DECRETO LEGISLATIVO 21 FEBBRAIO 2014, n.21Art. 56. Obblighi del professionista nel caso di recesso 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dalconsumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senzaindebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno incui e' informato della decisione del consumatore di recedere dalcontratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue ilrimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo dipagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvoche il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e acondizione che questi non debba sostenere alcun costo qualeconseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia statoeffettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non sianostati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla lororestituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni alrimborso nei confronti del consumatore delle somme versate inconseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.