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mancato accoglimento domanda di mutuo ipotecario

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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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Altro

Reclamo

G. S.

A: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

16/05/2022

Il sottoscritto Giovanni Soro, nato a Sassari il 21/11/1968 residente a Villacidro in Via Giudice Mariano 35, codice fiscale SROGNN68S21I452N, in data 09/04/2022, ha presentato domanda di surroga/portabilità di mutuo, protocollata al n. INPS.1700.09/04/2022.0143346.Con pec del 03/05/2022, non avendo avuto riscontro nei termini di cui al “Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, ha chiesto di conoscere lo stato della pratica.Con mail del 04/05/2022, avente per oggetto “Comunicazione di mancato accoglimento domanda di mutuo ipotecario n. 024202200001649 - Soro Giovanni”, ricevuta dal mittente CreditoWelfare.Cagliari@inps.it, e con nota prot. n. INPS.1700.09205/2022.0186075V, è stato comunicato il mancato accoglimento della domanda prot. n. 0143346, con la seguente motivazione: “mutuo originario cointestato con coniuge non dipendente pubblico iscritto al fondo credito – CAUSA OSTATIVA”.Con pec del 07/05/2022 il sottoscritto ha proposto apposito ricorso evidenziando che a differenza di quanto indicato nell’oggetto delle Vostre comunicazioni, il “Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” non prevede, che sia causa ostativa per la concessione della surroga, il fatto che il mutuo originario sia cointestato con il coniuge non dipendente pubblico iscritto al fondo credito.Nello stesso ricorso è stato chiesto che il coniuge Vanessa Podddesu, nata a San Gavino M. il 11/01/1977, residente a Villacidro in Via Giudice Mariano 35, cod. fisc. PDDVSS77A51H856K, intervenisse nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca, in quanto l’atto di compravendita dell’immobile è intestato ad entrambi i coniugi, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 (“Effetti del regime patrimoniale tra i coniugi”) e 17 (“Portabilità del mutuo”) del su indicato regolamento, che prevede nel caso in cui uno solo dei coniugi sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e il mutuo sia richiesto per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), il coniuge non iscritto interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.Tale possibilità è confermata esplicitamente nel comma 6 dell’art. 17 citato, nella parte in cui prevede che l’accettazione “della proposta di mutuo per surrogazione dovrà ritenersi conosciuta dell’Istituto nel momento in cui verrà autenticata la firma di sottoscrizione del mutuatario e dell’eventuale terzo datore di ipoteca”.Tra l’altro, la citata causa ostativa, che si ribadisce non è contemplata tra quelle di cui al su indicato “Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, sarebbe in contrasto con la normativa vigente (art. 8 D.L. 31/01/2007, n. 7 – decreto Bersani e art. 1202 del codice civile), che non prevede alcuna limitazione nei requisiti del mutuante surrogato.Nella comunicazione sull'esito del ricorso, pervenuta via pec in data 12/05/2022, si fa riferimento all’impossibilità di cointestare il contratto di mutuo in presenza del coniuge non iscritto, assumendo erroneamente l’ipotesi che la domanda di mutuo in oggetto sia di richiesta di mutuo cointestato.Nella domanda di surroga di mutuo protocollo INPS.1700.09/04/2022.0143346, si chiede invece che il mutuo sia concesso al sottoscritto in quanto dipendente pubblico iscritto al fondo credito.Per quanto sopra, ribadendo che nella domanda di surroga di mutuo protocollo INPS.1700.09/04/2022.0143346, non è stato chiesto di cointestare il mutuo stesso, e considerato che il sottoscritto ha i requisiti di cui agli artt. 2, 4 e 17 del regolamento su indicato, in quanto dipendente pubblico iscritto al fondo credito e il mutuo originario è stato contratto per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), sollecita con la presente la concessione del mutuo e chiede che il coniuge Vanessa Podddesu, nata a San Gavino M. il 11/01/1977, residente a Villacidro in Via Giudice Mariano 35, cod. fisc. PDDVSS77A51H856K, intervenga nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca, in quanto l’atto di compravendita dell’immobile è intestato ad entrambi i coniugi.

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G. S.

A: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

06/06/2022

In data 09/04/2022, ho presentato domanda di surroga/portabilità di mutuo, protocollata al n. INPS.1700.09/04/2022.0143346.Con nota prot. n. INPS.1700.09205/2022.0186075V, mi è stato comunicato il mancato accoglimento della domanda, con la seguente motivazione: “mutuo originario cointestato con coniuge non dipendente pubblico iscritto al fondo credito – CAUSA OSTATIVA”.Con pec del 07/05/2022 ho proposto apposito ricorso evidenziando che il “Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” non prevede, che sia causa ostativa per la concessione della surroga, il fatto che il mutuo originario sia cointestato con il coniuge non dipendente pubblico iscritto al fondo credito.Ho chiesto, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 del su indicato regolamento, che mia moglie intervenga nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.


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