Il decreto Sostegni è legge: ecco le misure a supporto di famiglie, lavoratori e imprese
Un provvedimento da 32 miliardi di euro di cui beneficiano famiglie, lavoratori e imprese. Con l'ok definitivo della Camera, il decreto Sostegni è diventato legge dello Stato. Ecco quali sono le principali misure a supporto dell'economia nazionale.

Con l'approvazione definitiva della Camera il decreto Sostegni è diventato legge. Il provvedimento prevede uno stanziamento di 32 miliardi di euro a favore di lavoratori, famiglie e imprese.
Decreto Sostegni: tutte le novità
Ecco quali sono le principali misure previste dal decreto Sostegni:
Requisiti
- L’attività non deve essere cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge e neppure iniziata dopo la sua entrata in vigore.
- I ricavi dell’esercizio precedente non devono essere stati superiori a 10 milioni di euro (si amplia questo requisito rispetto ai 5 milioni di euro previsti dai precedenti provvedimenti del Governo Conte).
- L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per chi ha aperto la partita Iva nel corso del 2019 non vale questo requisito.
Come si determina il contributo a fondo perduto?
- Per prima cosa si calcola la differenza tra ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi 2019 e lo stesso parametro nel 2020. Per chi ha aperto la partita Iva nel corso del 2019 si tiene conto dei mesi di attività del 2019.
- Dopodiché il contributo sarà pari ad una percentuale di questa differenza diversificata a seconda dei ricavi registrati nel 2019:
a) 60% per ricavi massimi di 100.000 euro
b) 50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
c) 40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
d) 30% per ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
e) 20% per ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.
C’è però un limite: il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e deve essere di almeno 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per gli altri.
Come viene erogato?
Il contributo sarà esentasse e su richiesta del beneficiario può anche essere concesso sotto forma di credito di imposta. La domanda sarà telematica e da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 60 gg dall’avvio della procedura telematica di richiesta. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la domanda da compilare e spedire telematicamente dal 30 marzo al 28 maggio 2021. Il contributo è pagato con accredito diretto sul conto corrente del beneficiario da parte dell’Agenzia delle Entrate.Condono per le cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo massimo pari a 5.000 euro per chi ha redditi fino a 30.000 euro lordi annui.
Riprorogate le scadenze del 2020 e del 2021 della rottamazione-ter del 2019, due le date importanti da ricordare: 21 luglio 2021 per le rate scadute e non pagate nel 2020 e 30 novembre per quelle che scadono nel 2021.
Rinviata anche la data di sospensione dei pignoramenti presso tersi effettuati dal Fisco. Pertanto, i prelievi su stipendi, pensioni e indennità sono sospesi fino al 30 aprile 2021.
Queste categorie di lavoratori si dividono tra coloro che hanno già usufruito delle indennità previste con i precedenti decreti ristori e che per questo si vedono riconosciuto direttamente un’indennità una tantum di 2.400 euro e le stesse categorie di lavoratori che possono farne richiesta, presentando la domanda all’INPS entro il 30 aprile.
Possono fare domanda per ottenere l’indennità di 2.400 euro le seguenti categorie:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro una tantum.
- Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o ridotto la loro attività il rapporto di lavoro, rientranti in queste categorie:
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi contratti, devono essere iscritti alla data del 22 marzo 2021 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita Iva con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata alla data del 22 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Questi soggetti non devono esser titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione e devono aver ricevuto la stessa indennità già prevista con il decreto agosto.
- I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti e che hanno ricevuto lo stesso importo grazie al decreto agosto:
• titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
• titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
• assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 2019 al 22 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che per l’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta un’indennità variabile in base ai compensi percepiti nel 2019.
Questo importo non viene riconosciuto ai chi percepisce altri redditi da lavoro (dipendente, autonomo o di pensione), il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o di altre indennità previste con i decreti Cura Italia, Rilancio o Agosto.
La domanda deve essere presentata insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti tra il primo e il 15 aprile 2021 tramite la piattaforma informatica della società Sport e Salute Spa, l’accoglimento della domanda avviene in ordine cronologico di presentazione. Agli stessi lavoratori che hanno già beneficiato del contributo nei mesi scorsi l’indennità viene riconosciuta automaticamente senza dover presentare alcuna domanda.
L’indennità è di:
- 3.600 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva superiori a 10.000 euro;
- 2.400 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva compresi tra 4.000 euro e 10.000 euro;
- 1.200 euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva fino a 4.000 euro.
Prorogato per il 2021 il Reddito d’emergenza, riconosciuto per tre quote di pari importo alle famiglie in condizioni di necessità economica dovuta all’emergenza Covid.
Nel 2021, i componenti del nucleo familiare che beneficia del reddito di cittadinanza, possono stipulare uno o più contratti a termine senza che il contributo del RdC venga in qualche modo ridotto o perso se il valore del reddito familiare non supera i 10.000 euro annui. Al superare di questa soglia il RdC viene sospeso per la durata del contratto di lavoro che ha determinato l’aumento del reddito, ma in ogni caso per un massimo di 6 mesi.
I datori di lavoro (ad es. industria, edilizia) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, di cui agli articoli da 19 e 20 della legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
I datori di lavoro privati (ad es. terziario, piccole imprese) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater della legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi, per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Le domande sono presentate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di giugno.
Il trattamento di cassa integrazione salariare operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di giugno.
Per aiutare il settore penalizzato da una stagione cancellata viene istituito un Fondo di 700 milioni per il 2021 e destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Il fondo è così suddiviso, 430 milioni di euro, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita, il contributo è pari al 70 per cento dell’importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati. 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Il fondo non è cumulabile con l’indennità lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici che verranno definiti da un proprio provvedimento.