Consigli

Contratti al telefono: a cosa stare attenti quando ti propongono una nuova offerta

24 febbraio 2016
contratti telefono

Ti chiamano a casa per proporti la nuova offerta di un operatore telefonico? Ecco a cosa devi fare attenzione e come puoi difenderti se ti attivano un contratto non richiesto. 

Succede spesso. L’operatore telefonico di una certa compagnia ti contatta a casa per proporti l’ultima offerta riservata ai nuovi clienti. Un’offerta valida solo in quel giorno, da sottoscrivere obbligatoriamente via telefono in quel preciso momento. Basta rispondere “sì” a una paio di domande registrate e il gioco è fatto. In men che non si dica ti ritrovi cliente di un altro operatore.

Ma una volta riagganciato, non sempre si ha la corretta percezione di quello che si è sottoscritto, di quanto alla fine si andrà a spendere e se davvero non ci sono fregature. Il consiglio principale resta quello di diffidare delle offerte fatte al telefono. Se non sei soddisfatto del tuo attuale contratto telefonico o vuoi spendere meno per navigare in internet, puoi consultare la nostra banca dati e scoprire qual è la tariffa più adatta alle tue esigenze.


Confronta le offerte

 

Come comportarsi però quando riceviamo offerte al telefono? A cosa stare attenti? Spesso alla fine della telefonata non si ha nulla di scritto in mano ed è difficile far bene i conti. E se si cambia idea? Se ci si accorge che si è fatta una scelta avventata, cosa si può fare? Ecco allora un piccolo vademecum  per saperne di più su come comportarsi quando si viene contattati via telefono per cambiare contratto.

Arriva la chiamata

Ricevo una chiamata da un operatore per cambiare contratto. A cosa devo stare attento?

Per prima cosa devi essere consapevole che il consenso prestato per telefono è giuridicamente valido a tutti gli effetti. Basta infatti un “si“ detto a seguito di una proposta commerciale fatta dall’operatore (che sia di telefonia, energia, pay per view… poco cambia) per attivare un contratto. Quindi, stai attento a quello che rispondi all’operatore e se non sei intenzionato a sottoscrivere nulla, meglio dirlo esplicitamente. In linea generale è meglio riflettere sulla proposta e pretendere di riceverla per iscritto prima di aderire: meglio diffidare, infatti, di proposte che vengono accompagnate da frasi del tipo “è un’offerta valida solo per oggi…”, oppure “è sottoscrivibile solo telefonicamente…”.

 
Ci ho ripensato

Mi sono fatto “persuadere” e lì per lì ho accettato la proposta telefonica. Tuttavia, una volta finita la telefonata, mi sono reso conto di non essere così convinto. Cosa posso fare? Posso tornare indietro? Come faccio? Mi costa?

Per tutti i contratti stipulati per telefono la legge prevede la possibilità di recedere entro 14 gg dalla loro conclusione senza necessità di specificare il motivo. Normalmente gli operatori chiedono al consumatore di inoltrare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure mettono a disposizione sul sito un modulo tipo per il recesso. Purtroppo, da un lato il consumatore ha 14gg di tempo per recedere, dall’altro l’autorità impone alle compagnie di far migrare gli utenti nel più breve tempo possibile; quando la procedura di migrazione parte prima della scadenza dei termini del recesso il consumatore si trova in una sorta di limbo. Quindi se la migrazione al nuovo operatore è già di fatto tecnicamente iniziata prima che ricevano il tuo recesso, non è sostanzialmente possibile tornare indietro come se nulla fosse; in questo caso, infatti, il tuo vecchio operatore ha già chiuso la tua posizione e non è tenuto a chiedere conferma del passaggio né a te né al nuovo operatore. Per questo motivo, la riforma del Codice del Consumo entrata in vigore a giugno 2014 ha introdotto delle tutele in più per il consumatore che vuole concludere un contratto per telefono: il professionista deve innanzitutto confermare l’offerta al consumatore, che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata per iscritto, e poi dargli conferma del contratto concluso su un mezzo durevole (copia cartacea, mail, cd) prima che il servizio abbia inizio. Inoltre, perché l’attivazione avvenga durante il periodo di recesso, l’operatore deve esigere una richiesta esplicita del consumatore (per es. registrandola per telefono oppure predisponendo un’apposita clausola sul modulo di offerta).

Ho accettato un’offerta telefonica ma subito dopo ho esercitato il mio diritto di recesso (telefonico) chiedendo di tornare al mio vecchio contratto; tuttavia ho scoperto che il recesso e le mie richieste sono state ignorate. Come faccio a evitare che continuino ad arrivarmi gli addebiti del nuovo operatore sul mio conto corrente?

Fermo restando che per ragioni di opportunità, anche quando non è espressamente richiesto, è sempre meglio recedere tramite comunicazione scritta, nel caso in cui il recesso sia stato ignorato è possibile sporgere reclamo scrivendo all’operatore in questione e chiedendo il ripristino integrale della situazione precedente ed eventuale copertura dei costi sostenuti a causa  mancato recepimento del recesso esercitato per tempo. Se l’operatore non risponde entro 45 giorni (oppure nel minor termine indicato nel contratto e/o nella Carta dei Servizi) o risponde negativamente, sarà possibile intraprendere una procedura di conciliazione paritetica tramite Altroconsumo (oppure tramite i CO.RE.COM).

 
Nulla di scritto

Ho accettato la proposta telefonica di un operatore, ma questa persona non mi ha mandato nulla di scritto a casa, né conosco il mio novo codice cliente o il mio codice di migrazione: è regolare questa cosa? Come faccio a pretendere qualcosa di scritto?

Come detto nella sezione precedente, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato o comunque accettato per iscritto l’offerta. Il professionista deve poi dare al cliente conferma del contratto concluso su un mezzo durevole (copia cartacea, mail, cd) in un termine ragionevole e comunque prima che il servizio abbia inizio. In caso di mancata conferma su supporto durevole, il contratto non è vincolante per il consumatore, il che però non ha alcuna utilità pratica nel momento in cui il servizio è già stato attivato e la migrazione avvenuta. Si può sempre chiedere l’annullamento del contratto ma è una strada in salita, ancora una volta il consiglio pratico è quello di non prestare il consenso se non sei più che sicuro della tua decisione. 

 
A mia insaputa

Mi sembra di non aver accettato nulla al telefono, ma ho scoperto solo dopo un po’ di essere passato a un altro operatore. Cosa posso fare? Come faccio a tornare al vecchio operatore?

La regola è che l’operatore commerciale deve qualificare se stesso e l’azienda per cui lavora oltre a indicare in maniera chiara le caratteristiche del contratto che sta proponendo. Se il consumatore si ritrova cliente di un operatore che non ha rispettato questa procedura deve immediatamente sporgere reclamo scritto all’operatore chiedendo il ripristino integrale della situazione precedente ed eventuale copertura dei costi sostenuti. Ti ricordiamo che se l’operatore non risponde entro 45 giorni (o risponde negativamente) sarà possibile intraprendere una procedura di conciliazione paritetica tramite Altroconsumo (oppure tramite i CO.RE.COM).