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Richesta di pagamento

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

F. F.

A: PARK & CONTROL SRL

28/03/2025

Salve Ricevo con sorpresa una lettera dallo studio legale Marchetti in cui mi si chiede il pagamento di 222 euro per violazione di parcheggio...! premesso che ho ricevuto via posta ordinaria (e non raccomandata come dovrebbe essere per certificare la decorrenza di ricezione della vostra comunicazione) 2 vostre lettere in cui mi contestate delle violazioni del parcheggio del Penny Market di Massa, per il veicolo a me intestato targato FE979ME. Della terza lettera che viene citata nella raccomandata dello studio legale Marchetti invece vi faccio presente che non l'ho mai ricevuta e apprendo solo ora della sua esistenza...!!! In riferimento al vostro regolamento contesto quanto segue: 1. L’articolo 3 ammette che è l’Utente che effettua l’accesso alle aree di parcheggio a concludere il contratto e non l’intestatario della macchina al quale voi vi state riferendo, che può essere totalmente estraneo ai fatti, come nel caso mio specifico in quanto nelle date e negli orari che contestate non ero fisicamente presente sul comune di Massa, cosa che posso assolutamente dimostrare. 2. Chiedo inoltre che mi venga fornita l’ omologazione degli apparecchi che hanno scattato le foto in quanto senza un’omologazione certificata, i dati presenti nei fotogrammi (luogo, data, ora, e direzione) sono totalmente privi di significato. 3. Non avete in ogni caso il diritto di contestare la sosta “abusiva”: il parcheggio infatti dovrebbe a tal fine dotarsi di sbarra e di regolare emissione di scontrino che registra l’ accesso delle autovetture, da far vidimare alla casse del Penny Market come avviene in tutti i casi di parcheggi in uso esclusivo ai supermercati che prevedono sanzioni in caso di comportamenti contrari a un regolamento. Per tali motivi non avete alcun diritto di riscuotere la cifra da voi richiesta, e chiedo pertanto l’estinzione totale della mia posizione nei vostri confronti. In caso contrario sarò costretta a tutelare i miei interessi tramite l'associazione Altroconsumo di cui faccio parte. saluti Faranna Federico

Messaggi (1)

Richiesta di assistenza 04 aprile 2025

PARK & CONTROL SRL

A: F. F.

10/04/2025

Gent.mo Sig. Faranna, in riferimento alla Sua nota, in nome e per conto della mia assistita, Le fornisco i seguenti chiarimenti. La società Park Control S.r.l. si occupa di gestire e regolamentare il corretto utilizzo gratuito del parcheggio sito in Massa, Via Pellegrini n. 13, posto a servizio dell’esercizio commerciale Penny Market, sulla base del Regolamento di parcheggio – Condizioni Generali di Contratto, esposto presso l’ingresso e all’interno delle aree di parcheggio del medesimo esercizio commerciale, comprensivo di adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali ed integrato da ulteriori cartelli informativi posizionati in diversi punti delle aree di sosta e all’interno del supermercato. Tali ulteriori cartelli informativi rammentano che la sosta massima consentita è di 90 minuti e che l’accertamento del superamento di tale limite, con conseguente applicazione di una penale contrattuale, viene effettuato automaticamente tramite il sistema di rilevamento targhe. Il sopracitato Regolamento di parcheggio è, inoltre, disponibile sul sito internet della società all’indirizzo s:www.park-control.it/fileadmin/RegolamentiParcheggi/PENNY_regolamento_di_parcheggio_Massa_Via_Pellegrini.pdf Il rapporto intercorso fra Lei e Park Control S.r.l. si è perfezionato a titolo di offerta al pubblico ex artt. 1336 e 1341 c.c., mediante la semplice immissione del veicolo nelle aree di sosta in questione. La penale contrattuale è stata applicata in esecuzione di quanto previsto dalle suddette Condizioni Generali di Contratto, da Lei conosciute ed accettate per adesione al momento dell’utilizzo del parcheggio stesso. A tale riguardo, si ritiene opportuno riportare qui di seguito i contenuti del Regolamento di parcheggio, al fine di evidenziare come l’utente sia posto nella condizione di conoscere chiaramente le disposizioni che regolamentano la sosta in tali aree di parcheggio: Art. 3. Con l’accesso nelle aree di parcheggio di cui al precedente articolo 1, l’Utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti Condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice civile. Art. 4. La sosta è consentita in tutti gli stalli delimitati che si trovano all’interno dell’area di parcheggio, con possibilità di utilizzo esclusivo in favore dei soli Utenti dell’esercizio commerciale, i quali saranno autorizzati a sostare gratuitamente FINO AD UN MASSIMO DI 90 MINUTI (NOVANTA MINUTI) dall’ingresso all’interno dell’area medesima. Entro il suddetto termine, con il limite di due visite per ogni giorno, l’Utente, alla guida del proprio veicolo, dovrà uscire dall’area di parcheggio, al fine di non incorrere nella violazione delle presenti Condizioni generali. Art. 5. Il periodo di sosta inizia quando il veicolo entra nel parcheggio e termina quando il veicolo esce dal parcheggio. Art. 6. La durata della sosta viene registrata automaticamente tramite telecamere dotate di sistema di riconoscimento targhe, le quali rilevano marca, modello e targa del veicolo che accede e giorno ed orario di ingresso e di uscita dall’area di parcheggio. Non è richiesto alcun permesso di parcheggio. Art. 7. In tutti i casi di sosta abusiva e di sosta eccedente il termine di cui al precedente articolo 4, sarà applicata una penale contrattuale di € 36,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Nel caso in cui il veicolo dovesse rimanere parcheggiato per più giorni, sarà applicata una penale contrattuale di € 36,00 per ogni giorno o frazione di giorno di sosta abusiva, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per la contestazione della violazione. Art. 8. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato con bollettino postale tramite versamento sul conto corrente postale n° 1056548363, oppure con bonifico sul c/c cod. IBAN IT75D0760111500001056548363 intestato a PARKCONTROL, indicando il numero della penale e la targa dell’auto entro i 45 giorni successivi alla violazione. Art. 9. Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 45 giorni dalla violazione comporterà l’addebito di ulteriori € 18,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo. Art. 10. PARKCONTROL nel caso di applicazione di penale contrattuale, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione entro e non oltre 90 giorni dalla violazione. In caso di omesso pagamento entro i 100 giorni successivi alla violazione, PARKCONTROL si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre 165 giorni dalla violazione, una lettera di diffida e messa in mora con un costo ulteriore di euro 60,00 a titolo di contributo spese legali. L’omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di PARKCONTROL dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste.” Le evidenzio inoltre che, chi utilizza impropriamente il parcheggio del Supermercato, recandosi poi altrove, impedisce ai veri utenti del punto vendita di accedervi, ledendo in tal modo il patrimonio aziendale. Quanto al sistema di rilevamento targhe utilizzato, Le preciso che l’art. 45, comma 6 del Codice della Strada e l’art.192, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice della strada, non sono applicabili nel caso di specie. L’art. 45, comma 6 stabilisce che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.” L’art. 192, comma 1 prevede che “Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonchè da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.” Nel caso di specie, non si tratta di apparecchiature e/o mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative soggette alla disciplina del Codice della strada, bensì di una sistema di rilevamento targhe volto all’accertamento di violazioni al Regolamento di parcheggio, nell’ambito di un rapporto contrattuale di natura esclusivamente privatistica, a cui fa seguito l’applicazione di penali di natura contrattuale. Venendo al caso di specie, dal sistema automatizzato di controllo della sosta mediante telecamere dotate di sistema di riconoscimento delle targhe, risulta che Lei abbia sostato all’interno del parcheggio in questione, in data 03/10/24 – 04/10/24 – 16/10/24, per un periodo superiore ai 90 minuti consentiti (vedasi immagini allegate). Conseguentemente, la mia assistita Le inviava le seguenti richieste di pagamento: - prima richiesta di pagamento Prot. 560 del 14/10/24: dell’importo di € 72,00 per le prime due posizioni (€ 36,00 per ciascuna posizione); - prima richiesta di pagamento Prot. 601 del 23/10/24: dell’importo di € 36,00 per la terza posizione; A fronte del mancato pagamento, Le inviava i seguenti solleciti di pagamento: - Prot. 817 del 09/12/24 del maggior importo di € 108,00, di cui € 18,00 (per casicuna posizione) a titolo di spese di gestione per il ritardo nel pagamento per le prime due posizioni (€ 54,00 per ciascuna posizione); - - Prot. 97 del 15/01/24: del maggior importo di € 54,00, di cui € 18,00 a titolo di spese di gestione per il ritardo nel pagamento, per l’ultima posizione. Perdurando l’inadempimento, la mia assistita si vedeva costretta a conferire incarico al sottoscritto per il recupero del credito, con una ulteriore maggiorazione di € 60,00, a titolo di spese legali per il mio intervento. Fermo quanto sopra, la mia assistita è disponibile a chiudere le Sue posizioni, in via meramente transattiva e pro bono pacis, con il pagamento del minor importo di € 162,00, quindi al netto delle spese legali, da effettuarsi tramite versamento sul Conto Corrente Postale n. 1014792285, utilizzando il bollettino allegato, od in alternativa con bonifico (IBAN: IT06 O076 0111 5000 0101 4792 285) intestato a PARKCONTROL S.r.l. indicando la targa del veicolo e la denominazione del parcheggio cui il pagamento si riferisce, ed inviando poi copia del bollettino o della ricevuta del bonifico al fax 02 577 60090 o alla email recupero.crediti.penali@wt4.it Restando in attesa, porgo distinti saluti. Studio Legale Avv. Alberto Marchetti Via Ovidio n° 20 00193 Roma


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