Esenzioni per invalidità: chi ne ha diritto?

L'esenzione d'invalidità è un diritto per chi soffre di menomazioni o deficit. Pensioni, assegni e indennità di accompagnamento: a chi spettano? Come si possono richiedere? E i minori come sono tutelati?
Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. Si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale. Il riconoscimento di un’invalidità dà diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche purché sia stata accertata dall’Azienda sanitaria territoriale.
Chi può fare domanda di riconoscimento dell’invalidità?
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità:
- i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale;
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Chi ha diritto all’esenzione e per quali prestazioni?
Hanno diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche le seguenti categorie di invalidi:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;
- invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi e sordomuti;
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra);
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Hanno invece diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
L’esenzione per invalidità, non comporta però benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) e hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria Asl o alla Regione di residenza.
Fanno eccezione gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo che hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
Quali sono i benefici economici dell’invalidità civile?
Il riconoscimento dell’invalidità civile dà diritto ad una serie di benefici per l’invalido proporzionali rispetto alla gravità dell’invalidità e ad altre specifiche condizioni. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’Azienda sanitaria di residenza. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. I benefici possono essere:
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di accompagnamento ai minori;
- indennità mensile di frequenza.
Nella tabella seguente un breve riepilogo dei diritti assistenziali in base al grado di invalidità:
Grado di invalidità | Diritti assistenziali |
---|---|
34% | Gratuità di protesi, ausili e ortesi |
46% | Collocamento mirato |
60% | Inserimento in quota invalidi durante il rapporto di lavoro |
67% | Esenzione parziale del ticket sanitario |
74% | Assegno mensile |
75% | Riconoscimento di versamenti previdenziali figurativi |
80% | Riduzione dell'età pensionabile |
100% | Pensione di inabilità di invalidità civile |
100% + indennità accompagnamento | Indennità di accompagnamento |
Minori | Indennità di frequenza |
Spesa finanziata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015.
L’invalidità civile è riconosciuta dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito che ne decide lo stato e il grado, attraverso una specifica Commissione medica composta da:
- un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente;
- un medico scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
- un medico Inps;
- un sanitario, che rappresenta l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).
Il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità prevede vari passaggi:
- L’interessato deve recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
- Il medico invia telematicamente all’Inps il certificato in formato digitale. Il certificato medico inviato online da parte del medico certificatore abilitato è a pagamento a tariffa libero professionale ed è soggetto ad IVA (al momento al 22 %).
- Il medico consegna all’interessato richiedente una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata e una copia del certificato medico originale. Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.
- Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda di invalidità all’Inps, direttamente per conto proprio o tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), specificando il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica.
- Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del genitore o del tutore. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visita e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione Azienda sanitaria territoriale.
- Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla Azienda Sanitaria di competenza.
- Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento presso la commissione medica dell'azienda sanitaria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail (nel caso in cui sia stata comunicata) ed è visibile sul sito internet dell’Inps. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione e la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, originale del documento firmato dal medico certificatore, eventuale atra documentazione sanitaria). La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni. Nel caso in cui non fosse possibile fissare la visita entro i limiti di tempo, la procedura può segnalare date successive al termine previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
- Qualora il trasporto dell’interessato comporti un grave rischio per la sua incolumità e la salute, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Sarà il presidente della commissione Azienda sanitaria a valutare il merito della certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare.
- Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Se l’interessato non può presentarsi alla visita, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al servizio online col proprio PIN. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde efficacia. Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
- Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione. Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps e viene considerato definitivo. Se, invece, al termine della visita di accertamento, il parere non è unanime, l’Inps sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Centro Medico Legale dell’Inps che può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale. Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni possano subire variazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.
- Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente. La domanda va presentata all’Inps, esclusivamente per via telematica.
- Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche viene poi effettuato un monitoraggio a campione da parte della Commissione Medica Superiore. Gli accertamenti disposti dalla CMS anche successivamente all’invio del verbale al cittadino possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti o in una visita diretta.
- Qualora nel verbale sia stata prevista una visita di revisione, spetta all’Inps convocare il cittadino e effettuare la visita; in questa visita potrà essere confermato o revocato lo stato di invalidità civile e potrà essere deciso anche un aggravamento dello stato di salute. L’invalido quindi non dovrà fare richiesta di una nuova visita alla scadenza perché è stato stabilito che, anche dopo tale termine, mantiene tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Come si fa ricorso contro il verbale della Commissione dell’Azienda Sanitaria?
Il cittadino può presentare ricorso contro il verbale della commissione dell’Azienda Sanitaria che non ha riconosciuto l’invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.
Per contestare un verbale di invalidità rilasciato dalla commissione dell’azienda sanitaria:
- il cittadino deve presentare al Tribunale di residenza una domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie;
- il giudice nominerà un medico dell’Inps che visiterà il cittadino e rilascerà un documento con l’esito della visita. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa all’Inps e all’interessato.
Il giudice fisserà quindi il termine perentorio di 30 giorni entro il quale le parti (Azienda sanitaria territoriale e cittadino) devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del medico dell’Inps:
- se non ci sono contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento che diventa definitivo.
- se invece si intende contestare la relazione del medico dell’Inps, bisogna proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione (è necessaria l’assistenza di un legale, a carico del cittadino l’anticipazione delle spese per la consulenza).
Si procede nel processo vero e proprio attraverso le udienze fino all’emissione della sentenza definitiva.
L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica in favore di coloro che hanno ottenuto il riconoscimetno di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99%.
A chi spetta?
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Quali sono i requisiti per ottenerla?
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso in presenza dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi;
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- spetta in misura intera se il cittadino non supera determinati limiti di reddito personali;
- spetta se il cittadino non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno per cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Alcune precisazioni
- L’ assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.
- L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi.
- L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
Come inoltrare la domanda di invalidità
La domanda, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Quanto spetta?
L'assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell'assegno mensile è stata uniformata a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali. I cittadini in condizioni particolari di reddito possono avere un'integrazione dell'importo mensile. L’assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico:
- dell'assicurazione generale obbligatoria;
- delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive;
- delle gestioni dei lavoratori autonomi;
- della gestione speciale minatori;
- delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti.
La pensione di inabilità è una prestazione economica in favore dei cittadini (italiani e residenti in Italia) mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in stato di bisogno economico, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto un’inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).
Quali sono i requisiti per ottenerla?
La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi;
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È, inoltre, richiesta:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Alcune precisazioni
- La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi.
- La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
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È compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità;
- Il cittadino ha diritto a usufruirne anche se è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
- Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 7 mesi, l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell'assegno sociale.
Come inoltrare la domanda per la pensione di inabilità
La domandal, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Quanto spetta?
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e l'importo varia di anno in anno. Dall'1 gennaio 2002, i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere un'integrazione dell'importo mensile.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
A chi spetta?
L’indennità spetta ai cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% a cui si aggiunge l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.
Quali sono i requisiti per ottenerla?
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento di totale inabilità del 100%;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
- per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
Rimane l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.
Come inoltrare la domanda per l’indennità di accompagnamento?
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Quando spetta?
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei minori mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Dal 2014 il minorenne titolare di indennità di accompagnamento non deve più presentare la domanda all'Inps al compimento della maggiore età. Con il compimento della maggiore età si ha in automatico il diritto di ricevere le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.
L'indennità mensile di frequenza è una prestazione economica che spetta agli invalidi civili minorenni cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. È quindi una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Quali sono i requisiti per ottenerla?
Per ottenere l’indennità mensile di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età;
- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno nel territorio dello Stato.
L’indennità viene riconosciuta per il solo periodo di frequenza del trattamento o del corso. Pertanto requisito fondamentale è:
- la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- la frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con:
- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali. Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole e quindi è possibile scegliere la prestazione economica che risulti più cospicua.
Come inoltrare la domanda per l'indennità mensile di frequenza?
Per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre:
- recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio di una certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti (il medico allegherà al certificato un codice identificativo);
- presentare le domanda all’Inps entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN attraverso uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- patronati o associazioni di categoria.
Quando spetta?
L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido, sempre che l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’erogazione del beneficio è limitata all’effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.