indietro

Piano cottura samsung

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Garanzia

Reclamo

F. S.

A: LUBE

26/11/2025

Il sottoscritto FrancescoSoviero, in qualità di consumatore e vostro cliente, espone quanto segue ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di garanzia legale di conformità. In data 17 aprile 2024 ho acquistato presso un vostro rivenditore un piano cottura Samsung, codice modello NA64H3031, come da fattura n. 36 del 17/04/2024, tuttora in garanzia legale. Sin dai primi mesi di utilizzo si è manifestato un evidente difetto di conformità consistente nel distacco progressivo delle serigrafie presenti sul piano cottura, difetto del tutto incompatibile con la normale destinazione d’uso del prodotto e con le aspettative che un consumatore medio ripone in un bene di tale tipologia, fascia qualitativa e costo. Con la presente si precisa in modo inequivocabile che tale deterioramento non è in alcun modo riconducibile a un uso improprio, a negligenza o a manutenzione non corretta da parte dell’utilizzatore. Non sono mai stati impiegati prodotti abrasivi, strumenti aggressivi o modalità di pulizia difformi dalle istruzioni del produttore. La problematica è da qualificarsi come difetto intrinseco del bene, già presente al momento della consegna, e come tale rientrante nella nozione di “difetto di conformità” prevista dall’art. 129 del Codice del Consumo. In virtù della disciplina vigente, si richiama espressamente l’obbligo, posto in capo al venditore e non al produttore, di garantire la piena conformità del bene per il periodo di due anni dalla consegna, in base agli artt. 128, 130 e 135 del Codice del Consumo, obbligo che non può essere trasferito, delegato o subordinato all’eventuale garanzia convenzionale del produttore. Grava pertanto su di Voi l’onere di provvedere, senza spese a carico del consumatore, alla rimessa in pristino della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione, da eseguirsi in un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti all’acquirente, come prescritto dall’art. 130, commi 2, 3 e 6. Alla luce di quanto esposto, si richiede formalmente e senza indugio di attivare la procedura di garanzia legale mediante riparazione o, qualora questa risulti impossibile o eccessivamente onerosa o comunque non idonea a ripristinare correttamente la funzionalità e l’estetica originaria, sostituzione integrale del prodotto con uno nuovo e conforme, ai sensi degli artt. 130 e 132 del Codice del Consumo. Ogni eventuale diniego o rinvio al produttore sarebbe contrario alla normativa vigente e configurerebbe una condotta inadempiente, con ogni conseguenza di legge, inclusa la responsabilità per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di vendita e dalla normativa di tutela del consumatore. Si invita pertanto la Vostra società a fornire riscontro scritto alla presente entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento della PEC, con indicazione della procedura che intendete intraprendere per adempiere ai Vostri obblighi di legge. In difetto di riscontro o in caso di risposta non conforme alla normativa, il sottoscritto si vedrà costretto a tutelare i propri diritti nelle sedi competenti, anche mediante attivazione della procedura di conciliazione paritetica o giudiziale e mediante segnalazione alle Autorità preposte alla vigilanza sul rispetto della disciplina consumeristica. Distinti saluti.


Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).