Come abbiamo avuto di spiegare in tutte le salse, il sig. Di Girolamo quando si è presentato allosportello ha asserito che il ritardo aereo riportato fosse superiore alle tre ore.
Successivamente alla comunicazione fattagli del rifiuto da parte di Ryanair di erogarel'indennizzo, lo stesso ha fatto una ricerca in cui scopriva che in realtà il ritardo era pari a 2 ore e 48 minuti.
Quindi nessuna responsabilità è imputabile allo sportello per l'avvenuto diniego da parte della compagnia aerea.
Ad ogni modo si fa presente che la eventuale citazione in giudizio che avrebbe potuto essere proposta, ai fini della richiesta di risarcimento danni, era una possibilità da valutare.
Infatti parallelamente alla compensazione pecuniaria automatica, l'art. 12 del Regolamento CE 261/2004 riconosce il diritto al risarcimento del danno supplementare, inteso come la parte di danno eccedente quella coperta dalla compensazione pecuniaria. Questo risarcimento è subordinato alle comuni regole probatorie che impongono al passeggero l'onere di dimostrare compiutamente il pregiudizio subito.
Come stabilito dall'art. 1223 del Codice civile, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Detto questo, siccome la vicenda sta assumendo toni stucchevoli, e poiché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, da questo momento in poi tutelero' la reputazione e il lavoro del nostro sportello, riservandomi di adire le competenti autorità civili e/o penali per il ristoro dei danni patitiatiendi.
Cordialità
Vittorio Ruggieri
CODACONS ABRUZZO
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori
Avv. Vittorio Ruggieri
Viale Nettuno, 72 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel e Fax: 085 4547098
E-Mail: infocodaconschieti@gmail.com
Pec:codaconschieti@pec.it
Il Gio 9 Ott 2025, 20:30
reclami@altroconsumo.it ha scritto: