Buongiorno,ho effettuato il cambio di operatore per telefonia fissa e ho ricevoto da voi una fattura di chiusura contratto con Costo per attività di migrazione servizio verso altrooperatore.Faccio presente che i costi di migrazione non dovrebbero essere a mio carico secondo la legge Bersani L.n.40/2007.Faccio inoltre presente che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2707 del 28 settembre 2016, sulla base di quanto contenuto nell’art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto legge n. 7-2007 (c.d. decreto Bersani) ha stabilito che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia… devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore …”Quest’ultima’espressione usata dal legislatore è stata l’oggetto del dibattito affrontato dal Tribunale di Taranto: “e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore…”.Il “senza spese” non può essere interpretato nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, con l’utilizzo dell’escamotage contenuto nella seconda parte: “non giustificate dai costi dell’operatore”. In tal modo si rischierebbe di addebitare spese illegittime.