I redditi da capitale nel 730: rigo D1
Nella dichiarazione dei redditi bisogna riportare anche gli utili da partecipazioni al capitale di società o enti anche siti in Paesi a così detta fiscalità privilegiata. Ecco quali parti del 730 bisogna compilare per dichiarare questi tipi di redditi.

Nella dichiarazione dei redditi, è obbligatorio riportare tutti i redditi derivanti dalle partecipazioni in società o enti. A partire dal 2024, il modello 730 ha introdotto il quadro W, dedicato specificamente alla dichiarazione degli investimenti esteri, mentre dal 2025 è possibile utilizzare anche i quadri T e M in sostituzione degli omonimi quadri del modello Redditi. Di seguito, verranno illustrate le sezioni del 730 che devono essere compilate per dichiarare gli utili, garantendo il rispetto delle normative fiscali vigenti.
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Ai righi D1 e D2 del quadro D del 730 vanno indicati sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ire, sia gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, sia tutti gli altri redditi da capitale che sono stati percepiti nel 2024, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Attenzione: non vanno inseriti nel 730 i suddetti redditi da capitale che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
Significa che per dividendi e cedole (redditi da capitale) sugli investimenti in azioni, obbligazioni e titoli di Stato fatti tramite banca italiana per cui si è scelto il regime amministrato (quello più comune) – non si deve inserire nulla in questi righi del 730. Sarà già stata la banca ad assolvere gli obblighi fiscali relativi ai redditi di capitale maturati.
Se, invece, non si è optato per il regime amministrato percependo dividendi e cedole (redditi da capitale) su cui non son state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana oppure sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva (capita con investimenti tramite piattaforme di trading estere), comunque non vanno compilati i righi D1 e D2 del 730, ma va compilato anche il quadro M.
Inoltre, è bene ricordare che la legge di bilancio 2018 ha stabilito che, ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché su entrambe avviene una ritenuta a titolo d’imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione. Inoltre, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.
È stato, però, previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti a partire dall'anno successivo e fino al 31 dicembre 2022, che continuano a ricadere nella normativa precedente.
I righi D1 e D2 del 730, dunque, sono da compilare solo nei casi di redditi di capitale non citati in precedenza (quindi quelli non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva) e che ricadono nel regime transitorio su indicato. Si tratta di casi limitati e verosimilmente difficilmente questi righi del 730 sono da compilare, ma vediamo nel caso come fare.
Tutte le informazioni necessarie per la compilazione sono riportate nella certificazione degli utili (Cupe - Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o da altra documentazione rilasciata dalla società emittente italiana o estera o dall’intermediario a cui ci si è rivolti.
I redditi da capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo se derivano da:
- utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2016, devono essere indicati nel 730 nella misura del 49,72% del loro ammontare;
- utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, devono essere indicati nel 730 nella misura del 40% del loro ammontare;
- utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, devono essere indicati nel 730 nella misura del 58,14% del loro ammontare;
- utili o proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che possiedono un regime fiscale privilegiato, devono essere indicati interamente, tranne quelli derivanti da partecipazioni non qualificate in imprese in cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali residenti e non residenti, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione (non li devi dichiarare se sei l'associato che dà come unico apporto il proprio lavoro) e dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice:
- “1” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale non privilegiato, che siano formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- “2” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Se questo stesso tipo di proventi, sono stati prodotti dopo il 31 dicembre 2017 e su di essi è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate a seguito di un interpello, devi indicarli nel quadro M al rigo M31;
- “3” per utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se, per tali utili, è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello, li devi indicare nel quadro M al rigo M31.
- “4” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello. Se prodotti dall’esercizio successivo ma fino a quello in corso al 31/12/16 indica codice “6”.
- “5” per utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31/12/2016.
- “7” utili e altri proventi prodotti entro l'esercizio in corso al 31/12/2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali si vuol far valere la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 lettera b dell'art. 47-bis del TUIR, e non è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite interpello, o non è stato presentato.
- “8” utili e altri proventi con le stesse caratteristiche indicate col codice “7”, ma prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2007 e fino a quello in corso al 31/12/2016.
- “9” utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con regime fiscale non agevolato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2017.
- “10” utili e altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2 per i quali è stato dimostrato il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera b dell'at. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite interpello, formatisi con utili prodotti a a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino a quello in corso al 31/12/2017.
- “11” utili e altri proventi con le stesse caratteristiche indicate col codice “7”, ma prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino a quello in corso al 31/12/2017.
Nella colonna 2 del rigo D1 riporta:
- il 40% della somma degli utili percepiti nel 2024 se alla colonna 1 hai indicato il codice “1”, “4” o “7” (punti 28, 31, 34 e 37 della certificazione degli utili);
- il 49,72% della somma degli utili percepiti nel 2024 se hai indicato nella colonna 1 il codice “5”, “6” o “8” (punti 29, 32 e 35 della certificazione degli utili);
- il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2024 se hai indicato nella colonna 1 il codice “2” o “3” (punti dal 28 al 37 della certificazione degli utili);
- il 58,14% della somma degli utili corrisposti nel 2024 se nella colonna 1 hai indicato il codice “9”, “10” o “11” (punti 30, 33 e 36 della certificazione degli utili).
Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’acconto subite (punto 41 della certificazione degli utili).
Se ti sono state rilasciate più certificazioni Cupe contenenti utili o proventi che hanno la stessa codifica devi compilare un solo rigo D1, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi ai proventi e a colonna 4 la somma delle ritenute subite.
Se, invece, hai percepito utili o proventi che devono esser dichiarati con codici diversi, devi compilare più righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D procurandoti un altro modello 730.
Quando si compila il rigo D2
Nel rigo D2 indica gli altri redditi di capitale: per questi ultimi ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali, perché sono redditi di natura particolare e poco diffusi, come le rendite perpetue dovute per il trasferimento di un immobile o i compensi percepiti per la prestazione di garanzie, quali fideiussioni pegni o ipoteche.