Buongiorno, ho acquistato, il 7 luglio 2020 un antivirus TOTAL AV per l'importo di euro 23,18.Con mia sorpresa, il 30 ottobre 2021 sono state prelevate dalla carta postepay n. 4023600960157024, a me intestata, euro 120,78, con un rinnovo automatico.Faccio ora riferimento alla Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza n. 4047 del 01/03/2016 sulla inefficacia del rinnovo tacito dei contratti per adesione.La sentenza rappresenta, infatti, uno dei tanti precedenti in tal senso, un orientamento consolidato nel tempo, in forza del quale le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, secondo comma, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.Ciò è peraltro confermato dal fatto che, in tema di vessatorietà della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato né il requisito della bilateralità né quello della unilateralità degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi.Alla luce della riportata sentenza, si invoca l'inefficacia della proroga tacita del contratto chiedendo la restituzione dell'importo di euro 120,78 con versamento sulla medesima carta sulla quale era stato indebitamente effettuato il prelievo, diffidando da qualsiasi altro prelievo da carte o conti della scrivente.