Quadro T del 730: come dichiarare plusvalenze finanziarie e cripto-attività
Il quadro T è il quadro del 730 dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria: lo compila chi ha venduto titoli, obbligazioni, partecipazioni, metalli preziosi, valute estere o cripto-attività nel 2025. Per il 730/2026 c'è una novità importante per chi opera con le cripto-attività, infatti, la soglia di esenzione di 2.000 euro viene eliminata per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025, e qualsiasi guadagno è soggetto a imposta sostitutiva del 26%. In questa guida trovi la struttura completa del quadro, chi deve compilarlo, cosa cambia quest'anno e come affrontare le sezioni più delicate.
Il quadro T sostituisce nel 730 il vecchio quadro RT del modello Redditi e consente di dichiarare plusvalenze finanziarie e redditi da cripto-attività senza dover presentare un modello separato. Si compone di nove sezioni: le prime cinque servono per calcolare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze 2025, le altre per gestire minusvalenze non compensate e importi a credito. Per il 730/2026 le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate introducono modifiche significative alla sezione V, dedicata alle cripto-attività, che riguardano chiunque abbia comprato o venduto nel corso del 2025.
Vediamo insieme come è strutturato il quadro.
| Sezione | Cosa dichiara |
|---|---|
| Sezione I | Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 20% (realizzate fino al 30 giugno 2014) |
| Sezione II | Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 26% (dal 1° luglio 2014) |
| Sezione III | Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (ante 2019) |
| Sezione IV | Plusvalenze da contratti derivati e altri redditi diversi |
| Sezione V | Plusvalenze da cripto-attività (26%) — con novità 2026 |
| Sezione VII | Minusvalenze non compensate nell'anno in corso |
| Sezione VIII | Riepilogo importi a credito (imposta sostitutiva) |
| Sezione IX | Partecipazioni rivalutate (dati rideterminazione) |
| Sezione X | Valutazione al valore normale delle cripto-attività |
Le sezioni I - III - IV e IX:
Queste sezioni vanno compilate per dichiarare redditi molto particolari e il nostro consiglio è quello di affidarsi a un esperto fiscale per la compilazione del 730 in modo corretto perché è bene prestare molta attenzione. Altroconsumo ha negoziato per te alcune convenzioni per compilare la dichiarazione in tutta tranquillità.
Torna all'inizioLa sezione II del quadro T
Questa sezione va compilata dalle persone residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzate a partire dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%.
Questa sezione deve essere utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle realizzate da investitori non istituzionali attraverso la vendita di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.
Come determinare la base imponibile
I metodi di valutazione della base imponibile che viene tassata sono molti e dipendono dalla natura dell’attività finanziaria oggetto di vendita. Vediamo qui solo alcuni casi, per tutti gli altri, che riguardano investimenti in OOICR, partecipazioni qualificate, metalli preziosi, valute estere ecc…vi rimandiamo alla consulenza di un CAF o di un professionista.
Nel caso di acquisto per successione il costo di acquisto è quello dichiarato per l’imposta di successione. Per i titoli esenti dall’imposta di successione si considera come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 come costo si considera quello sostenuto dal defunto.
Nel caso di acquisto per donazione il costo è quello che il donante avrebbe utilizzato come costo o valore di acquisto se avesse venduto l’attività finanziaria invece che regalarla.
In caso di vendita di titoli non partecipativi, la base imponibile è determinata per differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, calcolato secondo il criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.
In caso di vendita derivante dall’esercizio di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo va, quindi, dedotto o aggiunto a quanto percepito dalla vendita.
Torna all'inizioCome compilare la sezione II del quadro T
Nel rigo T11 indica:
- a colonna 1 (Totale dei corrispettivi), il totale di quanto ottenuto dalla vendita di partecipazioni non qualificate e/o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi;
- a colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto), il totale dei costi di acquisto di titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, se non possiedi la documentazione che attesta il costo di acquisto, indica il 75% dell’importo indicato nella colonna 1.
Nel rigo T12:
- barra la casella di colonna 1 se hai rideterminato il costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni;
- a colonna 2 indica:
- il codice 1, se ti sei avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- il codice 2, se hai optato per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- il codice 3, se hai usato entrambe le due precedenti.
- a colonna 3 indica l’importo ottenuto dalla vendita singola di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi;
- a colonna 4 il relativo costo d’acquisto rideterminato o riaffrancato.
Se hai rideterminato o riaffrancato più vendite devi compilare un rigo T12 per ognuna. Ricorda che:
- in caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, fatta tramite perizia giurata di stima, considerare il valore “rideterminato”, al posto del costo d’acquisto, non permette di realizzare minusvalenze;
- quando si vendono le partecipazioni rivalutate, il confronto tra quanto ottenuto dalla vendita e il valore di perizia non è possibile usare le minusvalenze eventualmente risultanti, anche in caso di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo T13 devi riportare il 76,92% delle minusvalenze indicate nel rigo T101 e nel rigo T102 del quadro T del modello 730/2025 che non sono state compensate lo scorso anno e che possono esserlo quest’anno con le plusvalenze indicate in questa sezione.
Nel rigo T14 indica le minusvalenze certificate dagli intermediari:
- a colonna 1 quelle non compensate negli anni scorsi (non oltre il quarto);
- a colonna 2 il totale comprensivo di quanto indicato a colonna 1.
Se le minusvalenze sono state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, saranno dedotte per il l 48,08% del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20%, saranno dedotte per il 76,92% del loro ammontare.
Nel rigo T15 indica l’eccedenza l’imposta sostitutiva che non è stata compensata nel modello Redditi 2025, la trovi indicata al rigo RX20, colonna 5 oppure nel modello 730/2025-3 al rigo 321 colonna 7. Ricordati di togliere l’importo che hai eventualmente già utilizzato in compensazione con un modello F24.
La compilazione del rigo T16 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato) è particolarmente complessa perché riguarda le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese che si trovano nei così detti paradisi fiscali. Per non rischiare di incorrere in errore o sanzione ti consigliamo di rivolgerti a un Caf o a un professionista.
Torna all'inizioLe cripto- attività: la sezione V del quadro T
Sulle plusvalenze che derivano dalla vendita di criptovalute, deve esser pagata un’imposta sostitutiva del 26%. Fino al 31 dicembre 2024, chi aveva realizzato guadagni da cripto-attività per meno di 2.000 euro nell'anno non era tenuto a dichiararli né a pagare alcuna imposta.
Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata soppressa e qualsiasi plusvalenza da cripto-attività realizzata nel 2025, anche di pochi euro, concorre alla formazione del reddito imponibile e va dichiarata nella sezione V del quadro T.
L'imposta sostitutiva rimane al 26% e si applica sulla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto. Se il costo di acquisto non è documentato, si considera pari a zero.
Come si calcola la plusvalenza sulle cripto
Le plusvalenze si ottengono dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. L’importante è che questa differenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è maturata.
Le plusvalenze sono sommate alle relative minusvalenze e:
- se, per le minusvalenze realizzate entro il 31/12/24, superano di oltre 2 mila euro annui le plusvalenze, l’eccedenza può esser portata in deduzione dalle plusvalenze che maturano nei quattro anni successivi.
- se, per le minusvalenze realizzate a partire dal 2025, superano le plusvalenze, l’eccedenza può esser portata in deduzione dalle plusvalenze che maturano nei quattro anni successivi
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato per l’imposta di successione, mentre in caso di acquisto per donazione il costo è quello sostenuto dal donante. Da ultimo, se non hai documenti che provano il valore o il costo d'acquisto, questo si considera pari a zero.
Quando usare il valore al 1° gennaio 2025 come costo di acquisto
La legge, a partire dal 2025permette di utilizzare al posto del costo storico, il valore di mercato di ciascuna cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025. Questa opzione può ridurre la base imponibile in alcune situazioni, ma non conviene sempre. Se il valore al 1° gennaio 2025 è inferiore al costo di acquisto originario, usarlo come riferimento fa aumentare la plusvalenza. Inoltre, se si è optato per questa rideterminazione, l'assunzione del valore rivalutato non consente di generare minusvalenze fiscalmente deducibili.
Se si decide di utilizzare questa opzione bisogna compilare la Sezione X del quadro T per la quale ti rimandiamo a dei professionisti qualificati perché il rischio di errore con il fai da te è elevato.
Torna all'inizioCome compilare la sezione V del quadro T
La sezione V è cambiata rispetto al 730/2025 per permettere di indicare le plusvalenze realizzate prima o dopo il 31/12/2024 e applicare la corretta tassazione che, a partire da quella data non prevede più la fascia di esenzione di 2.000 euro.
Cessioni di cripto-attività effettuate prima del 1° gennaio 2025
Se hai venduto entro il 31 dicembre 2024, quando valeva la franchigia dei 2.000 euro indica:
- al rigo T41 colonna 1 il totale dei corrispettivi percepiti (o il valore normale in caso di permuta) e a colonna 2 il relativo costo di acquisto;
- al rigo T42 colonna 1 il corrispettivo, se hai optato per la rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 133, legge n. 197/2022) e a colonna 2 il costo rideterminato.
Cessioni di cripto-attività effettuate nel 2025
Se hai venduto dopo il 31 dicembre 2024, indica:
- al rigo T41 colonna 3 il totale dei corrispettivi 2025 e il relativo costo di acquisto a colonna 4. Ricorda che non ci sono soglie di esenzione e qualsiasi importo va dichiarato;
- al rigo T42 colonna 3 il corrispettivo, se hai optato per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2023 (legge n. 197/2022) o al 1° gennaio 2025 (art. 1, comma 26, legge n. 207/2024), e a colonna 4 il costo rideterminato.
Attenzione: se hai scelto la rideterminazione, il valore rivalutato non consente di generare minusvalenze deducibili ai sensi del comma 9-bis dell'art. 68 del Tuir.
Minusvalenze e crediti da usare nella sezione V
Per dichiarare le minusvalenze indica:
- al rigo T43le minusvalenze degli anni precedenti, che trovi nel rigo T105 del quadro T del Modello 730 2025 o nel rigo RT105 del quadro RT del Modello Redditi 2025, che si portano in compensazione alle plusvalenze indicate in questo quadro;
- al rigo T44 colonna 2 le eccedenze di minusvalenze certificate da intermediari degli anni precedenti (fino al quarto) e a colonna 1 quelle più vecchie;
- al rigo T45 l'eccedenza di imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione precedente non compensata, che viene utilizzata fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva. Trovi l'importo nel rigo RX21 colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2025.
Come compilare la sezione VII del quadro T
In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue degli anni precedenti. In particolare, per ogni rigo utilizza le colonne da 1 a 4 a seconda dell’anno di riferimento per le minusvalenze che risultano dalle diverse sezioni dei modelli Redditi o del 730 relativi agli anni dal 2021 al 2024. Indica:
- nel rigo T101, le quote residue delle minusvalenze che risultano nella sezione I dei Modelli Redditi o del 730/2025;
- nel rigo T102, le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione II dei Modelli Redditi o del 730/2025;
- nel rigo T103 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione III dei Modelli Redditi o del 730/2025;
- nel rigo T104 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione IV dei Modelli Redditi o del 730/2025;
- nel rigo T105 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione V dei Modelli Redditi o del 730 per gli anni 2023 e 2024.
Nei righi T101 e T102 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
Torna all'inizioCome compilare la sezione VIII del quadro T
Per compilare questa sezione devi avere a portata di mano il modello Redditi o il 730 dello scorso anno e gli eventuali modelli F24 che hai pagato.
Nel rigo T111, indica:
- a colonna 1, le eccedenze d’imposta sostitutiva che risultano nel rigo RX20, colonna 5, del Modello Redditi 2025 o nel rigo 321 colonna 7 del modello 730-3 del 2025;
- a colonna 2, la parte dell’eccedenza che hai compensato con l’F24;
Nel rigo T112, indica:
- a colonna 1, le eccedenze d’imposta sostitutiva che risultano dalla precedente dichiarazione, indicae al rigo RX21 colonna 5 del modello Redditi 2025;
- a colonna 2, la parte dell’eccedenza che hai compensato con l’F24.
