Plusvalenze finanziarie: il quadro T
Il quadro T è stato introdotto nel 730 per non obbligare chi possiede plusvalenze finanziarie a compilare i quadri aggiuntivi del modello Redditi. Dal 730/2025 è possibile compilare questo quadro al posto dell'RT per dichiarare le plusvalenze realizzate nell'anno o recuperare le minusvalenze, anche degli anni precedenti. Vediamo insieme come compilare alcune delle sue sezioni, lasciando le altre alla consulenza diretta di Caf o professionisti per non rischiare di incorrere in errori e sanzioni.

Il nuovo quadro T sostituisce nel 730 il quadro RT del modello redditi che fino allo scorso anno doveva esser presentato in aggiunta al 730 per dichiarare le plusvalenze che derivano dalla vendita di:
- Partecipazioni non qualificate;
- Obbligazioni o altri strumenti finanziari che le generano;
- Partecipazioni qualificate.
Il quadro si compone di 9 sezioni, di cui le prime 5 sono da utilizzare per inserire i dati utili per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate nel 2024.
Le sezioni I - III - IV e IX del quadro T
Queste sezioni vanno compilate per dichiarare redditi molto particolari e il nostro consiglio è quello di affidarsi a un esperto fiscale per la compilazione del 730 in modo corretto perché è bene prestare molta attenzione (qui trovi tutte le convenzioni che Altroconsumo ha negoziato per te per compilare la dichiarazione in tutta tranquillità).
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Questa sezione va compilata dalle persone residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzate a partire dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%.
Questa sezione deve essere utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle realizzate da investitori non istituzionali attraverso la vendita di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.
Come determinare la base imponibile
I metodi di valutazione della base imponibile che viene tassata sono molti e dipendono dalla natura dell’attività finanziaria oggetto di vendita. Vediamo qui solo alcuni casi, per tutti gli altri, che riguardano investimenti in OOICR, partecipazioni qualificate, metalli preziosi, valute estere ecc…vi rimandiamo alla consulenza di un CAF o di un professionista.
Nel caso di acquisto per successione il costo di acquisto è quello dichiarato per l’imposta di successione. Per i titoli esenti dall’imposta di successione si considera come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2026 come costo si considera quello
sostenuto dal defunto.
Nel caso di acquisto per donazione il costo è quello che il donante avrebbe utilizzato come costo o valore di acquisto se avesse venduto l’attività finanziaria invece che regalarla.
In caso di vendita di titoli non partecipativi, la base imponibile è determinata per differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, calcolato secondo il criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.
In caso di vendita derivante dall’esercizio di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo va, quindi, dedotto o aggiunto a quanto percepito dalla vendita.
Nel rigo T11 indica:
- a colonna 1 (Totale dei corrispettivi), il totale di quanto ottenuto dalla vendita di partecipazioni non qualificate e/o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi;
- a colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto), il totale dei costi di acquisto di titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, se non possiedi la documentazione che attesta il costo di acquisto, indica il 75% dell’importo indicato nella colonna 1.
Nel rigo T12:
- barra la casella di colonna 1 se hai rideterminato il costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni;
- a colonna 2 indica:
- il codice 1, se ti sei avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- il codice 2, se hai optato per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- il codice 3, se hai usato entrambe le due precedenti.
- a colonna 3 indica l’importo ottenuto dalla vendita singola di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi;
- a colonna 4 il relativo costo d’acquisto rideterminato o riaffrancato.
Se hai rideterminato o riaffrancato più vendite devi compilare un rigo T12 per ognuna. Ricorda che:
- in caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, fatta tramite perizia giurata di stima, considerare il valore “rideterminato”, al posto del costo d’acquisto, non permette di realizzare minusvalenze;
- quando si vendono le partecipazioni rivalutate, il confronto tra quanto ottenuto dalla vendita e il valore di perizia non è possibile usare le minusvalenze eventualmente risultanti, anche in caso di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo T13 devi riportare il 76,92% delle minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92 del quadro RT del modello Redditi 2024 che non sono state compensate lo scorso anno e che possono esserlo quest’anno con le plusvalenze indicate in questa sezione.
Nel rigo T14 indica le minusvalenze certificate dagli intermediari:
- a colonna 1 quelle non compensate negli anni scorsi (non oltre il quarto);
- a colonna 2 il totale comprensivo di quanto indicato a colonna 1.
Se le minusvalenze sono state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, saranno dedotte per il l 48,08% del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20%, saranno dedotte per il 76,92% del loro ammontare.
Nel rigo T15 indica l’eccedenza l’imposta sostitutiva che non è stata compensata nel modello Redditi 2024, la trovi indicata al rigo RX20, colonna 5. Ricordati di togliere l’importo che hai eventualmente già utilizzato in compensazione con un modello F24.
La compilazione del rigo T16 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato) è particolarmente complessa perché riguarda le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese che si trovano nei così detti paradisi fiscali. Per non rischiare di incorrere in errore o sanzione ti consigliamo di rivolgerti a un Caf o a un professionista.
Sulle plusvalenze che derivano dalla vendita di criptovalute, deve esser pagata un’imposta sostitutiva del 26%. La tassazione viene applicata oltre la soglia di 2 mila euro annui.
Le plusvalenze si ottengono dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate alle relative minusvalenze e se le minusvalenze superano di oltre 2 mila euro annui le plusvalenze, l’eccedenza può esser portata in deduzione dalle plusvalenze che maturano nei quattro anni successivi. L’importante è che questo importo sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è maturato. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato per l’imposta di successione, mentre in caso di acquisto per donazione il costo è quello sostenuto dal donante.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza deduzioni. Chi vuole rideterminare il valore delle criptovalute al 1° gennaio 2023 è meglio che si affidi a un Caf o a un professionista perché ancora una volta il fai da te non è consigliabile.
Nel rigo T41 colonna 1, indica il totale di quanto hai percepito o il valore normale (in caso di permuta) realizzato mediante rimborso o vendita, permuta o detenzione di cripto-attività, e in colonna 2 il relativo costo di acquisto.
Nel rigo T42, colonna, se hai scelto di rideterminare il valore delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2023, indica l’importo derivante dalla cessione e in colonna 2 il relativo costo di acquisto.
Nel rigo T43 vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi 2024 che possono essere portate in compensazione con le plusvalenze indicate in questa sezione.
Nel rigo T44 a colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari. Quelle relative, al massimo fino ai 4 anni precedenti, vanno indicate in colonna 1.
Nel rigo T45 indica l’eccedenza d’imposta sostitutiva che risulta dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva.
In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue degli anni precedenti.
In particolare, per ogni rigo utilizza le colonne da 1 a 4 a seconda dell’anno di riferimento per le minusvalenze che risultano dalle diverse sezioni dei modelli Redditi relativi agli anni dal 2020 al 2023. Indica:
- nel rigo T101, le quote residue delle minusvalenze che risultano nella sezione I dei Modelli Redditi;
- nel rigo T102, le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione II dei Modelli Redditi;
- nel rigo T103 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione III dei Modelli Redditi;
- nel rigo T104 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione IV dei Modelli Redditi;
- nel rigo T105 le quote residue delle minusvalenze che risultano dalla sezione V dei Modelli Redditi.
Nei righi T101 e T102 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
Per compilare questa sezione devi avere a portata di mano il modello Redditi dello scorso anno e gli eventuali modelli F24 che hai pagato.
Nel rigo T111, indica:
- a colonna 1, le eccedenze d’imposta sostitutiva che risultano nel rigo RX20, colonna 5, del Modello Redditi 2024;
- a colonna 2, la parte dell’eccedenza che hai compensato con l’F24;
Nel rigo T112, indica:
- a colonna 1, le eccedenze d’imposta sostitutiva che risultano dalla precedente dichiarazione;
- a colonna 2, la parte dell’eccedenza che hai compensato con l’F24.