Luce e gas, difendersi dai contratti non richiesti

Ti hanno contattato telefonicamente per convincerti ad accettare un'"offerta imperdibile". Ti hanno fermato in un centro commerciale per farti la proposta "più conveniente sul mercato". E in realtà? Preso alla sprovvista e senza essere ben informato, ti sei ritrovato con un nuovo contratto e un altro fornitore di luce e gas. Il settore dell’energia è uno dei più a rischio per l’attivazione di contratti non richiesti. Ecco cosa sapere per difendersi e come correre ai ripari.
Aspetti la bolletta di luce e gas ma ti arriva la fattura di un nuovo fornitore? Capita ma significa che, senza nemmeno rendertene conto, hai sottoscritto un nuovo contratto con un altro venditore. Di fronte a tecniche di marketing aggressive e poco trasparenti, meglio un po’ di cautela.
“Offerte” a rischio
Le probabilità di essere tratti in inganno aumentano quando si è presi alla sprovvista, magari da abili venditori adeguatamente istruiti.
Le tecniche di vendita più usate dai fornitori di energia e in cui il consumatore è particolarmente vulnerabile sono le:
- Vendite porta a porta;
- Vendite fuori dai locali commerciali (ad esempio presso stand allestiti nei centri commerciali);
- Vendite tramite telefono.
In alcuni casi, l’agente incaricato non ti spiegherà nemmeno che ciò che ti sta proponendo è un contratto con un nuovo operatore: al motto de “l’imperdibile offerta è quasi scaduta” ti convincerà ad apporre la tua firma sui moduli che ti sottoporrà o a rispondere affermativamente alle domande che ti porrà durante latelefonata (solitamente registrata per dimostrare il tuo assenso).
Aspetta e informati
Difficilmente, se ci propongono qualcosa per strada o per telefono, saremo già informati su quella offerta: per cui, prima di aderire, è sempre meglio attendere e informarsi. Visita il sito dell’operatore che ti ha intercettato, quello del tuo fornitore e di altri eventuali concorrenti per capire - effettivamente - qual è la scelta migliore.
Per trovare la tariffa migliore per te puoi consultare il nostro calcolatore.
TARIFFE LUCE E GAS: CONFRONTA E SCEGLI
E se invece ti sei fatto trascinare e hai già aderito? Niente paura, puoi contestare il contratto: segui i consigli che ti diamo nelle sezioni seguenti.
Devi sapere che dopo aver concluso un contratto a distanza (per telefono, online) o fuori dai locali commerciali, il venditore te ne deve dare conferma. Se la conferma manca, il contratto può essere contestato in quanto “non richiesto”.
Conferme necessarie
Il venditore che ha concluso il contratto fuori dai locali commerciali deve rilasciare al cliente una copia del contratto firmato oppure la conferma del contratto su un supporto cartaceo o, se il cliente lo consente, su un altro mezzo durevole (come ad esempio una mail, un SMS, un supporto digitale). I contratti conclusi a distanza devono essere immediatamente confermati su un supporto durevole (tipicamente via mail o SMS). Inoltre, al momento della conclusione del Contratto o, per i contratti a distanza, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’attivazione della fornitura, il venditore dovrà consegnare o trasmettere al cliente una copia integrale di tutta la documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
Se hai concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali e non sono ancora trascorsi 14 giorni, puoi cambiare idea ed esercitare il “Diritto di ripensamento” per annullare gli effetti del contratto e tornare al vecchio fornitore.
Quattordici giorni per recedere
Se aderisci a un’offerta online, per telefono o fuori dai locali commerciali del fornitore, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione del contratto per recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione.
Le attività necessarie ad avviare la fornitura o il cd. switch (ossia il cambio fornitore) vengono messe in moto solo una volta decorso il termine dei 14 giorni per il ripensamento, a meno che il cliente non faccia espressa richiesta di attivazione immediata.
Qualora il cliente chieda l’attivazione immediata (o per meglio dire l’avvio immediato delle operazioni di attivazione), potrà comunque cambiare idea nei termini previsti, ma sarà tenuto a corrispondere al venditore i costi nel frattempo eventualmente sostenuti. Queste informazioni devono essere rese disponibili dall’operatore ancor prima di concludere il contratto.
Per recedere utilizza il modulo che il fornitore deve metterti a disposizione nella documentazione contrattuale o sul sito web oppure utilizza il nostro modello preferendo sempre una forma di comunicazione scritta e tracciabile.
Se non sei più in tempo per ripensarci, per contestare un contratto non richiesto devi inviare un reclamo al fornitore entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta (o prima se ne vieni a conoscenza con altri mezzi perché ad esempio ti viene inviata della documentazione o ricevi una telefonata relativa allo switching).
Come reclamare
Puoi usare il modulo che i venditori devono mettere a disposizione sul proprio sito web o presso gli sportelli territoriali oppure presentare un reclamo in forma libera, purché contenga le informazioni necessarie a individuare utente, fornitura e motivo del reclamo (in questo caso, contratto non richiesto) e inviarlo ai recapiti indicati in bolletta o sul sito web. Puoi anche usare il modello di lettera che ti proponiamo qui a fianco e inviarlo preferibilmente in forma scritta e tracciabile (PEC o racc. a/r).
Vediamo cosa accade se il fornitore non richiesto ha aderito alla cd. procedura di ripristino, che consente al cliente finale di tornare a essere servito dal venditore precedente, alle medesime condizioni che aveva stipulato alla sottoscrizione del contratto.
Il fornitore accoglie il reclamo
Se il venditore ritiene di accogliere il reclamo e ha aderito alla procedura di ripristino, in risposta al reclamo deve comunicare al cliente la possibilità di tornare al fornitore precedente, specificando modalità e tempistiche.
Il cliente deve comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura entro e non oltre 20 giorni dall’invio della risposta al reclamo (a tal fine, fa fede la data di consegna al vettore postale o la data di invio della comunicazione elettronica).
La procedura di ripristino si applica solo se il venditore non richiesto vi ha aderito: l’elenco degli aderenti si trova sul sito dell’Autorità e comprende la maggior parte degli operatori.
Se il cliente non aderisce alla procedura ripristinatoria, può sempre ricorrere alla conciliazione presso l’Autorità o altri organismi abilitati (ad esempio rivolgendosi ad Altroconsumo).
Il fornitore rigetta il reclamo
Se il venditore ritiene di essersi comportato correttamente e rigetta il reclamo, deve rispondere al cliente allegando la conferma del contratto. Oltra ad informare il cliente della facoltà di ricorrere alle misure ripristinatorie, deve comunicargli che il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per verificare che il contratto sia stato regolarmente confermato dopo la sua conclusione. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente potrà rivolgersi direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Se il fornitore accetta il reclamo oppure la violazione è accertata dallo Sportello del consumatore, si procede con il ripristino.
Come funziona il ripristino?
Ecco come funziona la procedura nei due possibili casi:
- Se le operazioni per il cambio fornitore non sono ancora state avviate, il cliente continuerà ad essere fornito dal suo solito venditore, senza nessun cambio di tariffa.
- Se le operazioni per il cambio fornitore sono già state avviate, per il periodo in cui ha avuto luogo la fornitura non richiesta il cliente usufruirà di una tariffa agevolata, pari a quella di maggior tutela stabilità dall’ARERA per i clienti domestici che non sono sul mercato libero. Le fatture eventualmente emesse durante questo periodo devono essere stonate.
Il ripristino non può avvenire se il contratto con il precedente venditore è scaduto o si è sciolto per altre cause (ad. esempio per inadempimento del cliente) oppure se il vecchio fornitore ha cessato l’attività.
“Rimpatri” più complessi
Se il fornitore non aderisce alla procedura di ripristino, non è possibile un ritorno automatico al vecchio contratto. Le conseguenze cambiano a seconda che la fornitura sia di luce o di gas e, nel primo caso, se il cliente era servito a condizioni di maggior tutela o di mercato libero: in ogni caso, dovrai recedere dal nuovo contratto e, se ancora possibile, sottoscrivere la stessa offerta che avevi col fornitore precedente altrimenti dovrai cercare una tariffa che faccia al caso tuo, sostenendo nuovamente i costi di attivazione e l’eventuale differenza di prezzo. In ogni caso, inoltra reclamo al fornitore non richiesto per il ristoro dei danni subiti.
Se né il ripristino né il ripensamento sono strade percorribili, sappiate che nel mercato dell’energia si può comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto. Basta stipulare il contratto col nuovo fornitore: sarà lui ad attivare la procedura per recedere dal vecchio contratto e cambiare venditore (cd. switching).
Per capire quale fornitore scegliere, vai al nostro comparatore.
Aspetti la bolletta di luce e gas ma ti arriva la fattura di un nuovo fornitore? Capita ma significa che, senza nemmeno rendertene conto, hai sottoscritto un nuovo contratto con un altro venditore. Di fronte a tecniche di marketing aggressive e poco trasparenti, meglio un po’ di cautela.
“Offerte” a rischio
Le probabilità di essere tratti in inganno aumentano quando si è presi alla sprovvista, magari da abili venditori adeguatamente istruiti.
Le tecniche di vendita più usate dai fornitori di energia e in cui il consumatore è particolarmente vulnerabile sono le:
- Vendite porta a porta;
- Vendite fuori dai locali commerciali (ad esempio presso stand allestiti nei centri commerciali);
- Vendite tramite telefono.
In alcuni casi, l’agente incaricato non ti spiegherà nemmeno che ciò che ti sta proponendo è un contratto con un nuovo operatore: al motto de “l’imperdibile offerta è quasi scaduta” ti convincerà ad apporre la tua firma sui moduli che ti sottoporrà o a rispondere affermativamente alle domande che ti porrà durante latelefonata (solitamente registrata per dimostrare il tuo assenso).
Aspetta e informati
Difficilmente, se ci propongono qualcosa per strada o per telefono, saremo già informati su quella offerta: per cui, prima di aderire, è sempre meglio attendere e informarsi. Visita il sito dell’operatore che ti ha intercettato, quello del tuo fornitore e di altri eventuali concorrenti per capire - effettivamente - qual è la scelta migliore.
Per trovare la tariffa migliore per te puoi consultare il nostro calcolatore.
TARIFFE LUCE E GAS: CONFRONTA E SCEGLI
E se invece ti sei fatto trascinare e hai già aderito? Niente paura, puoi contestare il contratto: segui i consigli che ti diamo nelle sezioni seguenti.
Devi sapere che dopo aver concluso un contratto a distanza (per telefono, online) o fuori dai locali commerciali, il venditore te ne deve dare conferma. Se la conferma manca, il contratto può essere contestato in quanto “non richiesto”.
Conferme necessarie
Il venditore che ha concluso il contratto fuori dai locali commerciali deve rilasciare al cliente una copia del contratto firmato oppure la conferma del contratto su un supporto cartaceo o, se il cliente lo consente, su un altro mezzo durevole (come ad esempio una mail, un SMS, un supporto digitale). I contratti conclusi a distanza devono essere immediatamente confermati su un supporto durevole (tipicamente via mail o SMS). Inoltre, al momento della conclusione del Contratto o, per i contratti a distanza, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’attivazione della fornitura, il venditore dovrà consegnare o trasmettere al cliente una copia integrale di tutta la documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
Se hai concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali e non sono ancora trascorsi 14 giorni, puoi cambiare idea ed esercitare il “Diritto di ripensamento” per annullare gli effetti del contratto e tornare al vecchio fornitore.
Quattordici giorni per recedere
Se aderisci a un’offerta online, per telefono o fuori dai locali commerciali del fornitore, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione del contratto per recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione.
Le attività necessarie ad avviare la fornitura o il cd. switch (ossia il cambio fornitore) vengono messe in moto solo una volta decorso il termine dei 14 giorni per il ripensamento, a meno che il cliente non faccia espressa richiesta di attivazione immediata.
Qualora il cliente chieda l’attivazione immediata (o per meglio dire l’avvio immediato delle operazioni di attivazione), potrà comunque cambiare idea nei termini previsti, ma sarà tenuto a corrispondere al venditore i costi nel frattempo eventualmente sostenuti. Queste informazioni devono essere rese disponibili dall’operatore ancor prima di concludere il contratto.
Per recedere utilizza il modulo che il fornitore deve metterti a disposizione nella documentazione contrattuale o sul sito web oppure utilizza il nostro modello preferendo sempre una forma di comunicazione scritta e tracciabile.
Se non sei più in tempo per ripensarci, per contestare un contratto non richiesto devi inviare un reclamo al fornitore entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta (o prima se ne vieni a conoscenza con altri mezzi perché ad esempio ti viene inviata della documentazione o ricevi una telefonata relativa allo switching).
Come reclamare
Puoi usare il modulo che i venditori devono mettere a disposizione sul proprio sito web o presso gli sportelli territoriali oppure presentare un reclamo in forma libera, purché contenga le informazioni necessarie a individuare utente, fornitura e motivo del reclamo (in questo caso, contratto non richiesto) e inviarlo ai recapiti indicati in bolletta o sul sito web. Puoi anche usare il modello di lettera che ti proponiamo qui a fianco e inviarlo preferibilmente in forma scritta e tracciabile (PEC o racc. a/r).
Vediamo cosa accade se il fornitore non richiesto ha aderito alla cd. procedura di ripristino, che consente al cliente finale di tornare a essere servito dal venditore precedente, alle medesime condizioni che aveva stipulato alla sottoscrizione del contratto.
Il fornitore accoglie il reclamo
Se il venditore ritiene di accogliere il reclamo e ha aderito alla procedura di ripristino, in risposta al reclamo deve comunicare al cliente la possibilità di tornare al fornitore precedente, specificando modalità e tempistiche.
Il cliente deve comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura entro e non oltre 20 giorni dall’invio della risposta al reclamo (a tal fine, fa fede la data di consegna al vettore postale o la data di invio della comunicazione elettronica).
La procedura di ripristino si applica solo se il venditore non richiesto vi ha aderito: l’elenco degli aderenti si trova sul sito dell’Autorità e comprende la maggior parte degli operatori.
Se il cliente non aderisce alla procedura ripristinatoria, può sempre ricorrere alla conciliazione presso l’Autorità o altri organismi abilitati (ad esempio rivolgendosi ad Altroconsumo).
Il fornitore rigetta il reclamo
Se il venditore ritiene di essersi comportato correttamente e rigetta il reclamo, deve rispondere al cliente allegando la conferma del contratto. Oltra ad informare il cliente della facoltà di ricorrere alle misure ripristinatorie, deve comunicargli che il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per verificare che il contratto sia stato regolarmente confermato dopo la sua conclusione. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente potrà rivolgersi direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Se il fornitore accetta il reclamo oppure la violazione è accertata dallo Sportello del consumatore, si procede con il ripristino.
Come funziona il ripristino?
Ecco come funziona la procedura nei due possibili casi:
- Se le operazioni per il cambio fornitore non sono ancora state avviate, il cliente continuerà ad essere fornito dal suo solito venditore, senza nessun cambio di tariffa.
- Se le operazioni per il cambio fornitore sono già state avviate, per il periodo in cui ha avuto luogo la fornitura non richiesta il cliente usufruirà di una tariffa agevolata, pari a quella di maggior tutela stabilità dall’ARERA per i clienti domestici che non sono sul mercato libero. Le fatture eventualmente emesse durante questo periodo devono essere stonate.
Il ripristino non può avvenire se il contratto con il precedente venditore è scaduto o si è sciolto per altre cause (ad. esempio per inadempimento del cliente) oppure se il vecchio fornitore ha cessato l’attività.
“Rimpatri” più complessi
Se il fornitore non aderisce alla procedura di ripristino, non è possibile un ritorno automatico al vecchio contratto. Le conseguenze cambiano a seconda che la fornitura sia di luce o di gas e, nel primo caso, se il cliente era servito a condizioni di maggior tutela o di mercato libero: in ogni caso, dovrai recedere dal nuovo contratto e, se ancora possibile, sottoscrivere la stessa offerta che avevi col fornitore precedente altrimenti dovrai cercare una tariffa che faccia al caso tuo, sostenendo nuovamente i costi di attivazione e l’eventuale differenza di prezzo. In ogni caso, inoltra reclamo al fornitore non richiesto per il ristoro dei danni subiti.
Se né il ripristino né il ripensamento sono strade percorribili, sappiate che nel mercato dell’energia si può comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto. Basta stipulare il contratto col nuovo fornitore: sarà lui ad attivare la procedura per recedere dal vecchio contratto e cambiare venditore (cd. switching).
Per capire quale fornitore scegliere, vai al nostro comparatore.