Detrazione per l'affitto: a chi spetta
- contributo tecnico di
- Tatiana Oneta
- di
- Luca Cartapatti
Per i contratti di locazione regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, puoi usufruire delle detrazioni. Scopri tutte le condizioni per chi vive in affitto, per i lavoratori, per i giovani o per gli studenti fuori sede.
Detrarre l'affitto
L'affitto dell'abitazione principale
La detrazione viene riconosciuta se il contratto di locazione, per un immobile che hai adibito ad abitazione principale, è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431.
I documenti da conservare:
- Contratto di locazione registrato su cui risulti la norma ai sensi della quale è stato stipulato il contratto;
- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Le condizioni per la detrazione
Nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno per la propria quota, considerando il reddito del singolo: pertanto, potrebbero esserci casi in cui solo alcuni cointestatari beneficiano della detrazione perché hanno il reddito sufficientemente basso. Ad esempio, nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito.
Queste detrazioni sono riconosciute sotto forma di credito d’imposta anche qualora fossi incapiente, cioè quando l’imposta che devi versare al netto delle detrazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito dichiarato è inferiore alla detrazione che ti spetta.
Affitto in regime convenzionale
La detrazione viene riconosciuta se il contratto di locazione, per un immobile che hai adibito ad abitazione principale, è stato stipulato o rinnovato ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Si tratta di contratti cosiddetti “convenzionati”, stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria, solitamente della durata di tre anni rinnovabili di altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.
Documenti da conservare
- Contratto di locazione registrato su cui risulti la norma ai sensi della quale è stato stipulato il contratto;
- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale
Le condizioni per la detrazione
Nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno per la propria quota, considerando il reddito del singolo: pertanto, potrebbero esserci casi in cui solo alcuni cointestatari beneficiano della detrazione perché hanno il reddito sufficientemente basso. Ad esempio, nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito.
Queste detrazioni sono riconosciute sotto forma di credito d’imposta anche qualora fossi incapiente, cioè quando l’imposta che devi versare al netto delle detrazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito dichiarato è inferiore alla detrazione che ti spetta.
Affitto per i giovani
La detrazione viene riconosciuta ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un immobile adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta per i primi quattro anni di stipula del contratto se vengono rispettate per le condizioni richieste dalla norma per ogni annualità. In particolare:
- se il contratto viene stipulato da più conduttori e solo uno ha i requisiti di età, quest’ultimo potrà fruire della detrazione soltanto per la sua quota;
- l’immobile deve essere diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori.
Documenti da conservare
- Contratto di locazione registrato su cui risulti la norma ai sensi della quale è stato stipulato il contratto;
- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale
Lavoratori trasferiti per motivi di lavoro
Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti (sono esclusi i redditi a questi assimilati) che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro (sia per contratti in essere che per nuove assunzioni) o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni precedenti a quello in cui chiedono la detrazione.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza, purché:
- il nuovo Comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri e sia al di fuori dalla propria regione;
- il contratto di locazione si riferisca a un immobile utilizzato come abitazione principale.
In caso di cointestazione del contratto di locazione, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti (ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi).
Documenti da conservare
- Contratto di locazione registrato;
- contratto di lavoro dipendente, oppure la certificazione unica che attesta la qualifica di lavoratore dipendente;
- autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e il rispetto delle altre condizioni.
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