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Difensore civico: cos’è, quando serve e come richiederne l’intervento

Il difensore civico è una figura di garanzia che tutela i cittadini nei rapporti con la Pubblica amministrazione in caso di ritardi, errori, omissioni o comportamenti irregolari degli uffici pubblici. Puoi rivolgerti al difensore civico quando una pratica amministrativa non procede correttamente oppure quando non ricevi risposte entro i tempi previsti. Vediamo insieme cosa può fare, quando contattarlo, verso quali enti può intervenire e tre moduli aggiornati per presentare la richiesta.

Con il contributo esperto di:
25 febbraio 2026
Concetto di giustizia.

Il difensore civico è un organismo indipendente istituito a livello regionale o locale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione. Ne esistono di diverse tipologie: 

  • difensore civico regionale, competente per gli enti regionali; 
  • difensore civico comunale o provinciale, se previsto dall’ente locale; 
  • difensore civico digitale, istituito presso Agenzia per l'Italia Digitale per le problematiche relative ai servizi digitali della PA. 

Il suo intervento è gratuito e non sostituisce il giudice, ma aiuta a risolvere le controversie in via amministrativa. 


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Chi può chiedere l’intervento del difensore civico e quando

Possono presentare richiesta di intervento al difensore civico: 

  • qualsiasi cittadino; 
  • imprese e associazioni; 
  • chiunque abbia un interesse diretto in una pratica amministrativa. 

È possibile rivolgersi al difensore civico quando si verificano situazioni come: 

  • mancata risposta da parte di un ufficio pubblico entro i termini previsti; 
  • ritardi o blocchi ingiustificati nella gestione di una pratica; 
  • diniego o limitazione del diritto di accesso agli atti; 
  • irregolarità o comportamenti non corretti da parte della Pubblica amministrazione. 

Prima di richiedere l’intervento è consigliabile aver già presentato una richiesta formale all’ente coinvolto. Non è necessario farsi assistere da un avvocato, perché la procedura è gratuita e può essere attivata direttamente dal cittadino.  

Ricorda, però, che il difensore civico non può annullare direttamente un provvedimento, imporre sanzioni o sostituirsi al giudice. 

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Verso quali enti può intervenire

Il difensore civico può intervenire nei confronti di

  • Amministrazione regionale;  
  • Enti, Istituti, Consorzi, Agenzie e Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale; 
  • Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere;  
  • Concessionari o Gestori di servizi pubblici;  
  • Enti locali in forma singola o associata;
  • Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nel territorio regionale. 

Non può invece intervenire contro: 

  • privati; 
  • autorità giudiziarie;
  • forze dell’ordine nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. 
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Come contattare il difensore civico

La richiesta può essere inviata tramite PEC, con raccomandata A/R, o, se disponibili, tramite moduli online sui siti istituzionali. 

Per verificare se il servizio è attivo nella tua zona puoi consultare il portale del coordinamento nazionale dei difensori civici, oppure il sito del tuo Comune o della tua Regione. 

Ricordati di allegare sempre alla richiesta: 

  • copia delle comunicazioni inviate all’ente, 
  • copia documentazione relativa alla pratica,  
  • eventuale copia richiesta accesso atti,  
  • eventuale copia richiesta accesso civico.  
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Moduli per richiedere l’intervento del difensore civico

Di seguito trovi tre fac simile pronti all’uso, da adattare al tuo caso. Ti basterà, una volta scelto e copiato quello giusto, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo. 

 

 

Modulo richiesta intervento del difensore civico 

Destinatario 

Ufficio del Difensore Civico di [Regione/Provincia/Comune] 

Oggetto: Richiesta di intervento del Difensore Civico 

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a il [data], residente in [indirizzo completo], espone quanto segue: 

  • ente o ufficio coinvolto: [nome ufficio] 
  • tipo di pratica: [descrizione pratica amministrativa] 
  • numero o riferimento pratica: [eventuale numero]
  • data di presentazione: [data] 

Nonostante le richieste effettuate, la pratica risulta [non evasa / ritardata / respinta senza adeguata motivazione].  

Il comportamento descritto appare in contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica amministrazione. 

Chiede pertanto l’intervento del Difensore Civico affinché venga verificata la situazione e vengano adottate le iniziative necessarie. 

[Luogo e data] 

[Firma] 

 

Modulo richiesta riesame accesso documentale 

Destinatario 

Ufficio del Difensore Civico di [Regione/Provincia/Comune] 

Oggetto: Richiesta riesame diniego accesso documentale (art. 25 Legge 241/1990) 

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], residente in [indirizzo], con riferimento alla richiesta di accesso agli atti presentata in data [data] all’ente [nome ente],  

premesso che: 

in data [data] è stato comunicato il [diniego / limitazione / mancata risposta]; 

chiede: 

il riesame del provvedimento ai sensi della normativa vigente. 

Documenti richiesti: 

[descrizione documenti] 

[Luogo e data] 

[Firma] 

 

Modulo richiesta riesame accesso civico 

Destinatario 

[Difensore Civico competente per l’accesso civico] 

Oggetto: Richiesta riesame accesso civico (D.lgs. 33/2013) 

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], residente in [indirizzo], con riferimento alla richiesta di accesso civico presentata in data [data] all’ente [nome ente],  

considerato che:  

[la richiesta non ha ricevuto risposta entro i termini / l’accesso è stato negato o limitato]  

chiede: 

il riesame della decisione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013. 

Qui di seguito, le informazioni e i documenti richiesti: 

[descrizione] 

[Luogo e data] 

[Firma] 

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Cosa succede dopo la richiesta di intervento

Dopo la richiesta, il difensore civico verifica la documentazione, contatta l’ente interessato e propone una soluzione o invita l’ufficio a concludere il procedimento. Generalmente si ottiene un riscontro entro 30-60 giorni. 
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