da qualcuno dello staff della struttura, che dovrà verificare la corrispondenza tra il documento e chi lo presenta.

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Le motivazioni del provvedimento

Nel testo si legge che il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza vista “l’intensificazione del fenomeno di locazioni brevi, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma nel Paese, anche in vista del Giubileo a Roma a partire dal 24 dicembre, e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale, emerge la necessità di attuare stringenti misure per prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose, legate ad organizzazioni criminali o terroristiche”.

La circolare del ministero dell’Interno si esprime sull'interpretazione dell'art.109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Il Ministero sottolinea che l’obbligo di identificazione personale serve a prevenire e controllare situazioni di rischio. Come confermato anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.262/05), il riconoscimento de visu è essenziale per la sicurezza pubblica e deve essere svolto senza deroghe, neppure per agevolare la gestione.

Se, da un lato, il self check-in snellisce le operazioni per i gestori e offre maggiore flessibilità agli ospiti; dall’altro elimina il contatto diretto necessario per garantire la corrispondenza tra documento e persona. Senza un controllo diretto sull’identità degli ospiti, potrebbero esserci soggiorni sotto falsa identità, con conseguenze potenzialmente pericolose.

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Le key-box potranno essere ancora utilizzate?

Alla luce della circolare, le key box non potranno più essere utilizzate. La circolare del ministero dell’Interno di fatto contesta le procedure di identificazione da remoto molto utilizzate per gli affitti brevi. Sempre più spesso, infatti, i documenti vengono inviati all’affittuario tramite mail per poi effettuare l’accesso agli appartamenti con dei codici apri-porta che consentono anche di recuperare le chiavi custodite nelle cosiddette key box.

Una modalità, si legge nel provvedimento, che non consente l’identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza tra il documento e la persona. Questo, di fatto, non soddisfa i requisiti già previsti dalla legge in tema di pubblica sicurezza perché se le chiavi non vengono date direttamente dal proprietario o da un suo delegato, non si può escludere che nell’alloggio ci sia una persona diversa rispetto ai documenti inviati. La questura non può quindi essere informata correttamente su chi davvero occupa l’appartamento o la struttura generando un potenziale rischio per la sicurezza.

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