Stop al Reddito di Cittadinanza, arriva l'Assegno di inclusione. Cos'è e quando parte
Sostituirà il Reddito di Cittadinanza a partire da gennaio 2024 e servirà a supportare le famiglie con disabili, minori o over 60. Parliamo dell'Assegno di inclusione la nuova misura per sostenere le famiglie con Isee particolarmente bassi a condizione che tutti i componenti con più di 16 anni siano iscritti alla piattaforma per la ricerca attiva del lavoro. Ecco nel dettaglio cosa dovrebbe prevede, a chi è destinato e come si ottiene.
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta

Come promesso con la Legge di Bilancio, il Governo Meloni si appresta a riformare la misura al sostegno delle famiglie povere mandando definitivamente in pensione il Reddito di Cittadinanza in favore dell’assegno di inclusione. Al momento non è ancora disponibile il testo definitivo del decreto-legge che è stato discusso in Consiglio dei ministri il primo maggio, pertanto, vediamo insieme cosa sappiamo di questo nuovo sussidio.
Torna all'inizioChi ha diritto all’assegno di inclusione
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei famigliari al cui interno siano presenti componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni compiuti.
Il nucleo beneficiario deve essere:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda per ottenere l’assegno, bisogna esser residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Questi requisiti valgono per tutti i componenti del nucleo familiare che vengono considerati ai fini della valutazione del limite di reddito Isee.
Chi richiedere l’assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o avere condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Inoltre, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato nei 12 mesi successivi a dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Torna all'inizioLe nuove soglie Isee
Il limite Isee per ottenere l’assegno è di massimo 9.360 euro, come previsto per il Reddito di cittadinanza ma, oltre a questo requisito occorre soddisfarne anche altri:
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- se il nucleo familiare è composto solo da persone di età pari o superiore a 67 anni o alle quali si aggiungono altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è di 7.560 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.
Il reddito familiare
Come abbiamo visto oltre all’Isee occorre far riferimento al reddito famigliare, infatti, lo ricordiamo, l’Isee “fotografa” la situazione reddituale del nucleo nei due anni precedenti quello in corso.
Per calcolarlo si deve prendere il reddito utilizzato per l’Isee e:
- detrarre i trattamenti assistenziali inclusi nell’Isee e sommati tutti quelli in corso di godimento;
- includere le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità;
- -non si somma quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
- si sommano i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare
Il nucleo che richiedere l’assegno di inclusione deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro calcolati utilizzando il metodo valido per valorizzare la base imponibile ai fini IMU. Inoltre, la casa di abitazione deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare calcolato ai fini Isee, non deve superare i 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Cui si possono aggiungere altri 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo e 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità (7.500 euro per disabilità grave o non autosufficienza).
Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Lo stesso divieto vale per navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni genere.
Torna all'inizioLe nuove scale di equivalenza
Per calcolare le soglie di reddito che danno diritto ad ottenere l’assegno di inclusione si deve far riferimento ai parametri delle scale di equivalenza, che prevedono un valore:
- pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare, incrementato, fino a un massimo di 2,2 o 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza
- di 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- di 0,4 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne che si occupi di altri soggetti come vedremo più avanti;
- di 0,15 per ogni minore fino a due;
- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Situazioni particolari
I componenti del nucleo familiare che risiedono in strutture a totale carico pubblico non sono conteggiati nella scala di equivalenza.
Inoltre, i coniugi separati o divorziati rimangono nello stesso nucleo se sono autorizzati a risiedere nella stessa abitazione. Allo stesso modo, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella stessa abitazione.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee) aggiornata.
Torna all'inizioA quanto ammonta l’assegno
Gli importi dell’assegno d’inclusione sono differenti a seconda della composizione del nucleo familiare. Infatti, l’integrazione al reddito è di 6.000 euro annui che diventano 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto solo da ultra 67enni cui si aggiungono eventualmente componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.
L’integrazione deve essere moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.
Per i nuclei familiari che risiedono in locazione viene erogato un contributo aggiuntivo pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro se il nucleo è composto da ultra 67enni).
Torna all'inizioQuanto dura l’assegno
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. 3.
In caso di assunzione di uno o più componenti del nucleo, il reddito da lavoro percepito non viene considerato nel calcolo per determinare l’importo dell’assegno fino a 3 mila euro annui. Il reddito da lavoro che supera i 3 mila euro invece, concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non vien recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per comunicare all’Inps la variazione di situazione lavorativa, altrimenti l’assegno viene sospeso, mentre se passano 3 mesi senza che venga fatta la comunicazione l’assegno decade.
Invece, l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione deve esser comunicata preventivamente all’Inps altrimenti l’assegno decade.
In ogni caso, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
Torna all'inizioCome fare domanda
L’Assegno di inclusione deve essere richiesto telematicamente all’Inps, che lo riconosce, dopo aver verificato i requisiti incrociando le proprie banche dati a quelle messe a disposizione dai Comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni. L’Inps per erogare il contributo richiede l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), in questo modo l’assegno verrà corrisposto a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale presso il SIILS.
L’adesione al SIILS è obbligatoria per i componenti maggiorenni del nucleo o che abbiano 16 anni e non siano occupati o frequentino un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di famiglia.
Il patto per l’inclusione sociale e lavorativa
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e lavorativa i componenti del nucleo devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali, successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione.
I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione e i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego entro 60 giorni per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Le modalità operative, tuttavia, saranno stabilite con un decreto ad hoc del ministero del Lavoro che prevede la pubblicazione di una piattaforma dove i beneficiari dell’assegno che risultano occupabili possono verificare la presenza di offerte di lavoro, corsi di formazione o tirocini di orientamento oltre a monitorare la propria situazione.
Tramite la piattaforma è possibile comunicare ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla spettanza dell’Assegno di inclusione, ricordiamo che, a pena di decadenza qualsiasi informazione va comunicata entro 10 giorni dall’avvenimento.
Chi può non lavorare
Abbiamo visto per percepire l’assegno è obbligatoria l’iscrizione al SIISL, tuttavia, i componenti con disabilità o gli over 60 non hanno questo obbligo, ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Inoltre, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i componenti:
- beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta;
- con disabilità fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- affetti da patologie oncologiche;
- con carichi di cura. In questo caso si fa riferimento alla presenza nel nucleo di soggetti minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, o di disabili gravi o non autosufficienti.
Le offerte di lavoro
I componenti del nucleo familiare che beneficia dell’assegno di inclusione e che possono lavorare, devono accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata di almeno dodici mesi, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale. Se il lavoro è a tempo determinato, di durata di almeno un mese la distanza massima deve essere di 80 chilometri da casa;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso per la durata del rapporto di lavoro, successivamente, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito, nel limite di 3 mila euro non si considera ai fini della determinazione del reddito
I datori di lavoro privati che tramite il portale del SIISL assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione beneficiano dell’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per il lavoratore, con modalità e importi diversi a seconda del tipo di contratto firmato.
Torna all'inizioCome si perde l’assegno
Il nucleo familiare perde l’assegno se un componente del nucleo:
- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative in cui è inserito dai servizi per il lavoro o non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro congrua;
- effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.
In tutti questi casi, la Carta di inclusione viene immediatamente sospesa e non si può fare domanda per un nuovo assegno per almeno sei mesi.
Torna all'inizioCome usare l’assegno: la carta di inclusione
L’assegno è accreditato su uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato Carta di inclusione che funziona come la carta acquisti prevista dal Reddito di cittadinanza e ha gli stessi costi. La consegna avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante mensili per massimo 100 euro a componente del nucleo moltiplicato per la scala di equivalenza e di effettuare un bonifico mensile per pagare l’affitto.
I dettagli verranno stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali insieme a quello dell’economia e delle finanze, fermo restando il divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Successivamente, quando verrà individuato un nuovo fornitore del servizio, il numero delle carte dovrà essere tale da garantire l’erogazione dell’assegno suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare.
Torna all'inizioI controlli e le sanzioni
I controlli sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INPS, dal Comando Carabinieri e dalla Guardia di finanza.
Per quanto riguarda le sanzioni, la reclusione varia a seconda della violazione commessa e salvo che quanto commesso non costituisca un reato più grave:
- per dichiarazioni o documenti falsi: da due a sei anni;
- per omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio: da uno a tre anni.
In ogni caso il beneficio decade e si deve restituire quanto indebitamente percepito, inoltre non si può richiedere l’assegno per i successivi 10 anni.
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