Milano, 27/08/2025
Spett.le Altroconsumo,
riscontriamo con la presente la Vostra comunicazione del 07/08/2025, inviata per conto del Sig. Paolo Bottini (“Cliente”), per comunicarVi quanto di seguito.
Vi confermiamo che in data 22/08/2025 la Banca come richiesto ha provveduto a disporre il trasferimento dei fondi, scusandoci se le tempistiche sono state fonte di insoddisfazione.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Ufficio Reclami
ING BANK N.V. - Milan Branch
Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano
E: ufficio.reclami@ing.com
PEC: ufficioreclami@pec.ing.it
www.ing.it
Si ricorda che qualora il riscontro fornito dall’Ufficio Reclami di ING BANK N.V. – Milan Branch non fosse soddisfacente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ai soggetti abilitati e riconosciuti dall'ordinamento, tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 28/2010), quali, ad esempio, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni potrà consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
In alternativa, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante ricorso (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) per le controversie insorte tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari oppure (ii) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) per le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in materia di servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Per i reclami relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato, potrà rivolgersi direttamente al nostro DPO (Data Protection Officer) per iscritto all’indirizzo della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella all’indirizzo privacy.it@ing.com. In alternativa potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria oppure al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia, 11, 00187 – Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it , email: protocollo@gpdp.it, tel. (+39) 06.696771).
Per i reclami relativi ai servizi assicurativi, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla SocietàIntermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: :www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
c) procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione
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