Gentile sig.ra Cuomo,In relazione alla pratica in oggetto, non si ritiene accoglibile la sua richiesta, se non nella misura già riconosciuta (300,00 euro in buono).Non è imputabile ad Ikea la circostanza che il luogo di destinazione della merce disti svariati chilometri dalla sua abitazione e non vi sia in loco nessuna persona disponibile a presenziare agli interventi ai sensi dell'art. 1225 del Codice Civile, infatti, il debitore è chiamato a rispondere limitatamente ai soli danni prevedibili nel momento in cui è sorta l'obbligazione.La documentazione gentilmente allegata non risponde poi alla richiesta precedentemente formulata (consistente nella produzione di un contratto di locazione concluso, sottoscritto da conduttore e locatore ed avente data certa anteriore), che avrebbe comunque portato ad una valutazione attinente all'eventuale danno attinente ad un mese di locazione, essendosi il montaggio concluso in data 20 Ottobre e non potendo estendersi l'eventuale responsabilità di IKEA ad un intero anno di mensilità, per la stessa norma citata.Rimanendo in attesa di un suo gentile riscontro le porgiamoCordiali salutiAntonio P.Small claim - Customer Support CenterIKEA Italia Retail SrlSP 208 n.3 - 20061 Carugate (MI)Fax +39 02 92927 320e-mail: csc.smallclaim.it@ikea.comPec: ikeacsc-qcg@legalmail.itIKEA Italia Retail Srl - Euro 7.800.000,00.= int. vers. - Società a Socio Unico - CF 11574560154 - VAT 02992760963La presente comunicazione è confidenziale e riservata ai destinatari indicati in indirizzo. Chi ne venga in possesso per errore o senza autorizzazione è pregato di distruggere la copia pervenutagli ed è avvertito che ne è vietata la presa visione, la diffusione o comunicazione, in tutto od in parte, e che qualsiasi uso non autorizzato verrà perseguito per legge.