Speciali

Reddito di cittadinanza: ultimi mesi per richiederlo

06 marzo 2023
reddito di cittadinanza

Ultimi mesi per accedere al Reddito di cittadinanza per tutti i soggetti dai 18 ai 60 anni che possono lavorare: dal 2023 è il beneficio decade già al primo rifiuto e ha una copertura massima per 7 mesi. Stop definitivo invece alla misura da gennaio 2024 quando dovrebbe prendere il via l'Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno alle famiglie in difficoltà. Ecco come funziona e come si ottiene fino a fine anno.

Il Governo Meloni ha decretato la fine del Reddito di cittadinanza, mantenendolo in vigore ancora per quest’anno ma con paletti stringenti e prevedendo un pesante giro di vite per tutti i soggetti che dai 18 ai 60 anni possono lavorare. Dal gennaio del prossimo anno, invece, il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dall'Assegno di inclusione. la nuova misura destinata a supportare le famiglie più in difficoltà.

Per tutto il 2023 quindi si potrà ancora beneficiare del Reddito di cittadinanza, ma con alcune modifiche rispetto agli anni passati: si perde ad esempio al primo rifiuto di un’offerta di lavoro che non deve nemmeno rispettare i requisiti sinora previsti che la definivano congrua rispetto a criteri di competenza del lavoratore e distanza dall’abitazione. Inoltre, il beneficio viene concesso per massimo 7 mesi. Si salvano dal limite dei 7 mesi solo i nuclei famigliari al cui interno ci siano persone disabili, minorenni o persone che abbiano compiuto 60 anni o più. Se nel nucleo, poi, sono presenti giovani tra i 19 e i 29 anni che non abbiano completato gli studi obbligatori, il diritto al reddito di cittadinanza decade se non si iscrivono a un percorso di istruzione che li porti ad adempiere all’obbligo scolastico di legge.

Chi sottoscrive il Patto per il lavoro, infine, viene inserito per sei mesi in un corso di formazione o riqualificazione professionale e la mancata frequenza comporta la decadenza del beneficio.

Chi può richiedere il reddito di cittadinanza?

Il Reddito di cittadinanza viene dato su richiesta ai nuclei familiari che possiedono contemporaneamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione determinati requisiti.

Requisiti di cittadinanza

Il richiedente, residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, deve essere cittadino maggiorenne:

  • Italiano, dell’Unione Europea,
  • di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso,
  • di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale.

Requisiti economici

Il nucleo familiare di chi fa richiesta deve essere in possesso di:

  • un reddito ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, calcolato ai fini IMU;
  • un valore del patrimonio mobiliare massimo di 6.000 euro per il single. Questo valore viene incrementato in base al numero dei componenti della famiglia fino a un massimo di 10.000 euro, in presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza rappresentativa della composizione familiare che viene calcolata con i seguenti criteri:
    1 per il primo componente;
    + 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
    +0,2 per ogni ulteriore componente minorenne;
    in ogni caso il parametro massimo utilizzabile è 2,1 o 2,2 se nel nucleo sono presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti.
  • Un valore del reddito familiare aumentato a 9.360 euro se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con la NASpI, con la DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. 

Ogni anno, entro il 31 marzo l’INPS verifica i requisiti patrimoniali dichiarati nella DSU anche ai fini dell’ottenimento del RdC.

Ulteriori requisiti

Nessun componente del nucleo familiare deve possedere:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto.

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti quali associazione di tipo mafioso, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, rapina, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio...

Come si calcola il reddito di cittadinanza?

Il contributo economico si compone di due parti:

  • una parte a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • l’altra parte è destinata solo a chi è in affitto, incrementa reddito di cittadinanza di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, che hanno acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti del valore del reddito familiare. Il reddito di cittadinanza però si riduce di 5 euro al mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata la prima offerta di lavoro fino a un minimo di 300 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. Sono esclusi dalla riduzione i nuclei in cui non siano presenti soggetti “occupabili”, quelli in cui sia presente un soggetto minore di tre anni, o una persona non autosufficiente o con disabilità grave. Infine, la riduzione viene sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia iniziato a lavorare. 

L’importo erogato, che viene calcolato dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle altre informazioni in suo possesso, dipende quindi anche dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.

Ricorda che in caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito ad esempio della perdita del posto di lavoro, può essere presentato l’ISEE corrente,  che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato ma che ha una validità temporale di due mesi e che quindi deve esser spesso rinnovato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del Reddito di cittadinanza. In tale caso l’importo spettante terrà conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell’ISEE.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo.

Composizione nucleo familiare Scala di equivalenza   Beneficio massimo annuale
 1 adulto  1  6.000,00 €
 1 adulto e 1 minore  1,2  7.200,00 €
 2 adulti  1,4  8.400,00 €
 2 adulti e 1 minore  1,6  9.600,00 €
 2 adulti e 2 minori  1,8  10.800,00 €
 2 adulti e 3 minori  2  12.000,00 €
 3 adulti e 2 minori  2,1  12.600,00 €
 4 adulti  2,1  12.600,00 €
 4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente  2,2  13.200,00 €

L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso la scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti quali associazione di tipo mafioso, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, rapina, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio... 
Come si richiede il reddito di Cittadinanza?

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Per presentare la domanda presso un CAF o un ufficio postale puoi scaricare e compilare la Domanda di Reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza (.pdf).

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso devi compilare (un modello per ciascun componente) anche il Modello RdC/PdC Ridotto – Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di Cittadinanza – attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE.

Infine, per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del Modello RdC/PdC Esteso – Comunicazione dei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza – attività di lavoro e altre variazioni.

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta e equivalgono a una dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro. L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) emessa da Poste Italiane.

La Carta consente di:

  • effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi, con l’esclusione di giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

  • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria;
  • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • acquisti in club privati.

Se il nucleo che ha diritto al Reddito di cittadinanza vive in affitto, la parte di Rdc che deve esser destinato a coprire il costo della locazione viene erogato direttamente al locatario, pertanto i suoi estremi andranno comunicati all’ente erogatore.

E’ inoltre vietato l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti online o mediante servizi di direct-marketing.

Ai beneficiari della Carta sono estese automaticamente le agevolazioni relative alle tariffe elettriche, di gas naturale e acqua riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

L’importo del Reddito deve esser speso entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del totale. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Quando si perde il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza viene perso quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non partecipa con cadenza mensile agli incontri di valutazione del percorso intrapreso tramite la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o per l’inclusione sociale;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, impiegando almeno un terzo dei percettori del RdC;
  • non accetta almeno un'offerta di lavoro;
  • ha tra i 18 e 29 anni e non ha completato gli adempimenti formativi
  • non frequenta un corso di riqualificazione o formazione professionale della durata di 6 mesi;
  • non comunica l’eventuale variazione occupazionale entro il giorno antecedente all’inizio della nuova attività oppure effettua comunicazioni false dando luogo a un Reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Cosa contiene il Patto per il lavoro e l’inclusione sociale?

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare due condizioni:

  • dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro;
  • l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi.

Queste condizioni devono esser rispettate da tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi. In ogni caso, sono considerati disoccupati i lavoratori dipendenti con redditi da lavoro inferiori a 8.000 euro e i lavoratori autonomi con redditi inferiori 4.800 euro.
Sono esclusi i componenti che abbiano almeno 65 anni e quelli con disabilità (fatta salva la possibilità per i componenti del nucleo familiare disabili di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).

Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, anche i componenti che si prendono cura di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti e quelli che frequentano corsi di formazione.

Per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza tramite la carta RdC il beneficiario viene convocato alternativamente:

  • dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
      • è disoccupato da massimo due anni;
      • è beneficiario della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
      • ha sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;
  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare la prima offerta di lavoro che gli perviene
Infatti, con la manovra di bilancio del Governo Meloni, salta il riferimento alle due offerte di lavoro e la definizione di offerta di lavoro congrua che prevedeva:

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda il punto 2, cioè la distanza tra domicilio e luogo di lavoro :

  • se si tratta della prima offerta di lavoro, viene considerata congrua se si trova entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile in massimo 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
  • se si tratta della seconda offerta di lavoro, viene considerata congrua se si trova ovunque nel territorio italiano.
  • se si tratta di un’offerta di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, l’offerta è congrua solo se non dista più di 80 chilometri dalla residenza o comunque sia raggiungibile al massimo in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, sia che si tratti di prima o di seconda offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può superare i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.

Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori - anche qualora i genitori siano legalmente separati - non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.

Patto per l’inclusione sociale

Nel caso in cui la situazione del nucleo familiare sia complessa, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo stesso per avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione avviene con un’analisi preliminare e un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia per condividere con la stessa gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l’inclusione sociale.