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ADDEBITO COMMISSIONI AGGIUNTIVE SU PAGAMENTO CARTA DI CREDITO

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Carte di credito

Reclamo

M. F.

A: Nexi

22/05/2024

Reclamo per addebito Commissioni Aggiuntive di €. 5,17 sul pagamento di acquisto biglietti online con carta di credito presso TAM Teatro Arcimboldi Milano Secondo quanto previsto dalle direttive UE in materia e dal codice del consumo, chiedo la restituzione di tali commissioni aggiuntive. Ringrazio, Cordiali saluti. FM

Messaggi (1)

Nexi

A: M. F.

26/06/2024

Spett.le Altroconsumo,in merito a quanto rilevato dalla vostra segnalazione, ci preme comunicarvi che Nexi è estranea ad eventuali comportamenti adottati dagli Esercenti convenzionati che prevedano l’addebito di costi aggiuntivi nel caso venga utilizzata una carta di credito per effettuare il pagamento. Il nostro Regolamento infatti indica chiaramente che:” L’Esercente deve […] b) astenersi dall’applicare commissioni aggiuntive per i Titolari che utilizzano le Carte quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni” (cfr. Art. 10 - Obblighi dell’Esercente – Regolamento consultabile nella sezione “Trasparenza” del nostro sito).Per quanto riguarda la richiesta di rimborso, invitiamo pertanto il Signor Foiadelli a rivolgersi direttamente al Teatro degli Arcimboldi, che tramite la Show Bees, si occupa della vendita dei biglietti on-line e che eventualmente potrà fornire maggiori chiarimenti in merito.Fermo quanto sopra, nello spirito di massima collaborazione e attenzione rispetto a quanto segnalato, sarà in ogni caso nostra cura sensibilizzare l’Esercente al riguardo.CordialmenteAntoniettaServizio ReclamiCome prevede la normativa attuale, le ricordiamo che - se sussistono le condizioni stabilite e se lo ritiene opportuno - può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie; in particolare, può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 38), come ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario o il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). L’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità del’ eventuale domanda giudiziale.vs. Riferimento - @@REF_ID@e7757f2b7249056cf4@REF_ID@@ref:!00D1t0viE2.!500Se08lnru:ref

Richiesta di assistenza 26 giugno 2024

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