È stato, infatti, previsto in extremis che, decorsi 18 mesi dall’emissione (12 per i servizi di trasporto), il consumatore ha diritto ad ottenere un rimborso monetario in caso di inutilizzo del voucher stesso. Tali disposizioni, di carattere eccezionale, sono applicabili solo ai contratti con esecuzione prevista fra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, per risoluzioni/cancellazioni effettuate entro il 31 luglio. (art. 945 Codice della navigazione) e dell’impossibilità sopravvenuta a beneficiare della prestazione (art. 1463 c.c.)Salve in base alle normative Europee viene specificato che ci sia l'obbligo della restituzione del voucher alla scadenza dello stesso in quanto le varie compagnie hanno ricevuto un indennizzo per l'emergenza Covid. Resto in attesa di un vostro riscontro