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Cosa fare in caso di aggressione dei cani

Un'ordinanza dell'8 agosto 2022 ha prorogato le disposizioni previste ordinanza del Ministero della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ribadendol'imposizione ai padroni di cani dell’uso contestuale di guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici e il divieto  di addestrare i cani di razze perticolarmente pericolose per esaltarne l’aggressività.

27 marzo 2023
cane che ringhia

Dopo numerosi fatti di cronaca relativi ad incidenti provocati da cani particolarmente aggressivi ai danni di persone, soprattutto bambini, nel 2003 il Ministro della Salute ha emanato una prima ordinanza che ha imposto ai padroni di cani l’uso contestuale di guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre a vietare ogni addestramento di cani per esaltarne l’aggressività, o l’addestramento, sempre inteso ad esaltare la maggiore aggressività, di razze o incroci di razze elencate nel provvedimento, considerate particolarmente pericolose.

In particolare era prevista una “lista nera” di razze considerate pericolose (es. Rotweiler, Dogo Argentino, Pitbull): la materia è stata rivista svariate volte e nel 2009 questa lista è stata abolita, ma nell’Ordinanza Ministeriale - rinnovata di anno in anno - è stato introdotto un registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività. È stata inoltre affermata la piena responsabilità sia civile sia penale del proprietario per i danni provocati dal cane stesso.

L’art. 1 comma 1 infatti recita: “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso”; nel comma successivo si amplia la responsabilità anche per chi “a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà”.

Sono previste delle norme di prevenzione quali l’utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri quando si porta il cane a passeggio - fatte salve le aree specifiche per i cani individuate dai Comuni - e il portare sempre con sé la museruola, da usarsi in caso di rischio per l’incolumità delle persone.

Sempre l’art. 1 prevede l’istituzione di percorsi formativi, organizzati dai Comuni, per i proprietari con conseguente rilascio di un patentino. I proprietari o detentori dei cani che devono obbligatoriamente seguire i percorsi formativi sono individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e in base ai dati nei registri degli animali a rischio elevato, tenuti dai Servizi Veterinari medesimi.

Il ruolo del veterinario è quindi centrale in quanto deve segnalare ai proprietari la possibilità di partecipare ai corsi di formazione e deve indicare ai Servizi Veterinari della ASL la presenza di cani che richiedono una valutazione comportamentale (i cosiddetti “cani impegnativi”).

L’art. 3 ribadisce che i Servizi Veterinari, una volta rilevato un caso di rischio potenzialmente elevato (a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o di altri criteri di rischio), debbano iscrivere il cane su un registro aggiornato: il proprietario, quindi, dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile per danni contro terzi e devono applicare sempre sia la museruola sia il guinzaglio al proprio cane quando questo si trova in aree urbane o luoghi aperti al pubblico.

Per rimarcare ulteriormente che il padrone del cane deve essere pienamente responsabile per il proprio animale, l’art. 4 stabilisce che i minorenni, gli interdetti e gli inabili per infermità di mente non possono possedere un cane che sia stato inserito nel registro. Tale divieto vale anche per chi è “delinquente abituale o per tendenza”, che abbia riportato una condanna non definitiva per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio o che sia stato condannato per maltrattamento di animali.

Riguardo al maltrattamento, si ribadisce (art. 2) il divieto di addestrare i cani esaltandone l’aggressività, le operazioni di selezioni e incrocio con questo fine e le operazioni destinate a modificare la morfologia del cane non finalizzata a scopo curativo in conformità con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (es. recisione corde vocali, taglio delle orecchie).

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