@@REF_ID@10e13ae8d0e03bb1cf@REF_ID@@
Buonasera.
Con riferimento alla questione in oggetto e principalmente per una questione di chiarezza e trasparenza che da sempre ha contraddistinto il ns. operato, con la presente si tiene a precisare quanto di seguito.
Premesso che prima della richiesta svolta dal condomino e pubblicata sulla bacheca, la nostra azienda ha tempestivamente interloquito con lo stesso, fornendo le indicazioni possibili in base ai soli elementi rappresentati dal condomino.
Sulla ulteriore richiesta di chiarimenti specifici in ordine alla misura delle detrazioni spettanti alla singola unità immobiliare, dobbiamo chiarire come tale verifica non possa essere demandata al potenziale fornitore, posto che questi non dispone degli elementi fiscali e patrimoniali del singolo condomino, che invece, possono essere conosciuti dall’amministratore del condominio o dal consulente fiscale dello stesso soggetto e che quindi può operare un controllo sulla misura della detrazione così come stabilita dalla legge indicata dal signor Borelli e cioè, la legge n.207 del 30.12.2024 art.1 comma 55.
Dalla lettura di tale norma emerge che:
“La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.”
Poiché allo stato, non è possibile evincere quale sia la posizione del condomino in ordine alla titolarità del diritto reale da questi posseduto, né se trattasi di abitazione adibita a prima casa o meno, è necessario, per tale fine, che si rimandi alla lettura della citata norma, onde verificare se, in base alla situazione soggettiva del condomino, si possa applicare una misura della detrazione, oppure altra.
Riteniamo, che tale verifica non possa essere effettuata dalla scrivente, siccome non ne rivesta titolarità alcuna, ma sia demandabile ad altro soggetto, se del caso incaricato dal condomino.
Oltre a ciò, si precisa che ad oggi, il condominio e il singolo condomino, non fanno parte della clientela della ns. società, posto che l’amministratore non ha ancora inviato la approvazione del preventivo prescelto, ma in ogni caso, ci pareva doverosa la precisazione contenuta nella presente, anche in virtù del fatto che, rimandiamo al mittente la affermazione secondo cui la ns. azienda avrebbe “indotto” a scegliere il preventivo più caro.
Certi di aver esaurientemente chiarito la questione che ci occupa, porgiamo distinti saluti.
Ascensori Servizi S.r.l.
Da: reclami@notify.altroconsumo.it [mailto:reclami@notify.altroconsumo.it] Per conto di reclami@altroconsumo.it
Inviato: lunedì 24 febbraio 2025 19:00
A: info@ascensoriservizi.it
Oggetto: Pratica n. 12099880