Consigli

I redditi a tassazione separata: il quadro M

Il quadro M è stato introdotto nel 730 per non obbligare chi possiede redditi a tassazione separata a compilare i quadri aggiuntivi del modello Redditi. Dal 730/2025 è possibile compilare questo quadro al posto dell'RM per dichiarare i redditi che sono soggetti alla tassazione separata e per i quali in alcuni casi è possibile optare per la tassazione ordinaria. Vediamo insieme come compilare alcune delle sue sezioni, lasciando le altre alla consulenza diretta di Caf o professionisti per non rischiare di incorrere in errori e sanzioni.

Con il contributo esperto di:
02 aprile 2025
busta con soldi

Il quadro M è dedicato alla dichiarazione di redditi molto diversi tra loro, alcuni dei quali risultano percepiti da particolari contribuenti, per questo motivo, vediamo insieme la compilazione solo di quei righi che possono esser gestiti in autonomia. Per gli altri il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad esperti professionisti o Caf che possano occuparsi della compilazione senza correre il rischio di commettere errori.

Il quadro si articola in tre sezioni. Nella prima sezione vanno indicati tutti i redditi soggetti a tassazione separata, in particolare, nel rigo M3 trovano spazio i rimborsi delle assicurazioni per spese che sono state sostenute negli anni precedenti e che sono state nel frattempo portate in detrazione o deduzione.

La seconda sezione si suddivide in due parti, la prima dedicata all’applicazione dell’imposta sostitutiva su redditi da capitale e su quelli derivanti dall’attività svolta da professori per lezioni private o ripetizioni. La seconda parte invece riguarda i redditi di fonte estera per i pensionati che si sono trasferiti in Italia nei Comuni del Mezzogiorno a bassa densità abitativa

La terza sezione si suddivide in tre ambiti di dichiarazione.

Nella IIIA bisogna indicare i premi integrativi, che sono stati versati e poi portati in detrazione, per l’assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, che deve esser stato stipulato o rinnovato prima del 31 dicembre 2000.  La dichiarazione di questi premi è solo per chi ha riscattato l’assicurazione nei 5 anni successivi alla sua integrazione.

La IIIB è dedicata alla rivalutazione dei terreni. Qui vanno infatti, indicati i valori dei terreni che sono stati rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Infine, nella IIIC devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti come creditori nelle procedure di pignoramento presso terzi. Infatti, bisogna indicare i redditi percepiti e le ritenute subite da parte dell’erogatore del credito anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

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