I redditi a tassazione separata: il quadro M
Il quadro M è stato introdotto nel 730 per non obbligare chi possiede redditi a tassazione separata a compilare i quadri aggiuntivi del modello Redditi. Dal 730/2025 è possibile compilare questo quadro al posto dell'RM per dichiarare i redditi che sono soggetti alla tassazione separata e per i quali in alcuni casi è possibile optare per la tassazione ordinaria. Vediamo insieme come compilare alcune delle sue sezioni, lasciando le altre alla consulenza diretta di Caf o professionisti per non rischiare di incorrere in errori e sanzioni.

Il quadro M è dedicato alla dichiarazione di redditi molto diversi tra loro, alcuni dei quali risultano percepiti da particolari contribuenti, per questo motivo, vediamo insieme la compilazione solo di quei righi che possono esser gestiti in autonomia. Per gli altri il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad esperti professionisti o Caf che possano occuparsi della compilazione senza correre il rischio di commettere errori.
Il quadro si articola in tre sezioni. Nella prima sezione vanno indicati tutti i redditi soggetti a tassazione separata, in particolare, nel rigo M3 trovano spazio i rimborsi delle assicurazioni per spese che sono state sostenute negli anni precedenti e che sono state nel frattempo portate in detrazione o deduzione.
La seconda sezione si suddivide in due parti, la prima dedicata all’applicazione dell’imposta sostitutiva su redditi da capitale e su quelli derivanti dall’attività svolta da professori per lezioni private o ripetizioni. La seconda parte invece riguarda i redditi di fonte estera per i pensionati che si sono trasferiti in Italia nei Comuni del Mezzogiorno a bassa densità abitativa
La terza sezione si suddivide in tre ambiti di dichiarazione.
Nella IIIA bisogna indicare i premi integrativi, che sono stati versati e poi portati in detrazione, per l’assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, che deve esser stato stipulato o rinnovato prima del 31 dicembre 2000. La dichiarazione di questi premi è solo per chi ha riscattato l’assicurazione nei 5 anni successivi alla sua integrazione.
La IIIB è dedicata alla rivalutazione dei terreni. Qui vanno infatti, indicati i valori dei terreni che sono stati rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Infine, nella IIIC devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti come creditori nelle procedure di pignoramento presso terzi. Infatti, bisogna indicare i redditi percepiti e le ritenute subite da parte dell’erogatore del credito anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
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A seconda del tipo di reddito soggetto a tassazione separata bisogna utilizzare un rigo differente.
Nel rigo M1, a colonna 1, indica la lettera:
- A per le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia;
- B per le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- C per le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva se non si configurano come TFR.
Nella colonna 2 riporta l’anno in cui è maturato il diritto a percepire i redditi. Se si tratta di anticipazioni indica 2024.
Nella colonna 3 il totale dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni percepite nel 2024, mentre a colonna 4 la somma degli importi percepiti nel 2024 ed eventualmente in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto. Se non ci sono state precedenti erogazioni, riporta l’importo di colonna 3.
Allo stesso modo, nella colonna 5 vanno inserite le ritenute d’acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese) e nella colonna 6 la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
Barra la colonna 7 se vuoi optare per la tassazione ordinaria. In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.
Nel rigo M2 indica a colonna 1 il codice corrispondente al tipo di reddito:
- 1, per le indennità che spettano a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni dovuti alla perdita di redditi relativi a più anni;
- 2, per le plusvalenze realizzate con la vendita di terreni edificabili. La plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione o è stato acquistato da più di cinque anni;
- 3, per le plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Questa situazione riguarda solo chi vuole optare per la tassazione ordinaria della plusvalenza;
- 4, per i redditi da capitale e gli utili (compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f), g) e g-bis) comma 1, dell’art. 44 del Tuir) quando non sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- 5, per le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.
Indica:
- a colonna 2 l’anno di insorgenza del diritto a percepire il reddito indicato a colonna 1;
- a colonna 3 il reddito, l’indennità o la plusvalenza;
- a colonna 4 le ritenute subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese);
- barra la colonna 5 se opti per la tassazione ordinaria.
Nel rigo M3 indica il rimborso di imposte o di oneri per i quali hai utilizzato la detrazione negli anni precedenti e che nel 2024 sono stati rimborsati o restituiti (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. In questo rigo vanno indicati anche i canoni di locazione non tassati negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.
Nel rigo M3 indica a colonna 1 il codice:
- 1, per i rimborsi di spese che hanno dato diritto ad una detrazione. Ad esempio, le spese sanitarie deducibili o detraibili, rimborsate da un’assicurazione per la quale spetta la detrazione o la deduzione del premio versato.
- 2, per i contributi erogati per interventi di ristrutturazione edilizia o per l’ecobonus per i quali negli anni precedenti hai usufruito della detrazione;
A colonna 2 inserisci l’anno in cui hai utilizzato la detrazione o l’anno di sostenimento della spesa per i bonus edilizi, mentre a colonna 3 riporta il rimborso ottenuto.
Se vuoi scegliere la tassazione ordinaria devi barrare la colonna 4
Nel rigo M4 indica a colonna 1 indica il rimborso di imposte o di spese dedotti dal reddito complessivo e barra la colonna 2 se vuoi che venga applicata la tassazione ordinaria.
Ricorda che se non hai detratto o dedotto spese che poi ti sono state rimborsate non devi inserire nulla in questi righi.
Il rigo M5 deve esser utilizzato per dichiarare i redditi percepiti come erede o legatario in caso di morte dell’avente diritto. Questa situazione è molto particolare e soprattutto va trattata con parecchia attenzione, ti consigliamo di rivolgerti a un professionista o a un Caf per la compilazione di questo rigo.
Quando si sceglie di fare il precompilato bisogna prestare molta attenzione al rigo M3, infatti, questo rigo è compilato in automatico dall’Agenzia delle entrate e se non ci si accorge si rischia di versare imposte non dovute.
Facciamo un esempio, Mario ha un’assicurazione sanitaria che gli rimborsa il 70 % delle spese mediche che ha sostenuto in corso d’anno. A dicembre 2023 è andato da un medico specialista e ha pagato una fattura di 100 euro che poi ha chiesto a rimborso, ottenendolo, nel 2024. L’Agenzia delle entrate sa solo che Mario ha pagato 100 euro nel 2023 e ha ottenuto 70 euro di rimborso nel 2024, quindi inserisce nel rigo M3 del suo precompilato questi 70 per sottoporli a tassazione separata. Le opzioni sono due:
- se Mario ha inserito i 100 euro nel 730/2024 e ha ottenuto la detrazione del 19% della spesa non deve fare nulla, perché è corretto quanto fatto dall’Agenzia delle entrate;
- se invece Mario ha inserito nel 730/2024 solo i 30 euro non rimborsati deve cancellare il contenuto del rigo M3, perché ha agito correttamente e non deve pagare nulla in più.
Gli stipendi arretrati vanno nel rigo M6
Nel rigo M6 indica nella colonna 1 l’importo degli stipendi arretrati. Per questo tipo di redditi, l’Agenzia delle Entrate applica l’imposta sostitutiva o l’imposta ordinaria a seconda di quale sia più conveniente per il contribuente.
L’imposta che risulta dalla compilazione di questo rigo va versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200. Ricorda che l’acconto non va versato se gli stipendi arretrati sono soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute. In questo caso, nel rigo M81 in colonna 1 va indicato il riferimento al rigo M6, a colonna 2 il numero del modulo progressivo compilato e a colonna 4 le ritenute da scomputare dall’acconto dovuto.
Nel rigo M7, indica le indennità, gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto sui quali è dovuta la tassazione separata.
A colonna 1 indica l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione e in caso di anticipazioni scrivi 2024. Nella colonna 2 riporta il totale percepito nell’anno e a colonna 3 l’ammontare complessivo dell’importo maturato.
Anche in questo caso, l’imposta risultante va versata utilizzando modello F24 con il codice tributo 4200.
Nella sezione II trovano spazio redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva e obbligazioni che invece non sono tassate con imposta sostitutiva, ma anche redditi molto particolari che devono esser dichiarati utilizzando il supporto di un CAF o di un professionista. Per questo motivo, non tratteremo la compilazione del rigo:
- M33 in cui vanno dichiarati i redditi derivanti da depositi in garanzia;
- M34 dedicato ai bonus e stock option per dirigenti e collaboratori di imprese finanziarie;
- M35 per i redditi che derivano da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto;
- M36 in cui inserire i redditi che derivano da beni sequestrati;
- M38 in cui va indicata l’imposta sostitutiva dei frontalieri su retribuzioni svizzere;
Per lo stesso motivo, non viene illustrata la compilazione della sezione II B in cui va inserita la scelta di applicazione dell’imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno, con popolazione fino a 20.000 abitanti.
I Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva
Nel rigo M31 indica i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che vanno dichiarati nel quadro D, che hai percepito direttamente senza l’intervento di intermediari residenti. Questi redditi sono tassati con imposta sostitutiva pari all’imposta alla fonte che viene applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Se scegli di non applicare l’imposta sostitutiva, hai diritto ad utilizzare il credito d’imposta per le imposte che hai pagato all’estero. Per gli altri tipi di redditi da capitale da inserire in questo rigo, ti rimandiamo alla consulenza di un CAF o di un professionista.
A colonna 1 indica la lettera corrispondente al tipo di reddito:
- A per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992 e gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per questi redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria;
- B per i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, percepiti senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
- C per i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- D per i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- E per i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
- F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- G per gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
- H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni qualificate e non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%. La ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per questa categoria di redditi non è possibile applicare la tassazione ordinaria;
- I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- J proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta.
Nella colonna 2 riporta il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto scegliendolo in base alla seguente tabella

Nella colonna 3 indica il reddito, al lordo di eventuali ritenute che hai subito nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto e nella colonna 4 l’aliquota percentuale applicabile.
Nella colonna 5 riporta l’eventuale credito IVCA (imposta sul valore dei contratti assicurativi) e barra la colonna 6 se si tratta di proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973.
La colonna 7 va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.
Nel Rigo M32 devi indicare i proventi delle obbligazioni che non sono stati assoggettati all’ imposta sostitutiva. In questo rigo sono riportati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva. In questo caso, indica nella colonna 1 la parte di reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta.
I compensi per le ripetizioni vanno nel rigo M37
Il rigo M37 è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, dovuta sul reddito percepito per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
Nella colonna 1 indica il totale dei compensi ottenuti e a colonna 2 riporta l’eventuale credito di imposta sostitutiva che risulta dal rigo RX18 colonna 5 del modello Redditi 2024.
Nella colonna 3 indica l’imposta che hai eventualmente compensato con il modello F24.
Nella colonna 4 e nella colonna 5 vanno indicati rispettivamente gli acconti versati per il 2024 (indicati nel modello F24 con i codici tributo 1854 e 1855 e l’anno 2024) e quelli sospesi, non ancora versati al momento di presentazione del 730, per eventi eccezionali.
La colonna 6 va barrata se scegli la tassazione ordinaria.