Investimenti esteri: il quadro W
Con il quadro W è possibile dichiarare investimenti all’estero e cripto attività tramite il 730. Dal 2024 il quadro W del 730 sostituisce il quadro RW del modello Redditi, che doveva esser presentato in aggiunta al 730 per rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale sulle attività estere e pagare IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sulle cripto-attività.

Il quadro W del modello 730 deve esser utilizzato dai residenti in Italia che possiedono investimenti o immobili all’estero e cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Allo stesso modo, il quadro W va compilato per calcolare l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero), l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziare all’estero) e l’imposta sostitutiva sulle cripto-attività.
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Chi ha posseduto delle attività (conti correnti, titoli, immobili…) all’estero o cripto-attività durante lo scorso anno, ha l’obbligo di compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale, che serve al Fisco per conoscere il patrimonio oltre frontiera degli italiani.In questo quadro, pertanto, vanno dichiarati tutti gli investimenti posseduti durante l’anno scorso, anche se alla fine dello stesso non se ne possedevano più. Inoltre, hanno l’obbligo di aderire al monitoraggio fiscale anche chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione (ad esempio per delega) delle attività estere e i “titolari effettivi” delle attività estere come definiti dalla normativa antiriciclaggio.
In qualunque caso sia dovuta l’IVAFE il quadro W deve esser compilato, quindi, se la giacenza media dei conti ha superato i 5 mila euro.
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, ogni intestatario ha l’obbligo di compilazione del quadro W dichiarando l’intero valore delle attività e la percentuale di possesso.
Quando non è obbligatorio dichiarare i redditi esteri?
Lo Stato ha fissato dei limiti all’obbligo di aderire al monitoraggio fiscale:
- se il valore massimo complessivo dei depositi e conti correnti bancari esteri non è stato superiore a 15 mila euro (se è dovuta l’Ivafe c’è comunque l’obbligo di dichiarazione);
- se le attività finanziarie e patrimoniali erano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e se i contratti sono stati conclusi attraverso il loro intervento e i flussi finanziari e i redditi derivanti da queste attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Per il Fisco gli investimenti sono i beni patrimoniali situati all’estero ma che producono reddito imponibile in Italia, come ad esempio immobili siti all’estero o in Italia ma posseduti per il tramite di una fiduciaria estera o di un soggetto residente all’estero, preziosi anche custoditi in cassette di sicurezza, investimenti in metalli preziosi, le obbligazioni estere, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di un soggetto estero, imbarcazioni iscritte nei registri esteri…Questi beni vanno sempre indicati nel quadro W.
Come abbiamo detto, tramite il quadro W si assolve agli obblighi di monitoraggio fiscale e si calcolano le imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività). Per questo motivo occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso dello scorso anno o l’immobile è stato venduto).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio medio mensile emanato tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si può fa riferimento alle istruzioni del quadro RW del modello Redditi 2025.
Nei righi da W1 a W5 indica a colonna 1 il codice che definisce a che titolo possiedi il bene dichiarato:
- "1" proprietà
- "2" usufrutto
- "3" nuda proprietà
- "4" altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
A colonna 2 indica il codice 1 se sei solo delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se sei il titolare effettivo del conto. Nella colonna 3 indica il codice di individuazione del bene come riportato in tabella.
Descrizione |
Codice |
---|---|
conti correnti e depositi esteri | 1 |
partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti | 2 |
obbligazioni estere e titoli similari | 3 |
titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti | 4 |
valute estere da depositi e conti correnti | 5 |
titoli pubblici italiani emessi all’estero | 6 |
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti | 7 |
polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione | 8 |
contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello stato | 9 |
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero | 10 |
partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società | 11 |
forme di previdenza gestite da soggetti esteri | 12 |
altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa | 13 |
altre attività estere di natura finanziaria | 14 |
beni immobili | 15 |
beni mobili registrati (barche, auto...) | 16 |
opere d'arte e gioielli | 17 |
altri beni patrimoniali | 18 |
immobile estero adibito ad abitazione principale | 19 |
conto deposito titoli estero | 20 |
Cripto attività | 21 |
A colonna 4 riporta il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 “Elenco Paesi e Territori esteri” posta a pagina 145 delle istruzioni ministeriali. Per le cripto valute lascia in bianco la colonna.
A colonna 5 indica la percentuale di possesso dell’investimento e a colonna 6 scrivi il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
- "1" valore di mercato;
- "2" valore nominale;
- "3" valore di rimborso;
- "4" costo d’acquisto;
- "5" valore catastale;
- "6" valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
La colonna 7 è dedicata al valore dell’attività all’inizio dell’anno o al primo giorno di possesso della stessa, mentre a colonna 8 si inserisce il valore al termine dell’anno o al termine del periodo di possesso dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza.
Nella colonna 9, se il prodotto finanziario è un conto corrente o libretto di risparmio detenuto in Paesi non collaborativi, indica l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso dell’anno.
Nella colonna 10 indica il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività, se queste imposte sono dovute.
Nella colonna 11 riporta il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE, ricorda che si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE).
Nella colonna 12 riporta il credito d’imposta che è pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero. L’importo di questa colonna non può comunque essere superiore all’imposta dovuta.
Se lo scorso anno l’immobile sito all’estero è stato utilizzato come abitazione principale, indica nella colonna 13 la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Questa colonna è da compilare solo se si deve versare l’IVIE.
Se il bene non produce reddito oppure viene indicato in altri quadri oltre al W, indica il codice corrispondente nella colonna 14:
- "1" compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8;
- "2" compilazione quadro M, rigo M31;
- "3" compilazione quadro T;
- "4" compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;
- "5" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta oppure se sono infruttiferi (richiedi all’intermediario estero documenti o attestazioni da cui risulti questa circostanza).
Se sei titolare effettivo di partecipazioni in società o entità giuridica, indica nella colonna 15 la percentuale di partecipazione.
Barra la colonna 16 se adempi ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma non devi versare IVIE o IVAFE o imposta sulle cripto-attività. In questo caso le caselle relative alla liquidazione delle imposte non vanno compilate.
A colonna 17 inserisci il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica se ne sei il titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione).
Nelle colonne 18 e 19 inserisci i codici fiscali degli altri soggetti che per qualsiasi motivo devono compilare il quadro W nella propria dichiarazione dei redditi. Barra la colonna 20 se i cointestatari sono più di due. La colonna 21 deve esser barrata se i prodotti finanziari si trovano in Stati o Paesi a fiscalità privilegiata.
Relativamente all’IVAFE, compila il rigo W6 riportando:
- a colonna 2, l’eventuale credito IVAFE che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 307 del 730-3 del 2024;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l’anno 2024.
Per l’IVIE, indica nel rigo W7:
- a colonna 2, l’eventuale credito IVIE che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 304 del 730-3 del 2024;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l’anno 2024.
L’imposta sulle cripto-attività va indicata al rigo W8 riportando:
- a colonna 2, l’eventuale credito d’imposta sulle cripto-attività che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l’anno 2024.