Polizze di tutela: un aiuto in caso di liti ma attenzione alle esclusioni

Una polizza legale può essere una buona alternativa per assicurarsi eventuali spese dovute a sinistri o cause in tribunale. Nella nostra inchiesta ne abbiamo esaminate 17. I risultati migliorano rispetto ai test precedenti, ma le coperture non sono ancora complete: in molti casi non coprono controversie molto comuni, come quelle legate al diritto di famiglia, alla compravendita di immobili e e alle liti all'estero.
Difendere i propri diritti in caso di lite può costare caro. E non parliamo solo delle parcelle dei principi del foro a cui dobbiamo rivolgerci, ma anche delle spese connesse, dai periti agli oneri fiscali, che rischiano di rendere il costo esorbitante. Ecco allora che una polizza di tutela legale può venire in nostro aiuto.
Sono polizze per la vita di tutti i giorni: non prevedono una copertura dai rischi professionali (come quelle destinate ai medici) e non sono neppure tagliate su misura per situazioni particolari (come quelle abbinate alle assicurazioni auto). Servono per tutelarci dagli imprevisti che ci possono capitare in molti campi: una controversia con la banca, l’acquisto di una lavatrice già difettosa, una lite con il vicino di casa... Questi prodotti garantiscono la copertura non solo a chi firma il contratto, ma anche alle persone conviventi indicate al momento della stipula. In qualche caso (ad esempio Uca, Reale Mutua, Italiana, Europ Assistance, Sara e Allianz) vengono compresi anche i collaboratori domestici (colf e badanti) in relazione all’attività svolta per il contraente.
Ne abbiamo esaminate 17: tutte si meritano una valutazione tra l’ottimo e il buono.
Come funzionano
Il loro funzionamento è apparentemente semplice: noi paghiamo un premio e la compagnia assicurativa si impegna a sostenere le spese legate alla gestione del sinistro. A seconda del tipo di controversia, la polizza può essere immediatamente operativa (responsabilità extracontrattuale o procedimenti penali), prevedere una carenza, in genere di novanta giorni (quasi tutti gli altri casi) o anche di uno o due anni (per i casi di separazione e divorzio). Il primo obiettivo della compagnia è arrivare a una soluzione in via amichevole che eviti l’ingresso in campo di avvocati e tribunali. Solo se questo tentativo fallisce, allora si ricorre a un legale.
In realtà, le cose sono un po’ meno semplici di quel che sembra: perché scatti la copertura, il sinistro deve essere denunciato immediatamente. L’assicurazione si impegna a cercare di chiudere la lite prima che si arrivi alle carte bollate. Se le cose non vanno come sperato, si passa all’artiglieria pesante: abbiamo il diritto di indicare un legale di nostra fiducia che ci tuteli. In sua assenza, sarà la compagnia a scegliere il nostro difensore. Quindi, se ne abbiamo uno, meglio indicarlo subito nella denuncia di sinistro. A questo punto, però, la copertura può vacillare. Bisogna infatti capire che cosa c’è scritto nel contratto: alcune polizze prevedono che l’assicurazione sia disposta ad andare in Tribunale solo dopo aver valutato le probabilità di vittoria del cliente. Global Assistance e Das, ad esempio, hanno questa clausola, mitigata dal fatto che la prima si impegna ad andare sempre in causa a fianco del cliente se la controversia è penale, mentre la seconda al campo penale aggiunge anche quello amministrativo.
Quando servono
Detto questo, dobbiamo capire in quali situazioni della vita reale le polizze esercitano la loro efficacia. Anzitutto, in tutti i casi in cui subiamo un danno fisico o alle nostre proprietà a causa di un comportamento colposo di altri (in termini tecnici si parla di “responsabilità extracontrattuale”).
Ad esempio, se il figlio del vicino rompe una finestra della nostra casa con una pallonata o se veniamo investiti da una bicicletta mentre passeggiamo sul marciapiede. Attenzione: la copertura non vale se siamo noi a causare il danno. Solo talvolta le polizze coprono, in parte, anche questi casi, ma la garanzia è normalmente prestata subordinatamente all’esistenza di una polizza di responsabilità civile. Se invece quest’ultima non c’è (o non è operante), la polizza di tutela legale potrebbe coprire solo la fase stragiudiziale.
La copertura scatta anche se non vengono rispettati i contratti che abbiamo stipulato: la compagnia telefonica non ci fornisce il servizio, la banca ci addebita costi non previsti e così via. Sono le cosiddette controversie contrattuali: in questo caso siamo tutelati anche se è l’altra parte ad accusarci di non aver rispettato le clausole, come l’idraulico che ci rinfaccia di non averlo interamente pagato per un lavoro a nostro avviso fatto male. Ancora, sono coperte le liti legate al possesso dell’abitazione e quelle che riguardano i procedimenti penali per colpa (non commessi volontariamente) e le contravvenzioni (reati minori). Per i reati dolosi (commessi proprio perché volevamo farli) non ci sono coperture, vietate dalla legge. Alcune compagnie, però, prevedono rimborsi per le spese sostenute nei casi in cui l’assicurato venga assolto.
Le spese coperte
In sintesi, le assicurazioni si impegnano (entro il massimale indicato in polizza) a sostenere al posto nostro:
- le spese legate al tentativo di arrivare a un accordo bonario, senza cioè il ricorso al giudice;
- le spese per l’avvocato scelto da noi o dall’assicurazione. Generalmente vengono coperti i costi di un singolo avvocato. Se per esempio viviamo a Milano e lì abbiamo il nostro legale di fiducia e la causa si tiene a Roma, servirà anche un avvocato domiciliato a Roma. Dovremmo pagarcelo noi, a meno di non avere polizze che coprano anche le spese per l’avvocato domiciliatario, come ad esempio fanno Das, Zurich e Uca (che però prevedono massimali di spesa per il secondo avvocato inferiori rispetto a quelli del primo);
- le spese per il CTU (il perito d’ufficio scelto dal giudice) e per il CTP (il perito di parte): sono gli esperti nominati da noi (e approvati dall’assicurazione) o dal giudice al fine di avere una valutazione attendibile sulla controversia (ad esempio medici legali, ingegneri, geometri...);
- le spese di transazione: la transazione è una sorta di compromesso tra i legali delle parti coinvolte, che porta a una soluzione soddisfacente per entrambe. La compagnia, però, pagherà solo se l’avrà preventivamente autorizzata;
- le spese di soccombenza: sono le spese relative al legale della controparte ole spese di giustizia nei procedimenti penali che toccano a chi perde la causa. Viene pagata anche l’Iva sulle parcelle dei professionisti, ma non gli oneri fiscali legati alla causa (imposta di bollo e di registro e contributo unificato spese di giustizia), anche se qualche compagnia può prendersi in carico gli oneri di registrazione e il contributo unificato. Il bollo invece, in genere, lo paga il cliente.
Quando non servono
I contratti prevedono alcune esclusioni, cioè situazioni in cui la copertura non si applica.
La prima riguarda la costruzione o l’acquisto di una casa o di un terreno. In questo caso, quasi tutte le compagnie si chiamano fuori sia in campo penale sia in campo civile e le poche che ci entrano lo fanno molto timidamente. Uca, ad esempio, copre le vertenze su ristrutturazione, ampliamento e modifica dell’abitazione, ma solo per lavori contestati e inferiori a 100milaeuro. Das copre le controversie sugli acquisti, compresi i vizi occulti scoperti successivamente, fino a un massimale di 8mila euro e con un periodo di carenza di180 giorni dalla stipula. Zurich copre le controversie relative alla vendita di beni immobili e quelle per vizi occulti emersi dopo l’acquisto. Global Assistance copre le vertenze contrattuali per la vendita dell’immobile direttamente utilizzato dai componenti del nucleo familiare (con massimale di 2mila euro).
Altri casi non coperti sono le controversie di diritto di famiglia (successioni e donazioni), anche se molte compagnie offrono una seppur minima copertura ad alcune possibili controversie e solo per separazione consensuale e divorzio. Uca copre la separazione personale con un sottomassimale di 5mila euro (2.500 euro se la polizza è per il singolo contraente).Tutela Legale interviene in alcuni campi del diritto di successione, come la lesione della propria quota di eredità (legittima) oppure l’impugnazione di un testamento per vizi di volontà, il tutto con un massimale di 10mila euro.
In caso di sinistro avvisare subito la compagnia
I contratti richiedono che la compagnia venga avvisata nel momento in cui sorge il sinistro. Scriverlo è facile, ma mettere in pratica quest’obbligo è un altro paio di maniche: i casi sono tanti e variano in base alla controversia in cui siamo coinvolti. Il consiglio è di non procrastinare mai l’attivazione della polizza. Se parliamo di controversie penali, l’insorgenza del sinistro si ha nel momento in cui è stato commesso il reato e non quando viene presentata una querela o si riceve un avviso di garanzia.
Quindi, se per caso causiamo a qualcuno lesioni personali, è quello il momento in cui denunciare la cosa all’assicurazione. Non dobbiamo aspettare che si muova il danneggiato, pena il rischio di vederci rifiutata la tutela legale. Nel caso di controversie contrattuali, il sinistro sorge nel momento in cui viene violata una voce del contratto o una norma di legge richiamata nello stesso. Se dobbiamo ricevere un pagamento entro un dato giorno, il sinistro sorge dal giorno successivo al termine di pagamento pattuito e non onorato. Nel caso di controversie extracontrattuali, il momento del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento dannoso. Se il figlio del vicino rompe un nostro vaso con una pallonata, quello è il momento in cui avvisare la compagnia e attivare la polizza.
Non sempre sono coperte le liti all'estero
Le garanzie offerte dalle polizze di tutela legale trovano un limite legato anche al luogo dove si possono attivare. In linea di massima, per le ipotesi che danno adito a responsabilità di natura extracontrattuale, le coperture sono valide in tutti i Paesi europei per tutte le compagnie. Lo stesso vale per le ipotesi legate a responsabilità penali. Negli altri casi, invece, bisogna verificare sul contratto. Ad esempio, al difuori della responsabilità penale ed extracontrattuale, Uca e Sara prevedono coperture limitate solo all’Italia; al contrario, Reale Mutua e Italiana estendono la copertura all’Unione Europea in caso di vertenze contrattuali.
E cosa succede nel caso del Regno Unito, uscito dall’Unione nel gennaio del 2021? Possiamo dire che nei contratti dove l’estensione geografica è indicata genericamente come Europa, la copertura si applica anche in UK, (così come alla Svizzera o ad altri Paesi europei non appartenenti all’Unione). Al contrario, se nel contratto viene specificato Unione Europea, allora il Regno Unito si deve considerare escluso, a meno che non ci sia una clausola specifica che includa anche i territori di Sua Maestà.
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