Buongiorno, la presente per comunicare l addebito ricevuto in data odierna rispetto all’ordine in oggetto, rispetto al quale non mi risulta di aver ricevuto informazioni di preavviso.
Tale condotta è da ritenersi a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta. La Corte di Cassazione con sentenza n. 20402/15, depositata il 12 ottobre 2015 nel fornire una corretta esegesi dell’art. 1341, ha ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità, motivo per cui la Cassazione sostiene che questi rinnovi automatici se non specificatamente approvati per iscritto si intendono come nulli. Quindi in ossequio alla normativa stabilita dal codice civile si richiede il rimborso della spesa sostenuta e conseguente disattivazione del servizio, attivato inizialmente a condizioni diverse e più favorevoli.