Secondary ticketing: l'Agcom sanziona Viagogo per più di 23 milioni di euro

Violazione delle norme sul secondary ticketing. Con questa motivazione, l’Autorità garante nelle comunicazioni (Agcom) ha sanzionato per più di 23 milioni di euro la società Viagogo. Il provvedimento arriva a cinque anni di distanza (aprile 2017) da quello dell’Antitrust che, per gli stessi motivi, aveva comminato una multa di 1,7 milioni di euro a Viagogo stesso e altri 4 siti: Ticketone, Mywayticket, Seatwave e Ticketbis.
Inoltre, entro il 30 giugno 2022, Viagogo dovrà rimuovere dal proprio sito internet alcuni contenuti ritenuti illeciti dall’Agcom: si tratta della vendita sul mercato secondario di biglietti relativi a 40 eventi (tutti previsti da giugno a dicembre 2022). Nel complesso, l’istruttoria dell’Autorità garante nelle comunicazioni ha accertato la violazione della normativa legislativa sul secondary ticketing per la vendita dei biglietti di 131 eventi (previsti sia nel 2021 che nel 2022) a prezzi superiori di sei, sette volte rispetto a quelli nominali. Nella lista anche i concerti di importanti artisti italiani e internazionali: Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli.
La difesa di Viagogo e le motivazioni del provvedimento
La società si è difesa affermando che dal punto di vista sostanziale, Viagogo è una “bacheca virtuale”, sulla quale ciascun inserzionista è libero di inserire i propri annunci, che vengono caricati e memorizzati in piattaforma senza che il gestore del sito ne abbia conoscenza né controllo. In altre parole, secondo Viagogo, la piattaforma acquisisce i dati inseriti dagli inserzionisti attraverso modalità meramente tecniche, automatiche e passive. Sul piano giuridico, la società non vende né compra né possiede biglietti, limitandosi a mettere a disposizione una piattaforma che facilita l’incontro tra domanda e offerta.
L’Agcom ha invece riscontrato che in realtà l’attività di Viagogo è tutt’altro che passiva. Utilizzando sia risorse umane che tecniche, la società usa, modifica, indicizza, organizza e promuove i contenuti caricati, anche attraverso tecniche di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione. In pratica, tutto questo ha l’effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti.
Inoltre, la Guardia di Finanza ha verificato che alla fine della procedura di acquisto, accanto all’indicazione delle voci di costo relative all’Iva e ai costi di prenotazione, è presente un collegamento “i” (“informazioni”) che se attivato apre un banner informativo che riporta la seguente descrizione: “La commissione sulla prenotazione è ciò che ci consente di offrirti il nostro fantastico servizio. Ci aiuta a verificare che i tuoi biglietti siano validi, a garantire la consegna sicura dei tuoi biglietti in tempo per l’evento e a fornire un servizio clienti tempestivo nell’eventualità tu ne avessi bisogno.” Un comportamento non di certo passivo.
Secondary ticketing: che cos’è e cosa dice la normativa
Il secondary ticketing è il mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato che mette in vendita a prezzi notevolmente maggiorati ingressi per ogni genere di eventi, non solo del settore spettacolo. Questa pratica, molto presente su internet, è però vietata dalla legge. Secondo l’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, infatti, non è permessa “la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”. Unica possibilità ammessa quella di vendere il biglietto a un prezzo uguale o inferiore a quello nominale. La vendita però deve essere effettuata da una persona fisica, in modo occasionale e senza finalità commerciali.