Problemi con la banca per gli investimenti? C’è l’Arbitro per le controversie finanziarie.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui ci si può rivolgere per risolvere, senza ricorrere all’Autorità giudiziaria, alcune problematiche in materia di investimenti. L’ACF si affianca all’ABF (l’Arbitro bancario e finanziario) competente sulle controversie di natura bancaria (link https://www.altroconsumo.it/soldi/conti-correnti/news/problemi-con-la-banca-rivolgiti-all-arbitro).
L’ACF è attivo presso la Consob, che lo ha istituito con apposito Regolamento, ora aggiornato con nuove regole valide dal 1 ottobre 2021, e ne cura l’operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie). Chi prende le decisioni è il Collegio, composto da 4 membri più il Presidente. Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob. Gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono scelti (uno a testa) dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni degli intermediari. Tutti gli intermediari operanti in Italia devono obbligatoriamente aderire all’ACF.
Come si accede: criteri stringenti
Non tutte le controversie finanziarie possono essere valutate dall’ACF. È un punto sul quale fare attenzione per evitare di sprecare energie in ricorsi inutili. Ecco i criteri per accedere all’Arbitro finanziario.
- Possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”. Sono investitori “retail” i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”. Sono intermediari le banche, le società di intermediazione mobiliare (Sim), i soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (Sgr, Sicav e Sicaf).
- Possono essere chiamati di fronte all’ACF anche analoghi intermediari non italiani, purchè, se comunitari, abbiano una succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati a operare nel nostro Paese.
- Sono intermediari anche Poste Italiane, i gestori dei siti di crowfunding e le imprese di assicurazione quando offrono prodotti di investimento (polizze assicurative del ramo III e IV: unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione).
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Verificato che la controversia rientri nell’ambito di operatività dell’ACF, occorre ancora fare attenzione ad altre caratteristiche.
- La somma richiesta all’intermediario non deve superare i 500.000 euro.
- Sui fatti oggetto di ricorso non devono essere pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie.
- Deve essere stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.
- Il reclamo “preventivo” deve avere ad oggetto i fatti che poi saranno alla base del ricorso all’ACF prima del 9 gennaio 2016. Dal 1 ottobre 2021 entra in vigore la nuova regola che dice i fatti devono essere avvenuti non prima di 10 anni dalla data del ricorso ad ACF.
Costi e tempi
Il ricorso all’ACF è gratuito e si può fare da solo o con un procuratore. La decisione arriva entro massimo 180 giorni dal completamento del fascicolo da parte del Collegio (dal 1 ottobre i tempi si accorciano a 90 giorni, ferma la possibilità di sospendere per 90 giorni la decisione nel caso in cui intermediario e cliente vogliano trovare un accordo). Il ricorso avviene online sul sito della Consob relativo all’ACF e operativo dal 9 gennaio 2017. Bisogna registrarsi e compilare il modulo con le proprie credenziali.
Se un intermediario non adempie ad una decisione dell’ACF, anche parzialmente, la cosa è resa nota tramite la pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell’Arbitro per una durata di cinque anni, sulla home page del sito web dell’intermediario, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese dell’intermediario inadempiente. Questa novità entra in vigore per i ricorsi presentati dal 1 ottobre 2021 in avanti.